Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2025
ECLI:EU:C:2025:322
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0530
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 maggio 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/1919 – Patrocinio a spese dello Stato – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Garanzie procedurali per le persone vulnerabili – Determinazione della vulnerabilità di tali persone – Assenza di presunzione legale – Effetto diretto – Interrogatorio di un indagato in assenza di un difensore – Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei diritti procedurali»
Nella causa C‑530/23 [Barało] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia), con decisione del 17 agosto 2023, pervenuta in cancelleria il 17 agosto 2023, nel procedimento penale a carico di
K.P.,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] we Włocławku,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi e F. Schalin, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il [OSCURATO:PERSONA] we Włocławku, da T. Rutkowska-Szmydyńska;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per il governo ceco, da M. Smolek, T. Suchá e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da J. Hottiaux e M. Wasmeier, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione:
–
dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
–
degli articoli 4 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);
–
dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 4, paragrafo 5, nonché degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (
GU 2016, L 297, pag. 1
);
–
dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), e paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (
GU 2013, L 294, pag. 1
);
–
dei punti 6, 7, 11 e 13 della raccomandazione (2013/C 378/02) della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (
GU 2013, C 378, pag. 8
; in prosieguo: la «raccomandazione della Commissione»), nonché
–
dei principi del primato, di effettività e di efficacia diretta del diritto dell’Unione.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di K.P. per, da un lato, detenzione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e, dall’altro, guida sotto l’effetto di stupefacenti.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
I punti 23 e 32 dei Principi e orientamenti delle Nazioni Unite sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali, adottati il 20 dicembre 2012 con la risoluzione 67/187 dell’Assemblea generale, sono così formulati:
«23. Spetta alla polizia, ai pubblici ministeri e ai giudici garantire che le persone che compaiono dinanzi ad essi che non dispongono dei mezzi per retribuire un difensore e/o che sono vulnerabili ricevano assistenza legale.
(...)
32. Devono essere adottate misure speciali affinché l’assistenza legale sia effettivamente accessibile alle donne, ai bambini e ai gruppi con esigenze particolari, soprattutto, ma non esclusivamente, (...) i malati mentali [e] i consumatori di droghe (...). Tali misure devono tener conto delle esigenze specifiche di tali gruppi e devono essere adattate al sesso e all’età».
Diritto dell’Unione
Direttiva 2013/48
4
Ai sensi dei considerando 50 e 51 della direttiva 2013/48:
«(50)
[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto ad avvalersi di un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente alla presente direttiva siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento. In tale contesto è opportuno tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha stabilito che i diritti della difesa saranno irrimediabilmente pregiudicati quando dichiarazioni incriminanti rese durante un interrogatorio di polizia senza la possibilità di avvalersi di un difensore sono usate ai fini di una condanna. Ciò dovrebbe far salvo l’uso di dichiarazioni per altri scopi consentiti dal diritto nazionale, quali la necessità di eseguire atti investigativi urgenti per evitare la perpetrazione di ulteriori reati o gravi conseguenze negative per chiunque, o legate all’urgente necessità di evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, qualora la possibilità di avvalersi di un difensore o un ritardo nello svolgimento delle indagini possa pregiudicare irrimediabilmente indagini in corso su un reato grave. Inoltre, ciò dovrebbe far salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove e non dovrebbe impedire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere un sistema in base al quale possono essere prodotte davanti a un giudice tutte le prove esistenti, senza che vi sia una valutazione distinta o preliminare dell’ammissibilità di tali prove.
(51)
L’obbligo di dedicare un’attenzione particolare a indagati e imputati in posizione di potenziale debolezza costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale e le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero pertanto agevolare tali soggetti nell’esercizio effettivo dei diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio tenendo conto di qualsiasi potenziale vulnerabilità che comprometta la loro capacità di esercitare il diritto di avvalersi di un difensore e di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e adottando le misure necessarie per garantire i diritti in questione».
5
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».
6
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.
2. Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:
a)
prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;
b)
quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);
c)
senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;
d)
qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.
3. Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:
a)
gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;
b)
gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato;
(...)».
7
L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.
2. Fatti salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, nel quadro dei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento».
8
Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2013/48:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, nell’applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili».
Direttiva 2016/1919
9
I considerando 1, 3, 4, 6, da 17 a 19, 23 e 24 della direttiva 2016/1919 enunciano quanto segue:
«(1)
La presente direttiva intende garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla [direttiva 2013/48], rendendo disponibile l’assistenza di un difensore retribuito dagli [OSCURATO:PERSONA] membri agli indagati e agli imputati in procedimenti penali (...).
(...)
(3)
L’articolo 47, terzo comma, della [Carta sancisce] il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali alle condizioni stabilite [nella suddetta disposizione]. (...)
(4)
Il 30 novembre 2009 il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali [(
GU 2009, C 295, pag. 1
)] («tabella di marcia»). Seguendo un approccio graduale, la tabella di marcia invoca l’adozione di misure riguardanti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E).
(...)
(6)
Finora sono state adottate cinque misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali a norma della tabella di marcia: [la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (
GU 2010, L 280, pag. 1
), la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
GU 2012, L 142, pag. 1
), la direttiva 2013/48, la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
GU 2016, L 65, pag. 1
) e la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (
GU 2016, L 132, pag. 1
)].
(...)
(17)
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)], gli indagati o imputati che non hanno risorse sufficienti per coprire i costi dell’assistenza di un difensore hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ciò sia nell’interesse della giustizia. Questa norma minima prevede per gli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di effettuare una valutazione delle risorse e/o del merito. L’effettuazione di tali valutazioni non dovrebbe limitare i diritti e le garanzie procedurali garantiti dalla Carta e dalla CEDU secondo l’interpretazione della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, né dovrebbe comportare una deroga a tali diritti e garanzie procedurali.
(18)
[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire modalità pratiche riguardanti la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Tali modalità potrebbero prevedere che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia concessa a seguito di una richiesta da parte di un indagato, un imputato o una persona ricercata. Tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, una tale richiesta non dovrebbe tuttavia costituire una condizione essenziale per la concessione del patrocinio a spese dello Stato.
(19)
Le autorità competenti dovrebbero concedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che siano svolti l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui alla presente direttiva. Se le autorità competenti non sono in grado di procedere in tal modo, dovrebbero almeno concedere il patrocinio a spese dello Stato come misura provvisoria o di emergenza prima che si svolga l’interrogatorio o prima che siano svolti gli atti investigativi o di raccolta delle prove di cui sopra.
(...)
(23)
Nell’attuare la presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire il rispetto del diritto fondamentale al patrocinio a spese dello Stato quale previsto dalla Carta e dalla CEDU. Nel farlo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero rispettare i principi e gli orientamenti delle Nazioni Unite sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali.
(24)
Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, un’autorità competente dovrebbe decidere senza indebito ritardo sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato. L’autorità competente dovrebbe essere un’autorità indipendente competente per le decisioni in materia di concessione del patrocinio a spese dello Stato oppure un organo giurisdizionale, anche monocratico. In situazioni di urgenza, dovrebbe tuttavia essere anche possibile coinvolgere temporaneamente la polizia e il pubblico ministero, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione tempestiva del patrocinio a spese dello Stato».
10
Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»:
«1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per:
a)
gli indagati e gli imputati in procedimenti penali, (...)
(...)
2. La presente direttiva integra le direttive [2013/48] e [2016/800]. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive».
11
L’articolo 2 della direttiva 2016/1919, intitolato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 stabilisce quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva [2013/48] e che sono:
a)
privati della libertà personale;
b)
tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell’Unione o nazionale; ovvero
c)
tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta delle prove, compresi come minimo i seguenti:
i)
ricognizioni di persone;
ii)
confronti;
iii)
ricostruzioni della scena di un crimine.
2. La presente direttiva si applica altresì, in seguito ad arresto nello Stato membro di esecuzione, alle persone ricercate che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva [2013/48]».
12
L’articolo 4 della direttiva 2016/1919, intitolato «Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali», è così formulato:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.
(...)
5. Le autorità competenti assicurano che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
(...)».
13
Ai sensi dell’articolo 8 della stessa direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso»:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva».
14
L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Persone vulnerabili», è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili».
15
Il successivo articolo 11, intitolato «Clausola di non regressione», prevede quanto segue:
«Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri che assicurano un livello di protezione più elevato».
Raccomandazione della Commissione
16
I considerando 1, 6, 7, 11 e 13 della raccomandazione della Commissione enunciano quanto segue:
«(1)
La presente raccomandazione mira a incoraggiare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a rafforzare i diritti procedurali di tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità («persone vulnerabili»).
(...)
(6)
È essenziale che la vulnerabilità dell’indagato o imputato in un procedimento penale sia prontamente identificata e riconosciuta. A tal fine, una valutazione iniziale dovrebbe essere effettuata dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria. L’autorità competente dovrebbe inoltre poter chiedere a un esperto indipendente di esaminare il grado di vulnerabilità, le esigenze della persona vulnerabile e l’adeguatezza di eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.
(7)
L’indagato o imputato o il suo avvocato dovrebbero avere il diritto di contestare, conformemente al diritto nazionale, la valutazione della potenziale vulnerabilità nel procedimento penale, in particolare se questa rischia di ostacolare o limitare in modo significativo l’esercizio dei suoi diritti fondamentali. Tale diritto non comporta, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo distinto o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti.
(...)
(11)
Le persone riconosciute come particolarmente vulnerabili non sono in grado di seguire e capire il procedimento penale. Onde assicurare che ne sia garantito il diritto ad un equo processo, tali persone non dovrebbero poter rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore.
(...)
(13)
La persona vulnerabile non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori di polizia a cui è (…) sottoposta. Per evitare contestazioni del contenuto di un interrogatorio e quindi l’inutile ripetizione delle domande, gli interrogatori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva».
17
Il punto 4 di tale raccomandazione figura nella sezione 2 di quest’ultima, intitolata «Individuazione della persona vulnerabile». Il punto 4 prevede quanto segue:
«La persona vulnerabile dovrebbe essere tempestivamente individuata e riconosciuta come tale. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che tutte le autorità competenti possano ricorrere all’esame medico di un esperto indipendente per individuare le persone vulnerabili e determinarne il grado di vulnerabilità e le esigenze specifiche. L’esperto può formulare un parere motivato sull’adeguatezza delle misure adottate o previste nei confronti della persona vulnerabile».
18
La sezione 3 di detta raccomandazione, intitolata «Diritti della persona vulnerabile», comprende dieci parti, quattro delle quali sono intitolate «Non discriminazione», «Presunzione di vulnerabilità», «Diritto di avvalersi di un difensore» e «Registrazione dell’interrogatorio». Il punto 6 della medesima raccomandazione, che figura nella prima di queste quattro parti, è formulato nei seguenti termini:
«I diritti procedurali conferiti alla persona vulnerabile dovrebbero essere rispettati durante tutto il procedimento penale, tenuto conto della natura e del grado della sua vulnerabilità».
19
Il punto 7 della raccomandazione della Commissione, che figura nella parte intitolata «Presunzione di vulnerabilità», dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero prevedere una presunzione di vulnerabilità, in particolare per le persone affette da gravi menomazioni psicologiche, intellettuali, fisiche o sensoriali, malattie mentali o disturbi cognitivi che impediscono loro di capire e partecipare efficacemente al procedimento».
20
Ai sensi del punto 11 di tale raccomandazione, che figura nella parte intitolata «Diritto di avvalersi di un difensore»:
«Se la persona vulnerabile non è in grado di capire e seguire il procedimento, non dovrebbe poter rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva [2013/48]».
21
Il punto 13 di detta raccomandazione, che figura nella parte intitolata «Registrazione dell’interrogatorio», prevede quanto segue:
«Qualsiasi interrogatorio di una persona vulnerabile durante le indagini preliminari dovrebbe essere oggetto di registrazione audiovisiva».
Diritto polacco
22
Conformemente all’articolo 6 dell’ustawa – Kodeks postępowania karnego (legge recante il codice di procedura penale; in prosieguo: il «c.p.p.»), del 6 giugno 1997 (Dz. U. del 2022, posizione 1375), nella versione applicabile alla controversia principale, un imputato gode dei diritti della difesa, in particolare del diritto ad avvalersi di un difensore, e deve essere informato di tale diritto.
23
L’articolo 79 c.p.p. prevede, al suo paragrafo 1, che, nell’ambito di un procedimento penale, la persona imputata deve essere difesa da un legale se sussiste un dubbio legittimo quanto all’assenza o all’alterazione sostanziale del suo discernimento o del controllo dei suoi atti al momento della commissione del reato (punto 3) e se sussiste un dubbio legittimo quanto alla capacità della sua salute mentale di partecipare al procedimento o di assicurare la sua difesa in modo indipendente e ragionevole (punto 4). L’articolo 79, paragrafo 3, c.p.p. dispone inoltre che nei casi previsti, in particolare, al paragrafo 1 di tale articolo 79 la presenza del difensore è obbligatoria in udienza e durante le sedute alle quali l’imputato è tenuto a partecipare.
24
Ai sensi dell’articolo 168a c.p.p., un elemento di prova non può essere dichiarato inammissibile per il solo motivo che sia stato ottenuto in violazione delle norme di procedura o mediante un reato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del codice penale, salvo che tale elemento di prova sia stato ottenuto da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, a seguito di omicidio, lesioni personali volontarie o privazione della libertà personale.
25
L’articolo 300 c.p.p. riguarda il diritto all’informazione di un indagato. A tale titolo, l’indagato deve, anteriormente al suo primo interrogatorio, essere informato dei suoi diritti di essere ascoltato, restare in silenzio o rifiutare di rispondere a domande, del contenuto dell’imputazione e delle sue modifiche, di presentare domande affinché si proceda alle dovute indagini preliminari o attività istruttorie, di essere assistito da un difensore, compresa la domanda di nomina d’ufficio di un difensore in talune ipotesi di cui deve essere informato, di prendere conoscenza degli elementi del fascicolo finale dell’indagine penale e dei diritti enunciati all’articolo 301 c.p.p., nonché degli obblighi e delle conseguenze enunciati all’articolo 74 c.p.p.. L’indagato deve ottenere tali informazioni per iscritto e confermare di averle ricevute firmando un avviso di ricevimento del documento informativo.
26
Conformemente all’articolo 301 c.p.p., su domanda dell’indagato, questi deve essere interrogato in presenza del difensore nominato. L’assenza di quest’ultimo non impedisce di procedere all’interrogatorio.
27
Ai sensi dell’articolo 344a c.p.p., il giudice adito rinvia la causa al pubblico ministero al fine di completare l’indagine qualora dal fascicolo emergano carenze sostanziali nel procedimento, in particolare la necessità di ricercare prove, e qualora tale giudice incontri notevoli difficoltà nell’effettuare gli atti necessari. Nel rinviare la causa al pubblico ministero, detto giudice precisa l’orientamento che deve assumere l’integrazione dell’istruttoria e, se necessario, le misure appropriate da adottare. Tale ordinanza può essere impugnata dalle parti.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
28
Il Sąd [OSCURATO:PERSONA] we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia), giudice del rinvio nella presente causa, è investito di un procedimento penale a carico di K.P.
29
Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, i procedimenti penali sono stati avviati nel seguente contesto. Il 22 luglio 2022, informati di un incidente che aveva coinvolto due veicoli, alcuni agenti di polizia hanno fermato K.P. Questi si trovava fuori dal proprio veicolo, in stato nervoso, e parlava in modo confuso e incoerente.
30
Gli agenti di polizia gli hanno richiesto di consegnare loro tutti gli oggetti in suo possesso che potessero essere potenzialmente probiti. K.P. ha prelevato da una borsa alcuni sacchetti di plastica contenenti polvere bianca e una sostanza essiccata verde. Tali sostanze sono state sequestrate e, successivamente, si sono rilevate idonee ad essere, rispettivamente, anfetamina e marijuana.
31
Dopo il suo fermo, K.P. è stato arrestato e condotto presso l’ospedale in cui è stato effettuato un prelievo di sangue per verificare se egli avesse consumato stupefacenti. Egli è stato accusato di aver detenuto sostanze stupefacenti e psicotrope.
32
K.P. è stato informato del suo diritto di essere assistito da un difensore di fiducia e della facoltà di chiedere il patrocinio a spese dello Stato qualora la sua situazione economica non gli permettesse di sceglierne uno. È stato inoltre informato del suo diritto di essere ascoltato, rimanere in silenzio e rifiutarsi di rendere dichiarazioni. Il verbale dell’interrogatorio contiene l’annotazione di un ufficiale di polizia in base alla quale, «secondo le sue dichiarazioni, [K.P.] è sano di mente, non segue o non ha seguito trattamenti psichiatrici, medici o neurologici».
33
K.P. non ha rinunciato al suo diritto di essere assistito da un difensore ma non ha chiesto che ne venisse nominato uno. Non ci sarebbe alcuna prova del fatto che l’agente di polizia abbia esaminato K.P. per verificare se, durante l’interrogatorio, questi fosse sotto l’effetto di prodotti o sostanze stupefacenti in grado di alterare il suo giudizio o la sua capacità di rammentare i fatti, o se fosse sotto l’effetto di stupefacenti.
34
Le sostanze che K.P. deteneva e che sono state sequestrate nonché i campioni del suo sangue prelevati in ospedale sono stati oggetto di perizia scientifica. Tenuto conto della concentrazione di anfetamina presente in tali campioni, si è concluso che K.P., al momento del prelievo di sangue, era «sotto l’influsso di droghe aventi un effetto simile a quello dell’alcol». Il 7 agosto 2022 egli veniva quindi accusato di aver guidato un’autovettura sotto l’influsso di una droga avente un effetto simile a quello dell’alcol.
35
L’atto di imputazione gli è stato consegnato, il 14 ottobre 2022, presso il servizio psichiatrico dell’ospedale in cui soggiornava. Egli è stato ascoltato, senza la presenza di un difensore, e il pubblico ministero non ha peraltro chiesto che fosse nominato un difensore d’ufficio per assisterlo. La sua audizione non è stata neppure oggetto di registrazione audiovisiva.
36
Prima di tale audizione, il 22 agosto 2022 uno psichiatra, che aveva precedentemente curato K.P., avrebbe dichiarato, nel corso della sua audizione, che lo stato psichico dell’interessato, vale a dire la gravità dei sintomi della sua malattia mentale, non gli consentiva di prendere parte ad atti processuali, poiché tale stato poteva perdurare per almeno diverse settimane. Risulterebbe, peraltro, dal fascicolo medico di K.P., trasmesso al pubblico ministero su sua domanda il 23 settembre 2022, che l’interessato avrebbe effettuato diversi soggiorni in ospedale psichiatrico tra il 30 giugno 2021 e il 22 luglio 2022 per curare una schizofrenia e disturbi schizo-affettivi e, altresì, che gli erano stati inizialmente diagnosticati un disturbo mentale e un disturbo causato dall’uso alternato di stupefacenti e sostanze psicoattive, nonché un disturbo mentale psicotico.
37
Il 15 dicembre 2022 il giudice del rinvio è stato investito dell’atto di imputazione.
38
Il 28 febbraio 2023, tale giudice ha deciso, sulla base dell’articolo 344a, paragrafo 1, c.p.p., di rinviare la causa al pubblico ministero per ulteriori indagini, affinché K.P. fosse interrogato in presenza di un difensore, e di raccogliere il parere di esperti psichiatri quanto allo stato di salute mentale di K.P. al momento del reato e durante il procedimento penale avviato a suo carico.
39
Tale decisione è stata tuttavia annullata dal Sąd Okręgowy we Włocławku (Tribunale regionale di Włocławek, Polonia) a seguito di un reclamo del pubblico ministero. La causa è stata rinviata al giudice del rinvio per il prosieguo del procedimento.
40
In tale contesto detto giudice afferma di aver constatato, in particolare, che nel corso del procedimento d’indagine non è stata effettuata alcuna valutazione individuale al fine di verificare se K.P. si trovasse in una situazione di vulnerabilità richiedente la nomina di un difensore d’ufficio. Non sarebbe stato neppure dimostrato se la sua salute mentale gli consentisse di partecipare al procedimento o di assicurare la sua difesa in modo indipendente e ragionevole.
41
Il giudice del rinvio deduce da tali constatazioni che K.P. sarebbe stato così privato, da un lato, della protezione minima alla quale avrebbe diritto, ai sensi della direttiva 2016/1919, in quanto indagato e persona potenzialmente vulnerabile, e, dall’altro, dei diritti che spetterebbero a tutti gli indagati, in forza delle direttive 2012/13 e 2013/48. Si tratterebbe, principalmente, della garanzia del diritto a un avvocato per le persone che si presumono vulnerabili, nonché del diritto di queste ultime di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non appena siano sospettate di aver commesso un reato.
42
Secondo il giudice del rinvio, tale situazione deriva dal mancato recepimento corretto e completo di tali direttive nonché dalla mancata attuazione della raccomandazione della Commissione nell’ordinamento giuridico polacco. Occorrerebbe quindi, in primo luogo, stabilire se le disposizioni pertinenti delle direttive citate soddisfino i criteri dell’efficacia diretta.
43
Il giudice del rinvio rileva, peraltro, che le norme del diritto processuale in vigore non offrono soluzioni sufficientemente precise per garantire a chiunque rientri nell’ambito di applicazione delle direttive 2013/48 e 2016/1919 la pienezza dei diritti previsti da tali direttive, quali il diritto di accesso in maniera immediata a un difensore, il diritto di beneficiare dell’assistenza di un difensore il più presto possibile durante la fase precedente al processo o, ancora, il diritto a che le sue esigenze siano accertate senza indugio prima di essere interrogato in qualità di indagato. Non potendo interpretare tali norme in modo conforme al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio chiede, in secondo luogo, se non solo i giudici nazionali ma, più in generale, tutte le autorità nazionali incaricate di vigilare sull’applicazione della legge siano tenuti a disapplicare dette norme.
44
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio precisa, in terzo luogo, di cercare di «istituire un mezzo di ricorso effettivo» in grado di eliminare gli effetti della violazione dei diritti di cui l’indagato avrebbe dovuto beneficiare nelle fasi precedenti del procedimento ai sensi della direttiva 2016/1919. Questi fa riferimento, a tal fine, all’articolo 8 di tale direttiva e all’articolo 12 della direttiva 2013/48, nonché alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
45
In quarto luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla posizione di un indagato o imputato identificato come persona vulnerabile alla quale debba essere tempestivamente fornito il patrocinio a spese dello Stato conformemente alla direttiva 2016/1919. Tale giudice si chiede se le autorità nazionali, come il pubblico ministero, che partecipano alla fase che precede il processo penale e la dirigono, siano tenute a garantire una tutela giuridica effettiva ai sensi di tale direttiva qualora il reato di cui trattasi sia punibile con una pena privativa della libertà. L’applicazione effettiva del diritto dell’Unione richiederebbe, inoltre, l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, ma anche delle autorità incaricate dell’azione penale nelle cause che presentano un elemento di collegamento con il diritto dell’Unione.
46
In tale contesto, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c) e dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della [direttiva 2013/48], secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della [raccomandazione della Commissione], debbano essere interpretati nel senso che introducono una norma direttamente efficace e imperativa, che rende inammissibile l’interrogatorio di una persona vulnerabile o in situazione di particolare difficoltà senza la partecipazione di un difensore, quando sussistono ragioni oggettive di fatto per concedere il patrocinio a spese dello Stato, quando, allo stesso tempo, l’autorità che svolge le indagini preliminari ometta di garantire il patrocinio a spese dello Stato d’ufficio (anche come misura provvisoria o di emergenza), senza indebito ritardo e prima dell’interrogatorio dell’interessato (persona vulnerabile in concreto) da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima che siano svolti specifici atti investigativi o di raccolta delle prove.
2)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della [raccomandazione della Commissione], debbano essere interpretati nel senso che la mancata identificazione processuale, nonostante i presupposti di fatto per procedere a una pronta identificazione, di un’eventuale situazione particolare o il mancato riconoscimento di una persona come vulnerabile e l’impossibilità di contestare la valutazione della eventuale situazione di particolare difficoltà e la mancata concessione a tale persona di un difensore d’ufficio senza indebito ritardo in ogni caso non sono consentite nelle cause relative ai reati punibili con la pena della detenzione e le circostanze della mancata individuazione e concessione di un difensore d’ufficio debbano essere espressamente indicate nella decisione, impugnabile in linea di principio, di procedere all’interrogatorio in assenza di un difensore.
3)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto della sezione 3, paragrafo 7, della [raccomandazione della Commissione], debbano essere interpretati nel senso che la mancata introduzione da parte di uno Stato membro nell’ambito del procedimento penale della presunzione della vulnerabilità deve essere intesa come impedimento all’indagato di beneficiare delle garanzie derivanti dall’articolo 9 della [direttiva 2016/1919], secondo l’interpretazione orientata dal contenuto della sezione 11 della [raccomandazione della Commissione], e, conseguentemente, che le autorità giudiziarie sono in quel caso obbligate ad applicare direttamente le disposizioni della direttiva.
4)
In caso di risposta affermativa ad almeno una delle precedenti questioni – se le disposizioni di entrambe le direttive richiamate nelle suddette questioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale come:
a)
l’articolo 301, secondo periodo, del [c.p.p.], ai sensi del quale solo su richiesta dell’indagato quest’ultimo viene interrogato in presenza di un difensore nominato e la mancata comparizione del difensore dell’indagato non impedisce l’interrogatorio stesso;
b)
l’articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, c.p.p., ai sensi del quale durante un procedimento penale l’imputato (indagato) deve avere un difensore se vi è un ragionevole dubbio sul fatto che la sua capacità di comprendere il significato dell’atto o di orientare il proprio comportamento non fosse, al momento in cui tale atto è stato commesso, esclusa o significativamente compromessa e se vi è un ragionevole dubbio che lo stato della sua salute psichica gli consenta di partecipare al procedimento o di condurre la difesa in modo autonomo e ragionevole.
5)
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della [direttiva 2013/48], in combinato disposto con i principi del primato e dell’effetto diretto delle direttive, impongano alle autorità delle indagini preliminari, agli organi giurisdizionali e a qualsiasi autorità statale di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale incompatibili con la direttiva, come quelle indicate nella quarta questione e, di conseguenza, data la scadenza del termine di recepimento, a sostituire la norma nazionale con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili.
6)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5 e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], debbano essere interpretati nel senso che in assenza di emissione della decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato o in caso di mancata concessione del patrocinio a spese dello Stato d’ufficio a una persona vulnerabile o a una persona che si presume si trovi in una situazione di particolare difficoltà ai sensi della sezione 3, punto 7, della [raccomandazione della Commissione], e, successivamente, in conseguenza del compimento, da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, di atti di indagine con la partecipazione di tale persona, compresi gli atti che non possono essere ripetuti davanti all’autorità giudiziaria, il giudice nazionale che tratta la causa in un procedimento penale, nonché tutte le altre autorità dello Stato che amministrano la giustizia in un procedimento penale (e quindi le autorità delle indagini preliminari), sono tenuti a disapplicare le disposizioni del diritto nazionale incompatibili con la direttiva, come quelle indicate nella quarta questione e, di conseguenza, data la scadenza del termine di recepimento, a sostituire le norme nazionali con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili, anche nell’ipotesi in cui tale persona, al termine delle indagini (o dell’azione penale) e dopo che il pubblico ministero ha depositato in tribunale l’atto di imputazione, abbia nominato un difensore di fiducia.
7)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5 e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11, 13 della [raccomandazione della Commissione], debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro è tenuto a garantire che gli indagati o gli imputati in procedimenti penali che si presume si trovino in una situazione di particolare difficoltà o che siano vulnerabili siano immediatamente identificati e riconosciuti come tali e che gli venga concesso il patrocinio a spese dello Stato d’ufficio e tale patrocinio è obbligatorio anche in assenza di ricorso da parte dell’autorità competente a un esperto indipendente per valutare la gravità della vulnerabilità, le esigenze della persona vulnerabile e l’adeguatezza di qualsiasi misura adottata o prevista in relazione alla persona vulnerabile, fino a quando la valutazione dell’esperto indipendente non sia stata adeguatamente effettuata.
8)
In caso di risposta affermativa alla settima questione, se le citate disposizioni della direttiva [2016/1919] e della raccomandazione della Commissione debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una disposizione nazionale, come l’articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, del c.p.p., ai sensi del quale, in un procedimento penale, un imputato deve essere assistito da un difensore solo se sussiste un ragionevole dubbio sul fatto che la sua capacità di comprendere il significato dell’atto o di orientare la propria condotta al momento della commissione dell’atto non fosse esclusa o significativamente compromessa e quando sussiste un ragionevole dubbio che la sua salute mentale gli consenta di partecipare al procedimento o di condurre la propria difesa in modo autonomo e ragionevole.
9)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5 e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11, 13 della [raccomandazione della Commissione], nonché il principio della presunzione della vulnerabilità, debbano essere interpretati nel senso che le autorità competenti (Procura, polizia), al più tardi prima del primo interrogatorio dell’indagato da parte della polizia o di un’altra autorità competente, devono procedere immediatamente all’identificazione e al riconoscimento procedurale della vulnerabilità dell’indagato nel procedimento penale e garantire che all’indagato venga concesso il patrocinio legale o il patrocinio urgente (provvisorio) nonché di astenersi dall’interrogare l’indagato fino a quando all’indagato non venga concesso il patrocinio legale d’ufficio o il patrocinio urgente (provvisorio).
10)
In caso di risposta affermativa alla nona questione, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5 e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], e in combinato disposto con il contenuto dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo l’interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della [raccomandazione della Commissione], debbano essere interpretati nel senso che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire espressamente nel loro diritto nazionale le ragioni e i criteri di deroga all’identificazione immediata e al riconoscimento della vulnerabilità di un indagato in un procedimento penale e di garantire che tale persona ottenga il patrocinio legale o un patrocinio urgente (provvisorio) e di prevedere che qualsiasi eventuale deroga debba essere proporzionata, limitata nel tempo e non lesiva del principio del giusto processo e che, allo stesso tempo, le deroghe devono assumere la forma processuale di una decisione che autorizzi una deroga temporanea, e che la parte, in linea di principio, deve avere il diritto di richiedere un riesame della decisione da parte di un giudice.
11)
Se l’articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE e l’articolo 47 della [Carta] in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), della [direttiva 2013/48] in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, e con il considerando 27 [della direttiva 2016/1919] nonché con l’articolo 8 della [direttiva 2016/1919], debbano essere interpretati nel senso che in assenza di concessione e specificazione da parte dell’autorità processuale dei motivi per cui non ha adottato la decisione di concedere il patrocinio legale d’ufficio a una persona che si presume essere in una situazione particolarmente difficile e/o vulnerabile (in conformità ai nn. 7 e 11 della [raccomandazione della Commissione]), tale persona ha il diritto a un ricorso effettivo e che deve essere ritenuto tale l’istituto del diritto processuale nazionale previsto dall’articolo 344a c.p.p., che ordina la restituzione del caso al pubblico ministero al fine di:
a)
consentire all’autorità del procedimento per le indagini preliminari l’identificazione e il riconoscimento della vulnerabilità di un indagato in un procedimento penale;
b)
consentire all’indagato di consultarsi con il proprio difensore prima dell’interrogatorio;
c)
condurre l’interrogatorio dell’indagato in presenza di un difensore con la registrazione audiovisiva dell’interrogatorio stesso;
d)
consentire al difensore di prendere conoscenza del fascicolo del procedimento e di formulare eventuali richieste di prova da parte della persona vulnerabile e del difensore nominato d’ufficio o del difensore nominato dall’indagato;
12)
Se l’articolo 4 della [Carta] in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 2, [TUE] nonché con l’articolo 6, paragrafo 3, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 3 della [CEDU] (...), in relazione alla presunzione di vulnerabilità [in conformità con il contenuto del n. 7 della raccomandazione della Commissione], debbano essere interpretati nel senso che l’interrogatorio di un indagato, da parte di un agente di polizia o di un’altra persona autorizzata a compiere tale atto investigativo, in un ospedale psichiatrico, senza tener conto dello stato di incertezza e in condizioni di libertà di espressione particolarmente limitate e di peculiare debolezza psicologica nonché in assenza di un difensore, costituisce un trattamento inumano e, in quanto tale, esclude tale atto procedurale di interrogatorio in generale, in quanto contrario ai diritti fondamentali dell’Unione.
13)
In caso in risposta affermativa alla dodicesima questione, se le disposizioni richiamate nella medesima questione debbano essere interpretate nel senso che esse autorizzano (eventualmente ‑ obbligano) un giudice nazionale, che tratta una causa in un procedimento penale rientrante nell’ambito di applicazione della [direttiva 2016/1919], in combinato disposto [con il contenuto del n. 7 della raccomandazione della Commissione], nonché nell’ambito di applicazione della [direttiva 2013/48], nonché tutte le altre autorità di un procedimento penale che compiono atti processuali nella causa, a disapplicare le disposizioni di diritto nazionale incompatibili con la direttiva [2016/1919], compreso, in particolare, l’articolo 168a c.p.p., e, conseguentemente, data la scadenza dei termini di recepimento, a sostituire le norme nazionali con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili, anche nel caso in cui tale persona, dopo la conclusione delle indagini (inchiesta) e il deposito da parte del pubblico ministero dell’atto di imputazione in tribunale, abbia nominato un difensore di fiducia.
14)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della [direttiva 2016/1919], in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c) nonché l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della [direttiva 2013/48], in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e con il principio di effettività del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che il pubblico ministero, quando agisce nella fase delle indagini preliminari in una causa penale, è tenuto ad agire nel pieno rispetto delle prescrizioni della [direttiva 2016/1919] aventi efficacia diretta e quindi a garantire che a un indagato o a un imputato, coperto dalla tutela prevista della suddetta direttiva, sia garantita nel procedimento la tutela giurisdizionale effettiva a partire dal primo dei seguenti momenti:
a)
prima del suo interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o da parte dell’autorità giudiziaria;
b)
al momento in cui le autorità di contrasto, o altre autorità competenti, svolgono atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della [direttiva 2013/48];
c)
immediatamente dopo la privazione della libertà (intendendo con ciò anche il ricovero in un ospedale psichiatrico) e, se necessario, è tenuto a disattendere eventuali ordini di procuratori superiori quando è convinto che la loro applicazione pregiudicherebbe l’effettiva tutela di un indagato che si presume vulnerabile e in una situazione particolarmente difficile, compreso il suo diritto a un giusto processo o qualsiasi altro diritto riconosciutogli dalla [direttiva 2016/1919] in combinato disposto con la [direttiva 2013/48].
15)
In caso di risposta affermativa alla quattordicesima questione – se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che stabilisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva, in combinato disposto con il principio del rispetto dello Stato di diritto come interpretato nella giurisprudenza della Corte [v. sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau),
C‑508/18 e C‑82/19 PPU
,
EU:C:2019:456
], il principio della indipendenza dei giudici stabilito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della [Carta], conformemente all’interpretazione fornita nella giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA],
C‑64/16
,
EU:C:2018:117
), debbano essere interpretati nel senso che tali principi, in considerazione della possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] (Procuratore generale, Polonia) o un procuratore superiore impartisca ai procuratori di livello inferiore ordini vincolanti di disapplicare le disposizioni del diritto dell’Unione direttamente applicabili o che ostacolino la loro applicazione, ostano a una normativa nazionale da cui risulti la diretta dipendenza della Procura dal potere esecutivo, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] (il Ministro della giustizia, Polonia) e ostano, altresì, a una normativa nazionale che limiti l’indipendenza del pubblico ministero nell’ambito dell’applicazione del diritto dell’Unione, in particolare (…) all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 1, punti 1 e 3 e all’articolo 7, paragrafi da 1 a 6 e 8, nonché all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (legge del 28 gennaio 2016 sull’ordinamento della Procura, Polonia), dalla cui formulazione risulta che il Ministro della giustizia, che è allo stesso tempo Procuratore generale e la principale autorità della Procura, ha il potere di impartire istruzioni vincolanti ai procuratori di livello inferiore anche nella misura in cui limitano o impediscono l’applicazione diretta del diritto dell’Unione».
Sul procedimento dinanzi alla Corte
47
Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Con ordinanza dell’8 novembre 2023, Barało (
C‑530/23
,
EU:C:2023:927
), il presidente della Corte ha deciso, sentite la giudice relatrice e l’avvocata generale, di respingere tale domanda.
Sulle questioni pregiudiziali
48
Le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono, essenzialmente, sull’interpretazione di varie disposizioni delle direttive 2013/48 e 2016/1919. Con tali questioni il giudice del rinvio cerca principalmente di determinare la portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile.
49
Tuttavia, interrogativi relativi a diverse nozioni del diritto dell’Unione nonché a diversi aspetti procedurali, quali la determinazione dell’efficacia diretta di talune disposizioni delle direttive 2013/48 e 2016/1919 o l’eventuale obbligo di istituire mezzi di ricorso che tali direttive imporrebbero, si aggiungono all’oggetto principale della domanda di pronuncia pregiudiziale e si sovrappongono nel testo delle diverse questioni pregiudiziali.
50
Tenuto conto del modo in cui gli insiemi di tali questioni si articolano tra loro occorre esaminare congiuntamente, in primo luogo, le questioni dalla prima alla decima, tredicesima e quattordicesima, nella parte in cui riguardano la portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile, nonché le conseguenze di un’eventuale mancata conformità di una normativa nazionale agli obblighi derivanti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919, in secondo luogo, le questioni seconda, decima e undicesima, nella parte in cui vertono sull’obbligo di un mezzo di ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti previsti da tali direttive e sull’ammissibilità delle prove, in terzo luogo, la dodicesima questione e, infine, in quarto luogo, la quindicesima questione.
Sulle questioni dalla prima alla decima, tredicesima e quattordicesima, nella parte in cui riguardano la portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile, nonché sulle conseguenze di un eventuale difetto di conformità di una normativa nazionale agli obblighi derivanti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919
51
Con le questioni dalla prima alla decima, tredicesima e quattordicesima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9 della direttiva 2016/1919, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), e con l’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2013/48, debbano essere interpretati nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo, da una parte, di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e, dall’altra parte, di garantire loro l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento.
52
Con tali questioni, il giudice del rinvio affronta diverse problematiche che occorre esaminare in successione. Si tratta, anzitutto, di determinare i rispettivi ambiti di applicazione delle direttive 2013/48 e 2016/1919 e il modo in cui esse si articolano tra loro. Occorre poi valutare la portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile. Infine, per fornire una risposta completa a tale giudice, occorre prendere in considerazione le conseguenze di un’eventuale mancata conformità di una normativa nazionale agli obblighi derivanti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919.
Sui rispettivi ambiti di applicazione delle direttive 2013/48 e 2016/1919 nonché sulla loro articolazione
53
Risulta espressamente dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2016/1919 che quest’ultima completa la direttiva 2013/48, in quanto il diritto al patrocinio a spese dello Stato è connesso all’esercizio del diritto di accesso a un difensore. L’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2016/1919 prevede inoltre che essa si applichi agli indagati e agli imputati nei procedimenti penali che beneficiano del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48 e che sono privati della libertà personale, o tenuti a essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, oppure tenuti o autorizzati ad assistere a determinati atti investigativi o di raccolta delle prove.
54
Orbene, l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/48 enuncia che gli indagati e imputati in un procedimento penale hanno, in ogni caso, accesso a un difensore in quattro ipotesi. Tale diritto deve quindi essere loro garantito, in primo luogo, prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, in secondo luogo, qualora si proceda a determinati atti investigativi o di raccolta delle prove, in terzo luogo, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale o, in quarto luogo, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a un giudice competente.
55
Da tali diverse disposizioni risulta quindi che il verificarsi degli eventi elencati all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/48 condiziona non solo l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, ma anche, al contempo, l’applicabilità della direttiva 2016/1919 e il diritto al patrocinio a spese dello Stato da essa istituito.
56
Tale concomitanza nella tutela offerta da queste due direttive deriva altresì dall’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2016/1919, il quale impone espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia concessa senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva.
57
L’importanza di una tempestiva concessione del patrocinio a spese dello Stato è confermata dal considerando 24 di detta direttiva. Da quest’ultimo risulta che, in situazioni di urgenza, dovrebbe essere anche possibile coinvolgere temporaneamente la polizia e il pubblico ministero, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione tempestiva del patrocinio a spese dello Stato.
58
L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2016/1919 attua quindi l’obiettivo perseguito da tale direttiva che mira, come enunciato dal suo primo considerando, a garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48, rendendo disponibile l’assistenza di un difensore retribuito dagli [OSCURATO:PERSONA] membri agli indagati e agli imputati in procedimenti penali.
59
Infatti, il diritto di avvalersi di un difensore è un principio fondamentale che deve consentire agli indagati e agli imputati di esercitare i loro diritti della difesa in modo concreto ed effettivo. Per questo motivo detti indagati e imputati devono potersi avvalere di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, a partire dal primo dei quattro momenti specifici enumerati all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/48, tra i quali figura il fatto di essere interrogati dalla polizia (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2024, Stachev,
C‑15/24 PPU
,
EU:C:2024:399
, punti
47
e
48
). Ne consegue che, affinché tale assistenza sia effettiva, il patrocinio a spese dello Stato deve esso stesso intervenire in una fase iniziale del procedimento (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom,
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punto
50
).
Sulla portata del diritto di avvalersi di un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato di una persona vulnerabile
60
Per quanto riguarda la situazione delle persone vulnerabili, l’articolo 13 della direttiva 2013/48 e l’articolo 9 della direttiva 2016/1919 impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in termini analoghi, di provvedere affinché, in sede di attuazione di tali direttive, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili.
61
In primo luogo, la Corte ha dichiarato a tal riguardo che le persone alienate rientrano nella categoria delle persone vulnerabili di cui a detto articolo 13 (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom,
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punto
48
). Dal momento che, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, la direttiva 2016/1919 integra la direttiva 2013/48 e che queste due direttive perseguono l’obiettivo comune di garantire la tutela dei diritti delle persone indagate o imputate nell’ambito di un procedimento penale, i loro rispettivi ambiti di applicazione
ratione personae
non possono divergere. Ne consegue che anche le persone affette da disturbi mentali rientrano nella categoria delle persone vulnerabili, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/1919.
62
In secondo luogo, per quanto riguarda un asserito obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di introdurre una presunzione di vulnerabilità nell’ambito dei procedimenti penali, menzionato dal giudice del rinvio nella sua terza questione, si deve constatare che il legislatore dell’Unione non ha fornito precisazioni sulla portata dell’obbligo posto a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2013/48 o dell’articolo 9 della direttiva 2016/1919. Pertanto, da queste due disposizioni non si può dedurre che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a stabilire, in determinate circostanze, una presunzione di vulnerabilità dell’indagato o dell’imputato.
63
È certamente vero che la raccomandazione della Commissione, menzionata dal giudice del rinvio a sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, incoraggia gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere una siffatta presunzione, in particolare per quanto riguarda le persone che presentano disturbi psichici che impediscano loro di comprendere e partecipare effettivamente al procedimento.
64
Tuttavia, tale raccomandazione è un atto non vincolante che non può essere fonte di obblighi per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò vale a maggior ragione nel contesto di un’armonizzazione minima nel cui ambito il progetto di adozione di un testo vincolante relativo alle garanzie particolari per indagati o imputati vulnerabili, ricordato al considerando 9 della direttiva 2013/48 e al considerando 4 della direttiva 2016/1919, non è stato concretizzato dal legislatore dell’Unione.
65
Ciò premesso, il considerando 23 della direttiva 2016/1919 enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero rispettare i Principi e gli orientamenti delle Nazioni Unite sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali.
66
Orbene, ai sensi del punto 23 di tali principi e orientamenti, spetta alla polizia, ai pubblici ministeri e ai giudici garantire che le persone che compaiono dinanzi ad essi che non dispongono dei mezzi per retribuire un difensore e/o che sono vulnerabili ricevano assistenza legale. Il punto 32 di detti principi e orientamenti precisa inoltre che devono essere adottate misure speciali affinché l’assistenza legale sia effettivamente accessibile a gruppi con esigenze particolari, soprattutto i malati mentali e i consumatori di droghe.
67
Inoltre, il considerando 51 della direttiva 2013/48 enuncia che sia le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale, sia le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero agevolare le persone che si trovano in una situazione di potenziale debolezza nell’esercizio effettivo dei diritti previsti da tale direttiva. A tal fine essi dovrebbero, in particolare, come risulta da detto considerando 51, tener conto di qualsiasi potenziale vulnerabilità che comprometta la loro capacità di esercitare il diritto di avvalersi di un difensore e adottare le misure necessarie per garantire i diritti in questione.
68
Ne consegue che le autorità inquirenti, o qualsiasi altra autorità incaricata dell’applicazione della legge, come i procuratori, devono assicurarsi che la vulnerabilità di un indagato o di un imputato sia individuata e riconosciuta prima che si proceda all’interrogatorio di tale indagato o imputato nell’ambito di un procedimento penale, o prima che siano state adottate misure specifiche di indagine o di raccolta di prove che li riguardino, al fine di consentire loro, come precisato al punto 59 della presente sentenza, di esercitare i propri diritti della difesa in modo concreto ed effettivo.
69
Inoltre, dal considerando 18 della direttiva 2016/1919 risulta che, tenuto conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall’indagato o dall’imputato non dovrebbe costituire una condizione essenziale per la concessione di tale assistenza.
70
Risulta quindi che, senza arrivare a introdurre una presunzione di vulnerabilità in capo agli indagati o imputati, il legislatore dell’Unione non ha inteso subordinare la concessione del patrocinio a spese dello Stato a una domanda della persona in situazione di vulnerabilità.
71
In terzo luogo, la scelta di uno Stato membro di applicare, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/1919, un criterio relativo alle risorse per determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato non può ritardare la concessione di tale assistenza a una persona vulnerabile. Infatti, come enunciato dal considerando 19 di tale direttiva, le autorità competenti che non siano in grado di concedere detta assistenza all’interessato prima del suo interrogatorio da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, dovrebbero concedere il patrocinio a spese dello Stato come misura provvisoria o di emergenza prima che si svolga l’interrogatorio o prima dell’esecuzione di tali misure specifiche.
72
Ne consegue che a una persona vulnerabile, come una persona affetta da disturbi mentali, deve essere concesso l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell’interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima dell’esecuzione degli atti investigativi o di raccolta delle prove ai quali tale persona è tenuta, o autorizzata, a partecipare.
Sulle conseguenze di un eventuale difetto di conformità di una normativa nazionale agli obblighi derivanti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919
73
Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, in particolare l’articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, c.p.p., prevedono l’assistenza obbligatoria di un difensore se sussiste un dubbio legittimo quanto all’assenza o all’alterazione sostanziale del discernimento dell’imputato o del controllo dei suoi atti al momento della commissione del reato, o quanto alla capacità che la sua salute mentale gli consente di partecipare al procedimento o di assicurare la sua difesa in modo indipendente e ragionevole. Ai sensi dell’articolo 301 c.p.p., un indagato deve anche essere interrogato in presenza del difensore nominato su sua domanda; l’assenza di quest’ultimo non impedisce di procedere all’interrogatorio.
74
Il giudice del rinvio interroga la Corte sulla compatibilità di tali disposizioni con l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/48 nonché con l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9 della direttiva 2016/1919. Tale giudice si chiede, inoltre, se le autorità inquirenti, i giudici o qualsiasi altro organo dello Stato siano tenuti a disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione e a sostituire a queste ultime le disposizioni delle direttive 2013/48 e 2016/1919 aventi efficacia diretta.
75
A tal riguardo, nell’ambito della ripartizione delle funzioni tra la Corte e i giudici nazionali che è alla base dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte interpretare le disposizioni del diritto nazionale o statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti,
52/76
,
EU:C:1977:16
, punto
25
; del 21 gennaio 1993, [OSCURATO:PERSONA],
C‑188/91
,
EU:C:1993:24
, punto
27
, e del 15 ottobre 2024, KUBERA,
C‑144/23
,
EU:C:2024:881
, punto
53
).
76
Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se le citate disposizioni del diritto nazionale siano compatibili con il diritto dell’Unione. Ciò premesso, spetta alla Corte fornire a tale giudice alcune indicazioni utili in considerazione degli elementi contenuti nella decisione di rinvio [sentenze del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva),
C‑582/21
,
EU:C:2024:282
, punto
64
, e del 15 ottobre 2024, KUBERA,
C‑144/23
,
EU:C:2024:881
, punto
53
].
77
In tale contesto occorre ricordare, in primo luogo, che, al fine di garantire l’effettività del complesso delle disposizioni di tale diritto, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, il più possibile, il loro diritto interno alla luce della lettera e dello scopo dell’atto di diritto dell’Unione di cui trattasi al fine di raggiungere una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultimo [v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a.,
da C‑397/01 a C‑403/01
,
EU:C:2004:584
, punto
119
; del 29 giugno 2017, Popławski,
C‑579/15
,
EU:C:2017:503
, punto
31
, nonché del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore),
C‑603/22
,
EU:C:2024:685
, punto
116
].
78
L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, porsi a fondamento di un’interpretazione
contra legem
del diritto nazionale [v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2017, Popławski,
C‑579/15
,
EU:C:2017:503
, punto
33
, nonché del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore),
C‑603/22
,
EU:C:2024:685
, punto
117
].
79
Qualora non possa procedere a un’interpretazione del diritto nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone al giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito. A tal fine detto giudice deve all’occorrenza disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore),
C‑603/22
,
EU:C:2024:685
, punto
118
].
80
Infatti, le autorità nazionali competenti sono tenute a garantire il rispetto dei diritti che le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate traggono da una disposizione del diritto dell’Unione che appaia, dal punto di vista del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa [v., per analogia, sentenze del 3 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑197/18
,
EU:C:2019:824
, punto
32
, nonché del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante),
C‑569/20
,
EU:C:2022:401
, punto
28
].
81
In tale prospettiva, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini o in caso di trasposizione scorretta di una direttiva, spetta ai giudici nazionali nonché a tutti gli organi dello Stato garantire tale rispetto. Infatti, al pari del giudice nazionale tali organi, tra i quali figurano le autorità incaricate dell’applicazione della legge, quali la polizia e il pubblico ministero, hanno l’obbligo, da un lato, di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale non conforme alle disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva e, dall’altro, di applicare tali disposizioni in quanto idonee a definire diritti che i soggetti dell’ordinamento possono far valere nei confronti dello Stato [v., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 1982, Becker,
8/81
,
EU:C:1982:7
, punto
25
; del 22 giugno 1989, Costanzo,
103/88
,
EU:C:1989:256
, punti
30
e
31
; del 19 novembre 1991, Francovich e a.,
C‑6/90 e C‑9/90
,
EU:C:1991:428
, punto
11
, nonché del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa),
C‑348/22
,
EU:C:2023:301
, punto
77
].
82
In secondo luogo, per quanto riguarda l’efficacia diretta delle disposizioni di diritto dell’Unione di cui al punto 74 della presente sentenza, da una giurisprudenza costante risulta che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata quando sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri diverso dall’atto che la recepisce nel diritto nazionale e, dall’altro, sufficientemente precisa per essere invocata da un soggetto di diritto ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini inequivocabili [v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 1968, Molkerei-[OSCURATO:PERSONA]/Lippe,
28/67
,
EU:C:1968:17
, pag. 205; dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto),
C‑205/20
,
EU:C:2022:168
, punto
18
, e del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione),
C‑242/22 PPU
,
EU:C:2022:611
, punto
50
].
83
La Corte ha dichiarato inoltre che, anche qualora una direttiva lasci agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso una volta che essa pone a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in termini inequivocabili, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della norma da essa enunciata [v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto),
C‑205/20
,
EU:C:2022:168
, punto
19
, e del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione),
C‑242/22 PPU
,
EU:C:2022:611
, punto
51
]. L’essenziale, a tal riguardo, è che il margine di discrezionalità conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla direttiva in questione non impedisca di determinare il contenuto della tutela minima o la garanzia minima della quale devono poter beneficiare le persone a cui si riferisce tale direttiva [v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA],
C‑91/92
,
EU:C:1994:292
, punto
17
, e del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa),
C‑348/22
,
EU:C:2023:301
, punto
65
].
84
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/48, da un lato, dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva risulta che gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, al più tardi a partire dal verificarsi del primo in data di uno dei quattro eventi elencati successivamente alle lettere da a) a d) di tale disposizione. Quest’ultima ha quindi efficacia diretta in quanto impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in termini inequivocabili, di garantire l’accesso a un difensore sin dal verificarsi di eventi specifici, senza che tali [OSCURATO:PERSONA] dispongano di alcun margine di discrezionalità o possano subordinare tale obbligo a una qualsiasi condizione e senza che sia necessario l’intervento di un atto dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
85
Enunciando gli elementi costitutivi di tale diritto di avvalersi di un difensore, l’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva beneficia altresì di efficacia diretta dal momento che prescrive, in modo incondizionato e sufficientemente preciso, un contenuto di protezione minima a favore degli indagati o degli imputati.
86
In secondo luogo, anche l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2016/1919 enuncia un obbligo chiaramente individuato e il cui adempimento è definito in modo incondizionato.
87
Infatti, secondo la formulazione di tale disposizione l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere concessa agli indagati e agli imputati senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
88
Ne consegue che, sebbene, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato, tale margine di discrezionalità non può incidere sul momento in cui tale patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso, essendo quest’ultimo circoscritto dall’indicazione di un limite temporale preciso all’articolo 4, paragrafo 5, della medesima direttiva.
89
In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 9 della direttiva 2016/1919, imponendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che siano prese in considerazione le esigenze specifiche delle persone vulnerabili indagate o imputate, tale disposizione enuncia, a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condizione quanto all’applicazione della norma da essa enunciata.
90
Infatti, il margine di discrezionalità riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel definire il modo in cui devono essere prese in considerazione le esigenze specifiche degli indagati o imputati che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità, trova i suoi limiti nell’obbligo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri, enunciato in modo generale e in termini inequivocabili dalla stessa disposizione, di garantire, in occasione di tale attuazione, una presa in considerazione specifica di tali persone.
91
Dall’insieme dei motivi che precedono risulta che spetta al giudice del rinvio interpretare, il più possibile, le disposizioni nazionali, di cui in particolare al punto 73 della presente sentenza, in modo conforme al diritto dell’Unione al fine di garantirne la piena efficacia. Qualora non possa procedere a una siffatta interpretazione, spetterà ad esso disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiano incompatibili con l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/48 nonché con l’articolo 4, paragrafo 5, e con l’articolo 9 della direttiva 2016/1919 e applicare dette disposizioni di tali direttive, in quanto gli obblighi che esse enunciano si impongono a tutti gli organi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tra i quali figurano le autorità incaricate dell’applicazione della legge, quali la polizia e il pubblico ministero.
Conclusione sulle questioni dalla prima alla decima, tredicesima e quattordicesima
92
Alla luce delle ragioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla decima, alla tredicesima e alla quattordicesima dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9 della direttiva 2016/1919, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48, devono essere interpretati nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo, da una parte, di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e, dall’altra parte, di garantire loro l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell’interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima dell’esecuzione degli atti investigativi o di raccolta di prove ai quali tale imputato o indagato è tenuto, o autorizzato, a partecipare.
Sulle questioni seconda, decima, undicesima e tredicesima, nella parte in cui vertono sull’obbligo di un mezzo di ricorso effettivo e sull’ammissibilità delle prove
93
In via preliminare occorre rilevare che, nel testo della sua undicesima questione, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 8 della direttiva 2016/1919 e non all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48. Tale giudice fa tuttavia riferimento a quest’ultima disposizione nella motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, dato che i due articoli sono relativi ai mezzi di ricorso e redatti in termini analoghi.
94
In tali circostanze si deve intendere che, con le questioni seconda, decima, undicesima e tredicesima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 debbano essere interpretati nel senso che essi impongono che le decisioni relative, da un lato, all’esame dell’eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall’altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo. Inoltre tale giudice chiede se queste disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919.
95
A tal riguardo, risulta anzitutto dalla formulazione stessa dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 e dell’articolo 8 della direttiva 2016/1919 che gli indagati o imputati devono disporre di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti da dette direttive.
96
La Corte ha già dichiarato che la prima di tali disposizioni obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a garantire il rispetto del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa, sanciti rispettivamente all’articolo 47 e all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, prevedendo un mezzo di ricorso effettivo che consenta a qualsiasi indagato o imputato di adire un giudice incaricato di esaminare se i diritti che trae dalla direttiva 2013/48 non siano stati violati [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale),
C‑209/22
,
EU:C:2023:634
, punto
51
].
97
La stessa interpretazione si impone per quanto riguarda l’articolo 8 della direttiva 2016/1919. Infatti, la concessione del patrocinio a spese dello Stato è un aspetto del diritto a un ricorso effettivo espressamente garantito dall’articolo 47, terzo comma, della Carta; obiettivo di tale direttiva è quello di garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla direttiva 2013/48. Con la loro azione combinata, queste due direttive contribuiscono quindi alla realizzazione del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47, primo comma, della Carta, dal momento che la concessione del patrocinio a spese dello Stato facilita il diritto di avvalersi di un difensore [v., in tal senso, sentenza del 22 juin 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale),
C‑660/21
,
EU:C:2023:498
, punto
44
].
98
Ne consegue che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a qualsiasi misura nazionale che impedisca l’esercizio di mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione dei diritti che dette direttive attuano [v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom,
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punti
57
e
58
, e del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale),
C‑660/21
,
EU:C:2023:498
, punto
37
].
99
Occorre poi precisare che gli articoli 47 e 48 della Carta non impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire mezzi di ricorso autonomi che gli indagati o gli imputati possano attivare per tutelare i diritti loro conferiti da dette direttive. Infatti, per costante giurisprudenza il diritto dell’Unione, ivi incluse le disposizioni della Carta, non produce l’effetto di obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli contemplati dal diritto interno a meno che, tuttavia, dall’impianto sistematico dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet,
C‑432/05
,
EU:C:2007:163
, punto
71
; del 21 dicembre 2021, Randstad Italia,
C‑497/20
,
EU:C:2021:1037
, punto
62
, e del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale),
C‑209/22
,
EU:C:2023:634
, punto
54
].
100
A tal riguardo occorre aggiungere che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 dispongono che il diritto di far constatare le eventuali violazioni dei diritti conferiti da tali direttive è concesso ai sensi «del diritto nazionale», mentre l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 precisa che l’ammissibilità delle prove resta di competenza dei sistemi e delle norme nazionali.
101
Dette disposizioni non determinano quindi le modalità secondo le quali le violazioni di tali diritti devono poter essere lamentate, lasciando così agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità nel determinare le procedure specifiche che siano applicabili al riguardo [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale),
C‑209/22
,
EU:C:2023:634
, punto
52
], fatto salvo, come risulta dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, il rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore.
102
Pertanto, nulla in tali direttive obbliga il giudice nazionale a ignorare automaticamente tutti gli elementi di prova ottenuti in violazione dei diritti conferiti dalle direttive 2013/48 e 2016/1919. Tuttavia, in forza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui occorre tener conto, come sottolineato ai considerando 50 e 53 della prima di tali direttive nonché dai considerando 17 e 30 della seconda, quando viene accertato un vizio procedurale, spetta ai giudici nazionali verificare se tale vizio sia stato sanato nel corso del procedimento che ne è seguito (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2024, Stachev,
C‑15/24 PPU
,
EU:C:2024:399
, punto
96
).
103
Pertanto, nell’ipotesi in cui taluni elementi di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale direttiva si deve stabilire se, nonostante tale lacuna, al momento della decisione che dev’essere adottata dal giudice adito il procedimento penale nel suo complesso possa essere considerato equo, tenendo conto di una serie di fattori tra i quali figurano la questione se le dichiarazioni raccolte in assenza di un difensore siano parte integrante o rilevante delle prove a carico, nonché la forza degli altri elementi del fascicolo (sentenza del 14 maggio 2024, Stachev,
C‑15/24 PPU
,
EU:C:2024:399
, punto
97
).
104
Ne consegue che il diritto dell’Unione non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere la possibilità per un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto dalla polizia, o da un’altra autorità incaricata dell’applicazione della legge, in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale tale giudice possa verificare che detti diritti, interpretati alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, siano stati rispettati e possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni [v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore),
C‑603/22
,
EU:C:2024:685
, punto
174
].
105
Infine, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri attuano le direttive 2013/48 e 2016/1919, essi sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi derivanti sia dal diritto a un ricorso effettivo e dal diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, sanciti all’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, sia dai diritti della difesa, sanciti all’articolo 48, paragrafo 2, di quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale),
C‑660/21
,
EU:C:2023:498
, punto
40
].
106
Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, la comunicazione dei motivi è un aspetto del diritto a un ricorso effettivo in quanto consente di garantire un controllo giurisdizionale efficace. Inoltre, affinché un indagato o un imputato possano difendere i diritti loro conferiti da tali direttive nelle migliori condizioni e decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro proporre un ricorso giurisdizionale, l’autorità nazionale competente è tenuta a comunicare loro la motivazione alla base del suo diniego (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a.,
222/86
,
EU:C:1987:442
, punto
15
, nonché del 17 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑372/09 e C‑373/09
,
EU:C:2011:156
, punto
63
).
107
Alla luce dei motivi che precedono, l’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 devono essere interpretati nel senso che essi impongono che le decisioni relative, da un lato, all’esame dell’eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall’altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo.
108
Per contro, tali disposizioni non ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale tale giudice, da un lato, sia in grado di verificare che tali diritti, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, siano stati rispettati e, dall’altro, possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni.
Sulla dodicesima questione
109
Con la sua dodicesima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’interrogatorio di un indagato, condotto nell’ospedale psichiatrico in cui tale indagato si trova, senza che quest’ultimo sia assistito da un difensore e senza tener conto dello stato di incertezza di detto indagato, in condizioni di libertà di espressione particolarmente limitata e di fragilità psichica specifica, costituisca un trattamento inumano ai sensi, in particolare, dell’articolo 4 della Carta.
110
A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice del rinvio esige che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che questi, quanto meno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tale giudice deve, inoltre, indicare le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a.,
da C‑320/90 a C‑322/90
,
EU:C:1993:26
, punto
6
; dell’8 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑42/07
,
EU:C:2009:519
, punto
40
, nonché del 29 luglio 2024, LivaNova,
C‑713/22
,
EU:C:2024:642
, punto
54
).
111
Come enunciato all’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, in particolare, un’illustrazione sommaria dei fatti rilevanti o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni, nonché un’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.
112
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna informazione relativa alle condizioni in cui sarebbe stato effettuato l’interrogatorio di K.P. in ambito ospedaliero. Tale domanda non consente neppure di comprendere in che modo una risposta alla dodicesima questione sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di dirimere la controversia di cui al procedimento principale.
113
Alla luce di ciò, la dodicesima questione è irricevibile.
Sulla quindicesima questione
114
Con la sua quindicesima questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che prevede che il pubblico ministero sia direttamente dipendente da un organo esecutivo e, in caso affermativo, se, nella fase che precede il processo penale, il pubblico ministero debba disapplicare le disposizioni di una siffatta normativa.
115
Nel caso di specie, dalle precisazioni del giudice del rinvio risulta che, nell’ambito del procedimento principale, la fase che precede il processo penale si è conclusa. In tali circostanze la questione se, nell’ambito di tale fase, il pubblico ministero abbia l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie al diritto dell’Unione, al fine di garantire l’effettività dei diritti di tali persone non mira quindi a che sia interpretato il diritto dell’Unione per le esigenze oggettive della soluzione del procedimento principale, ma riveste un carattere generale e teorico.
116
Ebbene, la Corte ha più volte sottolineato che il procedimento
ex
articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere, e che la
ratio
del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia,
244/80
,
EU:C:1981:302
, punto
18
; del 18 ottobre 1990, Dzodzi,
C‑297/88 e C‑197/89
,
EU:C:1990:360
, punto
33
; del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA],
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
44
, nonché del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di una persona minorenne),
C‑603/22
,
EU:C:2024:685
, punto
75
].
117
Alla luce di ciò, la quindicesima questione è irricevibile.
Sulle spese
118
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), e con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari,
devono essere interpretati nel senso che:
gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo, da una parte, di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e, dall’altra parte, di garantire loro l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell’interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima dell’esecuzione degli atti investigativi o di raccolta di prove ai quali tale imputato o indagato è tenuto, o autorizzato, a partecipare.
2)
L’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919
devono essere interpretati nel senso che:
essi impongono che le decisioni relative, da un lato, all’esame dell’eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall’altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore, siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo.
Per contro, tali disposizioni non ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale tale giudice, da un lato, sia in grado di verificare che detti diritti, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, siano stati rispettati e, dall’altro, possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.