CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, alla pena di anni uno e mesisei di reclusione nei confronti dell’odierno ricorrente, per il reato di cui all’art. 75,comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 111 comma sestoCost., 99, comma secondo, 132, 133 cod. pen. in ordine alla ritenuta recidiva ecirca l’entità della pena irrogata) è inammissibile perché riproduttivo dell’appelloal quale la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto eimmune da illogicità manifesta.Rilevato che, infatti, nel caso in esame, viene esclusa anche la causa di nonpunibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., valorizzando la presenza a caricodell'imputato di due precedenti specifici, uno, commesso il 15 aprile 2018, l'altro,commesso in data 18 giugno 2018, entrambi rilevanti anche per la contestatarecidiva nella specie ritenuta quale infraquinquennale (per la presenza dicondanna per delitto accertato con provvedimento irrevocabile nei cinque anniantecedenti la commissione del reato per il quale si procede), oltre a segnalare lacondanna per innumerevoli reati contro il patrimonio.[OSCURATO:PERSONA] altresì quanto alla censura relativa all’entità dell’aumento dipena sino alla metà per la ritenuta recidiva e, dunque, nella misura massima,che la motivazione fa espresso riferimento, per giustificare il trattamentosanzionatorio nel suo complesso e il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, ai plurimi precedenti penali, alla gravità della condotta giudicata comeabituale, mostrando di aver tenuto conto dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen., dandone conto con adeguata e completa motivazione.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misuraindicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]