CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 45500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata nei limiti riportati, con rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze. In particolare, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai punti 1, 3 e 4 del provvedimento, rideterminando con riguardo a essi la pena nella misura complessiva di anni uno, mesi sei di reclusione ed e 900,00 di multa e respingeva la domanda con riguardo ai reati oggetto delle pronunce di condanna indicate ai nn. 2 (sentenza del Tribunale di Alessandria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), 5 (sentenza del Tribunale di Alessandria del 17.8.2015), 6 (sentenza del Tribunale di Alessandria del 6.10.2016) 7 (sentenza del Tribunale di Alessandria del 23.1.2009) , 8 (sentenza della Corte di appello di Torino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione anche sotto il profilo del "travisamento delle prove". Ha, in proposito, evidenziato che l'ordinanza impugnata avrebbe travisato le risultanze documentali, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto, i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 5 e 6 e quelli giudicati con le sentenze nn. 7 e 8 non erano stati già ritenuti tra loro avvinti sotto il vincolo della continuazione; che tale vincolo era stato, infatti, riconosciuto, unicamente tra i reati giudicati con la sentenza n. 6 e tra quelli giudicati con la sentenza n. 8; che "meramente apparente e illogica" risulterebbe la motivazione secondo cui l'avvenuta carcerazione del Vitale per i fatti di cui alle sentenze sub 7 e 8, risalenti al 2009, avessero interrotto l'unicità del disegno criminoso poiché i fatti di cui alle sentenze sub 5 e 6 sono statti commessi nel 2015; che, inoltre, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso totalmente di valutare la sussistenza del vincolo della continuazione tra le sentenze sub 2, sub 7 e sub 8 (i reati oggetto di dette pronunce si riferivano a fatti commessi tra il 7.3.2008, il 4.10.2008 e il 20,21 e.22 settembre 2009 e il 17.11.2009). 3. Con requisitoriscritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata nei limiti riportati nella parte espositiva e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.E in vero, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria e come rite4o dal ricorrente, i fatti di cui alle sentenze indicate ai punti 7 e 8 dell'ordinanza erano stati commessi il 4.10.2008 e il 20, 21 e 22 settembre 2009 e il 17.11.2009 (questi ultimi avvinti dalla continuazione con la sentenza sub n. 8); mentre i fatti di cui alle sentenze indicate ai punti 5 e 6 erano stati commessi nelle date ravvicinate del 22.12.2014, 22.12.2014, 17.1.201572-72-015 (questi ultimi avvinti dalla continuazione nell'ambito della sentenza sub n, 5). Pertanto, con le pronunce nn. 6 e 8 i diversi reati contestati al Vitale erano stati già ritenuti avvinti sotto il vincolo della continuazione, ma non anche i reati di cui, rispettivamente,alle sentenze sub nn. 5 e 7 dell'ordinanza impugnata. 2. Quanto all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato giudicato con la sentenza indicata al n. 2 del provvedimento impugnato, il Giudice dell'esecuzione si è limitato a osservare che lo stesso era "stato commesso a distanza di anni, nel 2008, e riguarda(va) il furto di un veicolo parcheggiato per strada", comparandolo unicamente con i reati (giudicati con le sentenze indicate ai punti 1, 3 e 4) per i quali è stata riconosciuta l'applicabilità della disciplina della continuazione, ma non anche con tutti gli altri oggetto delle altre sentenze di condanna. 3. Alla stregua di tali osservazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria che, in diversa composizione (giusta sentenza n. 183 del 2013), dovrà procedere a nuovo giudizio per colmareincr lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo alle sentenze del Tribunale di Alessandria in data 8 marzo 2008, 17 agosto 2015, 6 ottobre 2016 e 23 gennaio 2009 e della Corte di appello di Torino in data 8 febbraio 2012, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Alessandria. Così deciso, il 4 ottobre 2022 I