CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 27330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37440/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA n. 22160/2019 depositata il 18.11.2019. N. 37740/19R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assumendo di esserne venuto a conoscenza solo in occasione della lettura di un estratto di ruolo a proprio nome, impugnò due cartelle di pagamento per violazioni al C.d.S. risalenti agli anni 2010 e 2013, mai notificategli, dinanzi al G.d.P. di Roma, che –nella contumacia dell’agente della riscossione e di [OSCURATO:PERSONA], ente impositore - con sentenza n. 32264/2017 rigettò la domanda, stante la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso detta sentenza dinanzi al Tribunale di Roma che, nella contumacia delle appellate, con sentenza n. 22160/2019, accolse parzialmente l’appello, ritenendo e dichiarando l’intervenuta prescrizione della sola cartella concernente sanzioni del 2010, ma non anche dell’altra, perché all’epoca di proposizione della domanda (2.11.2016), non s’era verificata alcuna prescrizione. Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria; le intimate non hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico mezzo si lamenta violazione degli artt. 324, 112, 100 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere il giudice di merito pronunciato comunque l’invalidità delle cartelle di pagamento, nonostante fosse stato accertato che non era stata fornita la prova – gravante sulle appellate, rimaste contumaci –della loro avvenuta notifica. 2.1 – Preliminarmente, occorre rilevare che il Tribunale ha ritenuto, con statuizione non impugnata, la piena ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto N. 37740/19R.G. di ruolo come proposta dal Chiavacci. Ciò esime la Corte dalla valutazione circa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa che - sulla questione dello ius superveniens circa la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento così conosciute dal debitore, salva l’esistenza di un interesse qualificato (ai sensi del nuovo art. comma 4-bisdell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in legge n. 215/2021) – si pronuncino le S ezioni Unite, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 4256/2022, emessa dalla Sezione Tributaria, stante il giudicato interno ut supra formatosi, anche a prescindere dall’applicabilità o meno della detta novella a pretese di natura diversa da quelle strettamente tributarie. 3.1 –Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento. Con l’atto introduttivo dinanzi al G.d.P., il Chiavacci aveva infatti denunciato: 1) l’omessa notifica delle cartelle di pagamento; 2) la maturazione della prescrizione; 3) la decadenza di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 17 (rectius, 25) d.P.R. n. 602/1973. Ora, come anche precisato dal giudice d’appello, la censura con cui si denuncia l’omessa notifica della cartella di pagamento attiene alla regolarità formale dell’azione di riscossione, sicché costituisce opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. (v. per tutte, Cass, n. 3582/2022). Pertanto, noto essendo che la sentenza di primo grado che decida sull’opposizione formale (a meno di diversa qualificazione operata dal giudice, ciò che qui non risulta) non è impugnabile, ma è direttamente ricorribile per cassazione, ex art. 618, ult. comma, c.p.c., è evidente che il Chiavacci non avrebbe potuto proporre l’appello dinanzi al Tribunale di Roma; da ciò consegue, N. 37740/19R.G. dunque, che egli non può dolersi di alcunché in questa sede di legittimità, al riguardo. 3.2 –Nel resto, non può che rilevarsi l’inammissibilità del mezzo. Infatti, l’impugnazione è interamente fondata sulla questione della prova della mancata notifica delle cartelle (da quanto è dato comprendere, anche di quella già annullata dal Tribunale per maturata prescrizione, così profilandosi, al riguardo, una ulteriore ragione di inammissibilità – v. ex plurimis , Cass. n. 26921/2008; Cass. n. 15353/2010). Con essa si censura , in via esclusiva, l’affermazione operata dal giudice d’appello secondo cui la notifica costituisce mera condizione integrativa dell’efficacia dell’atto, senza attingere al profilo della validità. Si tratta però, come già evidenziato, di un profilo che attiene tipicamente all’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. In tal guisa, dunque, il Chiavacci ha finito col non proporre alcuna altra censura in relazione ai capi della sentenza inerenti alla pur proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (come s’è detto, parzialmente accolta riguardo alla cartella più antica), ossia quei capi decisori con cui erano state respinte le eccezioni di prescrizione successiva e di decadenza, limitatamente alla cartella più recente; è pur vero che verosimilmente, nella prospettiva del ricorrente, la fondatezza dell’unica censura proposta (sulla mancanza di notifica delle cartelle) avrebbe comunque condotto alla cassazione anche delle statuizioni sull’opposizione all’esecuzione a lui sfavorevoli, stante il carattere pregiudiziale ed assorbente della questione; si tratta però di evenienza che, come s’è visto, non può realizzarsi, stante il giudicato già formatosi al riguardo. N. 37740/19R.G. Quantoall’opposizione all’esecuzione, dunque, il mezzo in esame si risolve in un “non motivo”, donde la sua inammissibilità. 3.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s