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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 27521/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7486/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., nonché rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, piazza Prati degli Strozzi 21, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense 104, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 4154 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso; letta la memoria dellaricorrente.

F [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato il 19/6/2013 l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva a pignoramento il credito vantato dalla propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA]; assumeva la creditrice procedente che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa presso il panificio del figlio (il [OSCURATO:PERSONA]).

2. Nel pr ocesso esecutivo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non intrattenere alcun rapporto lavorativo con la [OSCURATO:PERSONA] e che l’attività del panificio era cessata il 24/5/2014; contestata dalla creditrice la predetta dichiarazione, il giudice dell’esecuzione concedeva «aparte creditrice il termine di giorni 90 dalla data odierna per procedere alla iscrizione nel registro generale degli affari contenziosi civili della causa volta all’accertamento dell’obbligo del terzo»; a ciò provvedeva l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver notificato alle controparti un atto di citazione.

3. Con provvedimento avente forma di sentenza (n. 3106 del 16/12/2015), il Tribunale di Monza accertava la sussistenza di un credito di Euro 30.943,57 vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per emolumenti lavorativi.

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la predetta sentenza e chiedeva di dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia rapporto lavorativo con la [OSCURATO:PERSONA]; l’appellata instava per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione (non essendo appellabile, dopo la novella della Legge n. 228 del 2012, l’ordinanza ex art. 549 cod. proc. civ., soltanto suscettibile di opposizione agli atti esecutivi) e, comunque, per il suo rigetto.

5. Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano – con la sentenza n. 4154 del 17/10/2019 – riformava integralmente la decisione di primo grado e, respinta la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], la condannava alla rifusione delle spese dell’intero giudizio.

6. In particolare, il giudice d ’ appello respingeva l ’ eccezione di inammissibilità dell’impugnazione avanzata (per la prima volta con la comparsa di costituzione nel secondo grado) dall’appellata, rilevando che proprio quest’ultima aveva dato origine, mediante la notifica di un atto di citazione, ad un ordinario giudizio di cognizione, poi definito con un provvedimento avente forma e sostanza di sentenza; aggiungeva che, comunque, al momento dell ’ introduzione della causa non trovavano ancora applicazione le disposizioni della Legge n. 32 (recte, n. 132) del 6/8/2015; nel merito, reputava gli elementi probatori addotti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] insufficienti ad integrare gli indicatori di un rapporto di lavoro subordinato, peraltro non identificato nella sua durata, nelle mansioni affidatee nelle prestazioni concretamente svolte.

7. Avverso la suddetta sentenza l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ric orso per cassazione, affidato a quattro motivi; la ricorrente depositava, altresì, memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

8. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgeva difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA].

9. Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 10.Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio –in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è esplicitamente sostitutivo dell’atto d’impugnazione notificato il 15-16/1/2020.

Poiché il secondo atto è stato portato alla notifica entro il termine “breve” decorrente dalla notificazione del primo ricorso e non è nel frattempo intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (art. 387 cod. proc. civ.), mentre neppure è elasso il termine ordinario o “lungo” decorrente dalla pubblicazione del provvedimento gravato, l’impugnazione deve essere considerata ammissibile (in proposito, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020, Rv. 657220-01, e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18604 del 03/09/2014, Rv. 632270-01).

2. Col primo motivo la ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 548, 549 e 491 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, erroneamente affermando l’inapplicabilità ratione temporis delle disposizioni codicistiche novellate dalla Legge n. 228 del 2012, sebbene il pignoramento fosse stato notificato il 19/6/2013; in particolare, la ricorrente sostiene che avverso la decisione del Tribunale di Monza – avente forma di sentenza, ma necessariamente contenuto di ordinanza (in ragione delle norme modificate, ab origine applicabili alla fattispecie) –poteva essere proposta esclusivamente l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., essendo al contrario inammissibile l’appello.3.

La procedura espropriativa presso terzi promossa dall ’ odierna ricorrente è disciplinata dalle norme di rito modificate dalla Legge n. 228 del 2012, entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, anteriormente all’atto di pignoramento del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Perciò, anche l’accertamento dell’obbligo del terzo avrebbe dovuto svolgersi, a norma del novellato art. 549 cod. proc. civ., come un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva e concludersi con un’ordinanza del giudice dell’esecuzione suscettibile di opposizione exart. 617 cod. proc. civ. (sul punto, diffusamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022), non già attraverso un autonomo giudizio di cognizione articolato in plurimi gradi; né vale a contrastare tale conclusione l ’ erroneo richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, della Legge n. 132 del 2015,che ha sì modificato la disciplina del pignoramento presso terzi, ma non ha inciso sulla precedente innovazione legislativa concernente l’accertamento “endoesecutivo”dell’obbligo del terzo.

4. La motivazione della sentenza va, d unque, corretta, senza che ciò implichi, tuttavia, l ’ accoglimento della censura dell ’ odierna ricorrente.

Ostano a tale conclusione plurime ragioni.

5. In primis , l ’ avvio di un ordinario giudizio di cognizione è stato determinato proprio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato un vero e proprio atto di citazione, sebbene il giudice dell’esecuzione si fosse limitato a concedere «a parte creditrice il termine di giorni 90 dalla data odierna per procedere alla iscrizione nel registro generale degli affari contenziosi civili della causa volta all’accertamento dell’obbligo del terzo».

È presumibile che lo stesso giudice dell’esecuzione, errando, abbia inteso applicare la disciplina legislativa previgente; ma, in ogni caso, quest’ultima non richiedeva la notifica di un atto di citazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21242 del 20/10/2016, Rv. 642947-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21799 del 28/10/2016, Rv. 642961-01) e, dunque, proprio all’iniziativa processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si deve l’instaurazione della causa di cognizione.

Pertanto, la ricorrente non può venire contra factum proprium e dolersi in questa sede delle modalità con cui ella stessa ha intrapreso il giudizio (il medesimo rilievo è contenuto nella sentenza della Corte d’appello, la quale osserva che la controversia di primo grado è scaturita da una «iniziativa strettamente corrispondente, essendosi trattato di atto di citazione, proprio della stessa odierna appellata Rettura»).

6. In secondo luogo, una volta che il procedimento è stato trattato nel primo grado quale autonoma causa di cognizione distinta dall’esecuzione e definito con provvedimento inequivocabilmente avente la forma di sentenza, l’eventuale erroneità nel rito non può ripercuotersi in danno dell’appellante che, in base al principio dell’apparenza, abbia proposto l’impugnazione corrispondente alla forma della decisione assunta.

In altre parole, la qualificazione (univoca, dato che nemmeno la Rettura ha mosso critiche a riguardo, come risulta dalla decisione della Corte d’appello) della pronuncia del Tribunale di Monza quale sentenza di primo grado in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo,retto dalle disposizioni anteriori alla Legge n. 228 del 2012, non consentiva al [OSCURATO:PERSONA] di impugnarla con l’opposizione agli atti esecutivi, ma esclusivamente con l’appello, indipendentemente dalla correttezza della qualificazione data dal primo giudice: e tanto, se non altro, anche in applicazione del c.d. principio dell’apparenza.

7. Infine, si deve ribadire che la mera violazione delle regole sul rito –nel caso, l’applicazione della disciplina antecedente alla Legge n. 228 del 2012 –non comporta di per sé la nullità della pronuncia, a meno che ciò non abbia arrecato un concreto (cioè, «effettivo») pregiudizio alle parti (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2 021, Rv. 663244-01), il che è decisamente da escludere, poiché lo svolgimento di un processo ordinario di cognizione ha certamente consentito un’ampia esplicazione del diritto di difesa e di prova, in misura anche maggiore rispetto al sommario accertamento endoesecutivo e alla cognizione, in unico grado, demandata all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

8. Col secondo motivo la ricorrente lamenta ( ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) un’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il processo, avendo la Corte di merito omesso di considerare che gli elementi ritenuti insufficienti a delineare il rapporto lavorativo (durata, entità effettiva delle prestazioni, inquadramento mansionale e categoriale) erano desumibili dal contratto collettivo di lavoro e dalle stesse asserzioni della controparte sul momento di cessazione dell’attività del panificio.

9. Il motivo è inammissibile.

Anche a voler prescindere dalla formulazione della censura secondo il previgente testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente pretende inammissibilmente dalla Corte di legittimità una rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito; è infatti manifesto l’intento di superare il giudizio di insufficienza delle risultanze probatorie dato dalla Corte d’appello, la quale ha statuito che la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] «si basa su due soli elementi, entrambi labili e insufficienti sotto diversi profili» e ha poi ampiamente illustrato le ragioni dell ’ inidoneità di detti elementi a «dimostrare la esistenza di tale rapporto giuslavoristico». 10.Col terzo motivo la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 549, 83, 91, 157 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello condannato la ricorrente alla rifusione dei costi di difesa degli appellanti, sebbene nell’incidente endoesecutivo exart. 549 cod. proc. civ. non sia prevista una statuizione sulle spese e nonostante la mancanza di una valida procura conferita al difensore, implicante l’invalida costituzione in giudizio delle controparti. 11.La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.

In primis, il reiterato richiamo all’accertamento ex art. 549 cod. proc. civ. è fuori luogo, posto che detto accertamento si è svolto mediante giudizio di cognizione; inoltre, è palese la violazione dell’art.366 cod. proc. civ., difettando nel ricorso gli elementi essenziali per dimostrare alla Corte l’asserita mancanza della procura conferita in primo grado al difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, peraltro, è contrastata dalle affermazioni dell’odierno controricorrente; in ogni caso, la ricorrente omette di specificare se e quando la pretesa invalidità della costituzione avversaria in primo grado sia stata eccepita innanzi al Tribunale o dedotta come motivo d’appello e, dunque, la questione è qui inammissibilmente sollevata ex novo.

Solo ad abundantiam, quindi, si rileva che il motivo (nella parte in cui si sostiene che nell’incidente endoesecutivo ex art. 549 cod. proc. civ. non è prevista una statuizione sulle spese) è pure infondato, avendo questa Corte statuito che «Nell’esecuzione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo non vanno liquidate sulla base del criterio di regolamentazione delle spese dell’espropriazione forzata (sancito dall’art. 95 c.p.c., ma incompatibile con l’incidente di accertamento), bensì – per analogia, in mancanza di un criterio di regolamentazione “ad hoc” e in ragione della strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento – secondo il princi pio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva la facoltà di compensazione, qualora l’organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall’art. 92 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022).12.Col quarto motivo, formulato in via subordinata alla terza censura, la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 D.M. n. 55 del 2014, per avere il giudice d’appello liquidato le spese di entrambi i gradi del giudizio senza operare, nonostante la ridotta attività difensiva degli appellati, la diminuzione fino al 70% prevista dalla citata disposizione. 13.Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 360-biscod. proc. civ.

Rispetto a una dettagliata motivazione concernente la liquidazione delle spese (la Corte d’appello ha infatti specificato il valore della lite, l’individuazione dei parametri medi applicati, l’esclusione della voce relativa alla fase istruttoria nel secondo grado), la censura – che non contiene la denuncia di un’erronea applicazione del D.M. n. 55 del 2014 –si risolve nell’inammissibile pretesa di una diminuzione dei compensi professionali, riconosciuti dalla Corte di merito entro il minimo e il massimo dei parametri previsti.

Va ribadito il consolidato orientamento secondo cui «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso» (ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685-01). 14.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.15.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7486/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., nonché rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, piazza Prati degli Strozzi 21, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense 104, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 4154 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso; letta la memoria dellaricorrente. F [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 19/6/2013 l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva a pignoramento il credito vantato dalla propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA]; assumeva la creditrice procedente che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa presso il panificio del figlio (il [OSCURATO:PERSONA]). 2. Nel pr ocesso esecutivo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non intrattenere alcun rapporto lavorativo con la [OSCURATO:PERSONA] e che l’attività del panificio era cessata il 24/5/2014; contestata dalla creditrice la predetta dichiarazione, il giudice dell’esecuzione concedeva «aparte creditrice il termine di giorni 90 dalla data odierna per procedere alla iscrizione nel registro generale degli affari contenziosi civili della causa volta all’accertamento dell’obbligo del terzo»; a ciò provvedeva l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver notificato alle controparti un atto di citazione. 3. Con provvedimento avente forma di sentenza (n. 3106 del 16/12/2015), il Tribunale di Monza accertava la sussistenza di un credito di Euro 30.943,57 vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per emolumenti lavorativi. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la predetta sentenza e chiedeva di dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia rapporto lavorativo con la [OSCURATO:PERSONA]; l’appellata instava per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione (non essendo appellabile, dopo la novella della Legge n. 228 del 2012, l’ordinanza ex art. 549 cod. proc. civ., soltanto suscettibile di opposizione agli atti esecutivi) e, comunque, per il suo rigetto. 5. Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano – con la sentenza n. 4154 del 17/10/2019 – riformava integralmente la decisione di primo grado e, respinta la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], la condannava alla rifusione delle spese dell’intero giudizio. 6. In particolare, il giudice d ’ appello respingeva l ’ eccezione di inammissibilità dell’impugnazione avanzata (per la prima volta con la comparsa di costituzione nel secondo grado) dall’appellata, rilevando che proprio quest’ultima aveva dato origine, mediante la notifica di un atto di citazione, ad un ordinario giudizio di cognizione, poi definito con un provvedimento avente forma e sostanza di sentenza; aggiungeva che, comunque, al momento dell ’ introduzione della causa non trovavano ancora applicazione le disposizioni della Legge n. 32 (recte, n. 132) del 6/8/2015; nel merito, reputava gli elementi probatori addotti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] insufficienti ad integrare gli indicatori di un rapporto di lavoro subordinato, peraltro non identificato nella sua durata, nelle mansioni affidatee nelle prestazioni concretamente svolte. 7. Avverso la suddetta sentenza l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ric orso per cassazione, affidato a quattro motivi; la ricorrente depositava, altresì, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 8. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgeva difese l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. 9. Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 10.Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio –in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è esplicitamente sostitutivo dell’atto d’impugnazione notificato il 15-16/1/2020. Poiché il secondo atto è stato portato alla notifica entro il termine “breve” decorrente dalla notificazione del primo ricorso e non è nel frattempo intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (art. 387 cod. proc. civ.), mentre neppure è elasso il termine ordinario o “lungo” decorrente dalla pubblicazione del provvedimento gravato, l’impugnazione deve essere considerata ammissibile (in proposito, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020, Rv. 657220-01, e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18604 del 03/09/2014, Rv. 632270-01). 2. Col primo motivo la ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 548, 549 e 491 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, erroneamente affermando l’inapplicabilità ratione temporis delle disposizioni codicistiche novellate dalla Legge n. 228 del 2012, sebbene il pignoramento fosse stato notificato il 19/6/2013; in particolare, la ricorrente sostiene che avverso la decisione del Tribunale di Monza – avente forma di sentenza, ma necessariamente contenuto di ordinanza (in ragione delle norme modificate, ab origine applicabili alla fattispecie) –poteva essere proposta esclusivamente l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., essendo al contrario inammissibile l’appello.3. La procedura espropriativa presso terzi promossa dall ’ odierna ricorrente è disciplinata dalle norme di rito modificate dalla Legge n. 228 del 2012, entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, anteriormente all’atto di pignoramento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Perciò, anche l’accertamento dell’obbligo del terzo avrebbe dovuto svolgersi, a norma del novellato art. 549 cod. proc. civ., come un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva e concludersi con un’ordinanza del giudice dell’esecuzione suscettibile di opposizione exart. 617 cod. proc. civ. (sul punto, diffusamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022), non già attraverso un autonomo giudizio di cognizione articolato in plurimi gradi; né vale a contrastare tale conclusione l ’ erroneo richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, della Legge n. 132 del 2015,che ha sì modificato la disciplina del pignoramento presso terzi, ma non ha inciso sulla precedente innovazione legislativa concernente l’accertamento “endoesecutivo”dell’obbligo del terzo. 4. La motivazione della sentenza va, d unque, corretta, senza che ciò implichi, tuttavia, l ’ accoglimento della censura dell ’ odierna ricorrente. Ostano a tale conclusione plurime ragioni. 5. In primis , l ’ avvio di un ordinario giudizio di cognizione è stato determinato proprio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato un vero e proprio atto di citazione, sebbene il giudice dell’esecuzione si fosse limitato a concedere «a parte creditrice il termine di giorni 90 dalla data odierna per procedere alla iscrizione nel registro generale degli affari contenziosi civili della causa volta all’accertamento dell’obbligo del terzo». È presumibile che lo stesso giudice dell’esecuzione, errando, abbia inteso applicare la disciplina legislativa previgente; ma, in ogni caso, quest’ultima non richiedeva la notifica di un atto di citazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21242 del 20/10/2016, Rv. 642947-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21799 del 28/10/2016, Rv. 642961-01) e, dunque, proprio all’iniziativa processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si deve l’instaurazione della causa di cognizione. Pertanto, la ricorrente non può venire contra factum proprium e dolersi in questa sede delle modalità con cui ella stessa ha intrapreso il giudizio (il medesimo rilievo è contenuto nella sentenza della Corte d’appello, la quale osserva che la controversia di primo grado è scaturita da una «iniziativa strettamente corrispondente, essendosi trattato di atto di citazione, proprio della stessa odierna appellata Rettura»). 6. In secondo luogo, una volta che il procedimento è stato trattato nel primo grado quale autonoma causa di cognizione distinta dall’esecuzione e definito con provvedimento inequivocabilmente avente la forma di sentenza, l’eventuale erroneità nel rito non può ripercuotersi in danno dell’appellante che, in base al principio dell’apparenza, abbia proposto l’impugnazione corrispondente alla forma della decisione assunta. In altre parole, la qualificazione (univoca, dato che nemmeno la Rettura ha mosso critiche a riguardo, come risulta dalla decisione della Corte d’appello) della pronuncia del Tribunale di Monza quale sentenza di primo grado in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo,retto dalle disposizioni anteriori alla Legge n. 228 del 2012, non consentiva al [OSCURATO:PERSONA] di impugnarla con l’opposizione agli atti esecutivi, ma esclusivamente con l’appello, indipendentemente dalla correttezza della qualificazione data dal primo giudice: e tanto, se non altro, anche in applicazione del c.d. principio dell’apparenza. 7. Infine, si deve ribadire che la mera violazione delle regole sul rito –nel caso, l’applicazione della disciplina antecedente alla Legge n. 228 del 2012 –non comporta di per sé la nullità della pronuncia, a meno che ciò non abbia arrecato un concreto (cioè, «effettivo») pregiudizio alle parti (Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2 021, Rv. 663244-01), il che è decisamente da escludere, poiché lo svolgimento di un processo ordinario di cognizione ha certamente consentito un’ampia esplicazione del diritto di difesa e di prova, in misura anche maggiore rispetto al sommario accertamento endoesecutivo e alla cognizione, in unico grado, demandata all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. 8. Col secondo motivo la ricorrente lamenta ( ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) un’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il processo, avendo la Corte di merito omesso di considerare che gli elementi ritenuti insufficienti a delineare il rapporto lavorativo (durata, entità effettiva delle prestazioni, inquadramento mansionale e categoriale) erano desumibili dal contratto collettivo di lavoro e dalle stesse asserzioni della controparte sul momento di cessazione dell’attività del panificio. 9. Il motivo è inammissibile. Anche a voler prescindere dalla formulazione della censura secondo il previgente testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente pretende inammissibilmente dalla Corte di legittimità una rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito; è infatti manifesto l’intento di superare il giudizio di insufficienza delle risultanze probatorie dato dalla Corte d’appello, la quale ha statuito che la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] «si basa su due soli elementi, entrambi labili e insufficienti sotto diversi profili» e ha poi ampiamente illustrato le ragioni dell ’ inidoneità di detti elementi a «dimostrare la esistenza di tale rapporto giuslavoristico». 10.Col terzo motivo la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 549, 83, 91, 157 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello condannato la ricorrente alla rifusione dei costi di difesa degli appellanti, sebbene nell’incidente endoesecutivo exart. 549 cod. proc. civ. non sia prevista una statuizione sulle spese e nonostante la mancanza di una valida procura conferita al difensore, implicante l’invalida costituzione in giudizio delle controparti. 11.La censura è inammissibile, prima ancora che infondata. In primis, il reiterato richiamo all’accertamento ex art. 549 cod. proc. civ. è fuori luogo, posto che detto accertamento si è svolto mediante giudizio di cognizione; inoltre, è palese la violazione dell’art.366 cod. proc. civ., difettando nel ricorso gli elementi essenziali per dimostrare alla Corte l’asserita mancanza della procura conferita in primo grado al difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, peraltro, è contrastata dalle affermazioni dell’odierno controricorrente; in ogni caso, la ricorrente omette di specificare se e quando la pretesa invalidità della costituzione avversaria in primo grado sia stata eccepita innanzi al Tribunale o dedotta come motivo d’appello e, dunque, la questione è qui inammissibilmente sollevata ex novo. Solo ad abundantiam, quindi, si rileva che il motivo (nella parte in cui si sostiene che nell’incidente endoesecutivo ex art. 549 cod. proc. civ. non è prevista una statuizione sulle spese) è pure infondato, avendo questa Corte statuito che «Nell’esecuzione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo non vanno liquidate sulla base del criterio di regolamentazione delle spese dell’espropriazione forzata (sancito dall’art. 95 c.p.c., ma incompatibile con l’incidente di accertamento), bensì – per analogia, in mancanza di un criterio di regolamentazione “ad hoc” e in ragione della strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento – secondo il princi pio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva la facoltà di compensazione, qualora l’organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall’art. 92 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022).12.Col quarto motivo, formulato in via subordinata alla terza censura, la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 D.M. n. 55 del 2014, per avere il giudice d’appello liquidato le spese di entrambi i gradi del giudizio senza operare, nonostante la ridotta attività difensiva degli appellati, la diminuzione fino al 70% prevista dalla citata disposizione. 13.Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 360-biscod. proc. civ. Rispetto a una dettagliata motivazione concernente la liquidazione delle spese (la Corte d’appello ha infatti specificato il valore della lite, l’individuazione dei parametri medi applicati, l’esclusione della voce relativa alla fase istruttoria nel secondo grado), la censura – che non contiene la denuncia di un’erronea applicazione del D.M. n. 55 del 2014 –si risolve nell’inammissibile pretesa di una diminuzione dei compensi professionali, riconosciuti dalla Corte di merito entro il minimo e il massimo dei parametri previsti. Va ribadito il consolidato orientamento secondo cui «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso» (ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685-01). 14.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.15.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont