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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 43600/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna nei confronti di: ARENA Angela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (En) il 2 aprile 1984; avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona dei 1 aprile 2022; letti gli atti di causa, il provvedimento impugnato ed il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso datato 4 aprile 2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, definito dal ricorrente ordinanza, emesso dal Gip del Tribunale di Enna in data 1 aprile 2022, con il quale, avendo la locale Procura della Repubblica presentato richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui era stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, il predetto Gip aveva rigettato l'istanza in quanto aveva ritenuto non verosimile, considerate le condizioni economiche della imputata, l'adempimento della obbligazione pecuniaria oggetto della ingiunzione penale.

Il ricorrente, rilevato che la sanzione pecuniaria di cui era stata chiesta l'irrogazione, pari ad euro 18.000,00, era compresa nei limiti normativi fissati per la pena del genere richiesto, si trattava di multa, dall'art. 24 cod. pen. fha osservato che nell'adottare il provvedimento impugnato il Gip non solamente non aveva considerato che in favore della imputata sarebbe stato possibile disporre, come peraltro già segnalato in sede di richiesta dallo stesso Pm, la sospensione condizionale della pena, ma aveva operato una valutazione sulla opportunità della adozione del mezzo ingiuntivo, esulante, come la Corte di cassazione ha già segnalato, rispetto all'esame che il Gip deve compiere una volta richiesto della emissione di un decreto penale.

Ha, pertanto, osservato che il provvedimento emesso dal Gip ennese, in quanto illegittimamente incidente, in funzione di ragioni di mera opportunità, sulla libertà del Pm di scegliere il rito in relazione alla formulata imputazione, si paleserebbe come abnorme, in quanto non fondato su ragioni giuridiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Invero - preliminarmente ribadito che l'unico strumento impugnatorio che, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, compete al Pm, il quale abbia formulato al Gip richiesta di emissione di decreto penale di condanna e se la sia vista rigettata da tale organo giurisdizionale, è quello del ricorso per cassazione ai fini della dichiarazione della abnormità dell'atto reiettivo della sua richiesta (nel senso della residualità della impugnazione di un atto per abnormità laddove non sia previsto alcun altro mezzo di censura di esso, si veda, in tema di decreto penale: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 dicembre 2008, n. 47373; idem Sezione I penale, 18 gennaio 1999, n. 5646) - si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la nozione di atto abnorme è bipartita, posto che siffatto predicato può essere attribuito sia ad un atto che, pur non apparendo estraneo al complessivo sistema normativo del processo, ma determinando una irreversibile (e pertanto inammissibile) stasi del procedimento penale, assume le caratteristiche della abnormità funzionale (in via meramente esemplificativa, si immagini l'ipotesi della mancata restituzione degli atti da parte del Gip al Pm per il corretto esercizio della azione penale in caso di riscontrata inadeguatezza della descrizione del fatto contestato nel capo di imputazione formulato in sede di richiesta di rinvio a giudizio: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 settembre 1995, n. 2835), sia ad un atto che, per la sua singolare eterogeneità rispetto ai parametri della legge processuale, si ponga del tutto al di fuori del sistema, dovendosi parlare, in tale caso, di abnormità strutturale (sempre in via meramente esemplificativa, è il caso, del tutto singolare ma effettivamente tratto dalla casistica giudiziaria, del Presidente di un collegio giudicante il quale, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque procedere alla consultazione degli stessi, abbia dato lettura del dispositivo della sentenza, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione assunta, cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 novembre 2004, n. 45459).

Nella presente fattispecie, secondo i termini del ricorso, che si ricorda è (1) stato formulato avverso il provvedimento con il quale il Gip ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale formulata dal Pm, per come si legge nel sintetico atto impugnato, "valutata la non verosimiglianza dell'adempimento della sanzione pecuniaria, considerata l'elevata somma di danaro indicata in riferimento alle condizioni economiche dell'indagata", la lamentata abnormità concerne la sua declinazione sotto il profilo strutturale in quanto, secondo la tesi del ricorrente, la decisione assunta nella fattispecie dal Gip ennese, sebbene "non crei alcuna situazione di stallo processuale, ben potendo il Pm reiterare la richiesta ovvero esercitare l'azione penale con diverso rito, ess(a) finisce con l'incidere illegittimamente sulla libertà del Pm di scegliere il rito in relazione alla formulata imputazione, poiché si caratterizza per una motivazione fondata unicamente su motivi di opportunità".Secondo il Pm, in altre parole, la decisione assunta dal locale Gip - oltre ad essere viziata in quanto basata non su valutazioni che, per essere fondate su disposizioni di carattere normativo, rispondono a criteri di doverosità, ma su elementi di mera di opportunità - incide, prescindendo dalla esistenza di ostacoli di carattere normativo, anche sulla facoltà del Pm di scegliere il rito speciale in luogo di quello ordinario.

Si tratta di argomentazioni che non trovano il dovuto riscontro né formale né sostanziale.

Infatti, se è ben vero che in un passato anche recente questa Corte ebbe ad esprimersi nel senso della abnormità, in quanto fondato unicamente su ragioni di opportunità, del provvedimento con cui il Gip aveva rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna basato sulla prognosi negativa circa il pagamento da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del Pm (così, intatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 aprile 2016, n. 17702), deve rilevarsi, in primo luogo, che un siffatto orientamento risulta espressivo di una ratio decidendi non conforme ad altre decisioni, apparentemente di analogo contenuto, assunte dalla Corte in cui, ise è stata egualmente stigmatizzata la scelta operata dal Gip il quale aveva rigettato la richiesta di emissione di decreto penale sulla base di ragioni di "opportunità processuale" (si veda, infatti, il caso deciso da Corte di cassazione, Sezione IV penale, 26 giugno 2018, n. 29347).

Infatti, è stato rilevato che in tali casi le ragioni in questione erano state riferite alla stessa scelta del rito del quale il Pm, ritenendolo il più adeguato alla singola fattispecie, aveva sollecitato l'adozione, posto che, effettivamente, una tale decisione va ad impingere, conculcandole, su valutazioni, di carattere ampiamente discrezionale di esclusiva competenza del Pm, cui non possono essere opposte, onde rigettare la richiesta conseguente ad esse, motivazioni di carattere generale concernenti la natura dell'istituto del decreto penale di condanna e la sua stessa astratta efficacia (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 giugno 2016, n. 23829).

Nel caso di specie, invece, il Gip, secondo quanto puntualmente emergente dal testo della ordinanza impugnata, ha espresso le sue riserve sulla adeguatezza quanto al caso di specie dell'atto richiesto, non contestando in linea generale la idoneità del mezzo processuale prescelto a soddisfare le esigenze di giustizia; egli ha, invero, dubitato del fatto che, data l'entità della somma della quale si chiede l'ingiunzione di pagamento, il destinatario del decreto sarebbe stato in condizione di adempiere materialmente alla obbligazione di diritto pubblico nascente dal provvedimento in questione.

Una tale valutazione, ritiene il Collegio, rientra pienamente nell'ambito materiale dell'esame di competenza del Gip prima di emettere l'atto in discorso.

Infatti, non solamente questa Corte ha in molteplici casi osservato che non è abnorme il provvedimento con il quale il Gip abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna laddove detta decisione sia giustificata da un giudizio di incongruità oggettiva, per eccesso o per difetto (su tale ultima precisazione: Corte di cassazione, Sezione V penale, 16 novembre 1990, n. 4336), della pena indicata (in termini, è il caso di ricordare, non suscettibili di essere modificati dal Gip, cui è inibito di modificare nel quantum l'entità della sanzione determinata dal Pm; si veda, infatti, la, ancora attuale, sentenza Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 aprile 1999, n. 1187) in relazione alla gravità della violazione contestata (cfr., infatti: Sezione IV penale, 5 novembre 2014, n. 45683), potendo il Gip, anche in tale ipotesi legittimato a respingere la richiesta del Pm, inoltre ritenere che, data la particolare tenuità del fatto, la condotta incriminata non sia suscettibile di ingenerare, visto l'art. 131-bis cod. pen., la concreta punibilità del suo autore (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 febbraio 2018, n. 5442), ma ha anche rilevato che il campo di indagine in cui è consentito lo spiegarsi del potere assegnato al Gip può anche riguardare le condizioni economiche dell'imputato, trattandosi di fattore di cui, ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (disposizione oggetto di novellazione codicistica essendo stata introdotta, a partire dal 3 agosto 2017, quindi successivamente alla pronunzia della sentenza n. 17702 del 2016 richiamata dal Pm ricorrente, per effetto della entrata in vigore dell'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017) il giudice deve tenere conto per determinare il valore giornaliero di pena pecuniaria cui può essere assoggettato il condannato, in caso - quale è anche quello ora in esame come è facilmente evincibile dalla imputazione mossa, riguardante un delitto punito con la reclusione - di conversione di pena detentiva in pena pecuniaria (Corte di cassazione, Sezione UV penale, 26 giugno 2018, n. 29349).

Vi è, d'altra parte da osservare che, anche dal punto di vista sistematico della gestione delle risorse processuali, apparirebbe del tutto diseconomico, ed anzi foriero di possibili distonie di sistema, adottare, in luogo della ordinaria disciplina processuale, una disciplina di tipo speciale conducente alla adozione di un provvedimento giurisdizionale la cui eventuale esecuzione, anche coattiva, si porrebbe già ab origine in termini di sostanziale estrema difficoltà (se non di inattuabilità) data la ritenuta impotenza economica del soggetto chiamato a pagare la somma oggetto della ingiunzione contenuta nel decreto penale di condanna.

La esclusione della abnormità del provvedimento impugnato comporta, di necessità, la inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, considerato che solo la comprovata abnormità del provvedimento impugnato avrebbe potuto giustificare l'adozione dello strumento impugnatorio residuale attivato dal ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna nei confronti di: ARENA Angela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (En) il 2 aprile 1984; avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona dei 1 aprile 2022; letti gli atti di causa, il provvedimento impugnato ed il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso datato 4 aprile 2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, definito dal ricorrente ordinanza, emesso dal Gip del Tribunale di Enna in data 1 aprile 2022, con il quale, avendo la locale Procura della Repubblica presentato richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui era stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, il predetto Gip aveva rigettato l'istanza in quanto aveva ritenuto non verosimile, considerate le condizioni economiche della imputata, l'adempimento della obbligazione pecuniaria oggetto della ingiunzione penale. Il ricorrente, rilevato che la sanzione pecuniaria di cui era stata chiesta l'irrogazione, pari ad euro 18.000,00, era compresa nei limiti normativi fissati per la pena del genere richiesto, si trattava di multa, dall'art. 24 cod. pen. fha osservato che nell'adottare il provvedimento impugnato il Gip non solamente non aveva considerato che in favore della imputata sarebbe stato possibile disporre, come peraltro già segnalato in sede di richiesta dallo stesso Pm, la sospensione condizionale della pena, ma aveva operato una valutazione sulla opportunità della adozione del mezzo ingiuntivo, esulante, come la Corte di cassazione ha già segnalato, rispetto all'esame che il Gip deve compiere una volta richiesto della emissione di un decreto penale. Ha, pertanto, osservato che il provvedimento emesso dal Gip ennese, in quanto illegittimamente incidente, in funzione di ragioni di mera opportunità, sulla libertà del Pm di scegliere il rito in relazione alla formulata imputazione, si paleserebbe come abnorme, in quanto non fondato su ragioni giuridiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Invero - preliminarmente ribadito che l'unico strumento impugnatorio che, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, compete al Pm, il quale abbia formulato al Gip richiesta di emissione di decreto penale di condanna e se la sia vista rigettata da tale organo giurisdizionale, è quello del ricorso per cassazione ai fini della dichiarazione della abnormità dell'atto reiettivo della sua richiesta (nel senso della residualità della impugnazione di un atto per abnormità laddove non sia previsto alcun altro mezzo di censura di esso, si veda, in tema di decreto penale: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 dicembre 2008, n. 47373; idem Sezione I penale, 18 gennaio 1999, n. 5646) - si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la nozione di atto abnorme è bipartita, posto che siffatto predicato può essere attribuito sia ad un atto che, pur non apparendo estraneo al complessivo sistema normativo del processo, ma determinando una irreversibile (e pertanto inammissibile) stasi del procedimento penale, assume le caratteristiche della abnormità funzionale (in via meramente esemplificativa, si immagini l'ipotesi della mancata restituzione degli atti da parte del Gip al Pm per il corretto esercizio della azione penale in caso di riscontrata inadeguatezza della descrizione del fatto contestato nel capo di imputazione formulato in sede di richiesta di rinvio a giudizio: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 settembre 1995, n. 2835), sia ad un atto che, per la sua singolare eterogeneità rispetto ai parametri della legge processuale, si ponga del tutto al di fuori del sistema, dovendosi parlare, in tale caso, di abnormità strutturale (sempre in via meramente esemplificativa, è il caso, del tutto singolare ma effettivamente tratto dalla casistica giudiziaria, del Presidente di un collegio giudicante il quale, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque procedere alla consultazione degli stessi, abbia dato lettura del dispositivo della sentenza, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione assunta, cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 novembre 2004, n. 45459). Nella presente fattispecie, secondo i termini del ricorso, che si ricorda è (1) stato formulato avverso il provvedimento con il quale il Gip ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale formulata dal Pm, per come si legge nel sintetico atto impugnato, "valutata la non verosimiglianza dell'adempimento della sanzione pecuniaria, considerata l'elevata somma di danaro indicata in riferimento alle condizioni economiche dell'indagata", la lamentata abnormità concerne la sua declinazione sotto il profilo strutturale in quanto, secondo la tesi del ricorrente, la decisione assunta nella fattispecie dal Gip ennese, sebbene "non crei alcuna situazione di stallo processuale, ben potendo il Pm reiterare la richiesta ovvero esercitare l'azione penale con diverso rito, ess(a) finisce con l'incidere illegittimamente sulla libertà del Pm di scegliere il rito in relazione alla formulata imputazione, poiché si caratterizza per una motivazione fondata unicamente su motivi di opportunità".Secondo il Pm, in altre parole, la decisione assunta dal locale Gip - oltre ad essere viziata in quanto basata non su valutazioni che, per essere fondate su disposizioni di carattere normativo, rispondono a criteri di doverosità, ma su elementi di mera di opportunità - incide, prescindendo dalla esistenza di ostacoli di carattere normativo, anche sulla facoltà del Pm di scegliere il rito speciale in luogo di quello ordinario. Si tratta di argomentazioni che non trovano il dovuto riscontro né formale né sostanziale. Infatti, se è ben vero che in un passato anche recente questa Corte ebbe ad esprimersi nel senso della abnormità, in quanto fondato unicamente su ragioni di opportunità, del provvedimento con cui il Gip aveva rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna basato sulla prognosi negativa circa il pagamento da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del Pm (così, intatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 aprile 2016, n. 17702), deve rilevarsi, in primo luogo, che un siffatto orientamento risulta espressivo di una ratio decidendi non conforme ad altre decisioni, apparentemente di analogo contenuto, assunte dalla Corte in cui, ise è stata egualmente stigmatizzata la scelta operata dal Gip il quale aveva rigettato la richiesta di emissione di decreto penale sulla base di ragioni di "opportunità processuale" (si veda, infatti, il caso deciso da Corte di cassazione, Sezione IV penale, 26 giugno 2018, n. 29347). Infatti, è stato rilevato che in tali casi le ragioni in questione erano state riferite alla stessa scelta del rito del quale il Pm, ritenendolo il più adeguato alla singola fattispecie, aveva sollecitato l'adozione, posto che, effettivamente, una tale decisione va ad impingere, conculcandole, su valutazioni, di carattere ampiamente discrezionale di esclusiva competenza del Pm, cui non possono essere opposte, onde rigettare la richiesta conseguente ad esse, motivazioni di carattere generale concernenti la natura dell'istituto del decreto penale di condanna e la sua stessa astratta efficacia (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 giugno 2016, n. 23829). Nel caso di specie, invece, il Gip, secondo quanto puntualmente emergente dal testo della ordinanza impugnata, ha espresso le sue riserve sulla adeguatezza quanto al caso di specie dell'atto richiesto, non contestando in linea generale la idoneità del mezzo processuale prescelto a soddisfare le esigenze di giustizia; egli ha, invero, dubitato del fatto che, data l'entità della somma della quale si chiede l'ingiunzione di pagamento, il destinatario del decreto sarebbe stato in condizione di adempiere materialmente alla obbligazione di diritto pubblico nascente dal provvedimento in questione. Una tale valutazione, ritiene il Collegio, rientra pienamente nell'ambito materiale dell'esame di competenza del Gip prima di emettere l'atto in discorso. Infatti, non solamente questa Corte ha in molteplici casi osservato che non è abnorme il provvedimento con il quale il Gip abbia rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna laddove detta decisione sia giustificata da un giudizio di incongruità oggettiva, per eccesso o per difetto (su tale ultima precisazione: Corte di cassazione, Sezione V penale, 16 novembre 1990, n. 4336), della pena indicata (in termini, è il caso di ricordare, non suscettibili di essere modificati dal Gip, cui è inibito di modificare nel quantum l'entità della sanzione determinata dal Pm; si veda, infatti, la, ancora attuale, sentenza Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 aprile 1999, n. 1187) in relazione alla gravità della violazione contestata (cfr., infatti: Sezione IV penale, 5 novembre 2014, n. 45683), potendo il Gip, anche in tale ipotesi legittimato a respingere la richiesta del Pm, inoltre ritenere che, data la particolare tenuità del fatto, la condotta incriminata non sia suscettibile di ingenerare, visto l'art. 131-bis cod. pen., la concreta punibilità del suo autore (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 febbraio 2018, n. 5442), ma ha anche rilevato che il campo di indagine in cui è consentito lo spiegarsi del potere assegnato al Gip può anche riguardare le condizioni economiche dell'imputato, trattandosi di fattore di cui, ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (disposizione oggetto di novellazione codicistica essendo stata introdotta, a partire dal 3 agosto 2017, quindi successivamente alla pronunzia della sentenza n. 17702 del 2016 richiamata dal Pm ricorrente, per effetto della entrata in vigore dell'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017) il giudice deve tenere conto per determinare il valore giornaliero di pena pecuniaria cui può essere assoggettato il condannato, in caso - quale è anche quello ora in esame come è facilmente evincibile dalla imputazione mossa, riguardante un delitto punito con la reclusione - di conversione di pena detentiva in pena pecuniaria (Corte di cassazione, Sezione UV penale, 26 giugno 2018, n. 29349). Vi è, d'altra parte da osservare che, anche dal punto di vista sistematico della gestione delle risorse processuali, apparirebbe del tutto diseconomico, ed anzi foriero di possibili distonie di sistema, adottare, in luogo della ordinaria disciplina processuale, una disciplina di tipo speciale conducente alla adozione di un provvedimento giurisdizionale la cui eventuale esecuzione, anche coattiva, si porrebbe già ab origine in termini di sostanziale estrema difficoltà (se non di inattuabilità) data la ritenuta impotenza economica del soggetto chiamato a pagare la somma oggetto della ingiunzione contenuta nel decreto penale di condanna. La esclusione della abnormità del provvedimento impugnato comporta, di necessità, la inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, considerato che solo la comprovata abnormità del provvedimento impugnato avrebbe potuto giustificare l'adozione dello strumento impugnatorio residuale attivato dal ric
Decreto Cassazione n. 43600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris