CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14130/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, entrambi a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 6 dicembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure, che lo condannava per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 4 e 6, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 e riducendo la pena ad anni 1 di reclusione ed Euro 300,00 di multa (fatto commesso in Perugia il 10 gennaio 2014) Ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio di legge in relazione all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del fatto commesso con destrezza, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. (Nella specie l'agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta).» (Sez. 5, Sentenza n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361); Ritenuto che il secondo motivo è fondato, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, pacificamente commesso il 10 gennaio 2014, si è estinto in data 10 luglio 2021: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato esinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 gennaio 2