CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 32127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con ordinanza n. 15329/2022 è stata rimessa a questa Sezione ex art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., in ragione dell'importanza delle questioni giuridiche coinvolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ilBarone, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., si duole de l malgoverno dei canoni di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione degli atti (i.e., nota prot. n. 24 del 26.1.2017 e verbale n. 5 in pari data)con cui il Comune di Arzano ha disposto la sospensionedel procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 e 1419, comma 2, cod. civ., si lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte di merito che aveva erroneamente ritenuto valid a la so spensione del procedimento disciplinare a fronte del riferimento a una causale giustificativa non prevista dal richiamato art. 55 ter , disposizione (questa) che consente bensì di sospendere l’iter procedimentale durante la definizione del processo penale ma non anche per acquisizioni meramente documentali. 2. Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in generecostituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.2.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 cod.civ. e ss.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere a una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass S.U. nr. 1914/2016). Pertanto, onde far valere una tale violazione, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati , e ai principi in esse contenuti, ma anche precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 10554 del 2010 e n. 25728 del 2013). 2.3 Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale o di un atto negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 20 novembre 2009, n. 24539, 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016). 2.4 Orbene, nel caso di specie la Corte di merito , dopo aver esaminato il provvedimento 26 .1.2017 e il verbale in pari data prodotti in atti, ha evidenziato che in essi , al di là di alcune formule lessicali non felici, si manifestava chiaramente la volontà di «sospendere il procedimento disciplinare in attesa di quello penale»; secondo il giudice d’appello l’amministrazione motivava , infatti, la sospensione del procedimento disciplinare in ragione « della chiara e indiscussa impossibilità di procedere in assenza di atti del procedimento penale», non ancora nella disponibilità del Comune. Stante la negazione dei fatti in sede disciplinare da parte dell’incolpato, l’ente locale – precisava sempre la Corte distrettuale – non poteva che attendere gli sviluppi delle indagini sull’uso fraudolento del cartellino marcatempo. E in tal senso, pertanto, andava letto l’inequivoco riferimento («in particolare») all’art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001, contenuto nel provvedimento 26.1.2017 , e la manifestazione della volontà di sospendere il procedimento disciplinare per l’indagine penale in corso . L ’unica imprecisione , ad avviso della Corte territoriale, era stataancorare il dies ad quem della sospensione almomento d’acquisizione degli atti penali ( «con riserva di ulteriore determinazione») anziché mantenerlo , come da dettato normativo,all’epilogo del relativo procedimento penale . Il giudice d’appello chiariva, in altro passaggio, che a gli atti unilaterali di gestione del rapporto di lavoro si applicano le regole di interpretazione dei contratti, tra cui il principio di conservazione (art.1367 cod. civ.) e quello per cui «gli atti si interpretano cercando di dare ad essi un senso», con ciò dando puntualmente conto del convincimento espresso in ordine all’esistenza di una mera inesattezza terminologica non inficiante, in quanto tale, la piena efficacia dell’atto. Con ulteriore ratio decidendi, il giudice d’appello osservava altresì che, ove mai il provvedimento di sospensione fosse risultato affetto da invalidità, essa sarebbe stata nondimeno ascrivibile al noverodelle nullità parziali, ex art. 1419 cod. civ., donde la sostituzione della clausola nulla con la norma imperativa dell’art. 55 ter, cit. 2.5 La sentenza impugnata, quindi, con motivazione congrua e priva di contraddizioni e di vizi logici, hainterpretato, in conformità a tutti i cannoni ermeneutici, i provvedimenti adottati dall’amministrazione come manifestazioni di volontà di attendere, per le determinazioni sul piano disciplinare, gli sviluppi del procedimento penale. 2.6Si tratta di un'interpretazione plausibile e non irr agionevole , sicché il motivo è,nel suo complesso , rivolto solo a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito (Cass.14.6.2022, n. 19146). 3. Il secondo motivo non è fondato. 3.1 Posta l’interpretazione su estesa alla nota 26.1.2017 del Comune,e al verbale in pari data, nessuna violazione dell ’art. 55 ter, cit., è all’evidenza ravvisabile. Tale disposizione, nel testo ratione temporisvigente, così dispone al comma 1, secondo periodo: «Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente». 3.2 Se la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale è una facoltà dell’amministrazione, nulla impedisce, come in concreto avvenuto , che il procedimento disciplinare sia sospeso, appunto, in vista dell’acquisizione degli atti del procedimento penalee durante il suo iter . 3.3 Peraltro, l'art. 55 - ter, co mma 1, fissa il momento ultimo («fino al termine di quello penale ») di durata della sospensione, ma non esclude una sospensione di durata più limitat a, fino a un passaggio interlocutorio, ma significativo, della vicenda penale (ad esempio il venir meno del segreto sugli atti di indagine ex art. 329 cod. proc. pen. c on possibilità di loro acquisizione in sede amministrativa); né parimenti sarebbe preclu sa la riattivazione dell’iter disciplinare in un momento anteriore alla sentenza definitiva (Cass. 10224/2020; Cass. 12662/2019), mentre, d'altra parte, ove taluni effetti siano da riconnettere soltanto all'irrevocabilità della pronuncia penale, ciò è stato dalla medesima disposizione espressamente stabilito nei successivi commi. 3.4 E non a caso, si osserva, il già citato d.lgs. n. 75 del 2017, n. 75, qui non applicabile ratione temporis, ha espressamente previsto che «il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo», con modifica che non solo conferma le conclusioni qui raggiunte ma anche, facendo leva sulla discrezionalità, i principi su cui esse si sono basate (si veda, in termini, Cass. n. 12662/2019, cit.). 4. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate in conformità al principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril rico rso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.