CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * /,> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 11 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per numerosi furti aggravati, diversi dei quali commessi all'interno di abitazioni, ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si duole della mera apparenza della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fornito una congrua motivazione affermando che i nuovi reati costituiscono manifestazione di una accresciuta pericolosità dell'imputato rispetto ai reati per i quali egli era stato già precedentemente condannato: - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci