CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 04999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di furto con strappo, è inammissibile. Il ricorrente si duole della qualificazione giuridica accordata al fatto, censurando il criterio discretivo che la Corte di appello ha indicato come valevole per distinguere tra ipotesi tentata ed ipotesi consumata, ovvero il luogo in cui viene commesso il fatto. Richiamando l'insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01, il ricorrente rileva che il massimo organo di nomofilachia non ha fatto alcun riferimento al luogo ove la condotta viene tenuta. Orbene, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, il discrimine tra tentativo di furto e furto consumato si coglie nel conseguimento o meno di una piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01). Tale disponibilità si verifica anche quando l'azione delittuosa venga eseguita sotto l'osservazione delle forze dell'ordine (Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266). Mentre quando il fatto venga commesso in un luogo chiuso, ove sia attivo un sistema di monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale e si determini l'intervento difensivo "in continenti", si resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 - 01). Le caratteristiche del luogo ove si svolge l'azione furtiva non rilevano di per sé stesse ma per la loro idoneità a consentire o ostacolare l'acquisizione da parte del reo di una assoluta disponibilità sulla refurtiva. Alla luce di tali premesse, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che per il fatto che l'azione era stata consumata in strada (alla persona offesa venne strappato il telefono dalla mano mentre era presso una fermata della metropolitana cittadina e l'odierno ricorrente venne fermato solo dopo una breve fuga, dopo che si era disfatto del telefono gettandolo) non è possibile ritenere che la persona offesa o gli altri astanti avessero il pieno controllo del bene sottratto. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] -estensore Il Preside1te q Salvato ere Emahwel 01, Ivo tri/ sí/iL