Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
20 gennaio 2009
[OSCURATO:PERSONA]77/07 DEP
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Procedura – Liquidazione delle spese»
Oggetto:
Ricorsi con i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], inizialmente, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso degli onorari e delle spese relative
alla causa F‑77/07 (ordinanza 1° febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta), per una somma complessiva
di EUR 72 361,03, previa riduzione volontaria del 30% del loro importo iniziale, e, in seguito, ha proposto di ridurre tale
importo all’ammontare di EUR 45 000, e, infine, ha presentato una domanda di liquidazione delle spese.
Decisione:
L’ammontare delle spese ripetibili da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella causa F‑77/07 è fissato a EUR 21 568,90.
Massime
Procedura – Spese – Liquidazione – Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 91, lett. b); regolamento di procedura del Tribunale della funzione
pubblica, art. 122]
Il giudice comunitario non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura
in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione
delle spese, esso non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati né eventuali
accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.
In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il giudice comunitario deve valutare liberamente i dati della
causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario,
nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver procurato agli agenti
o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti. Per quanto riguarda l’entità
del lavoro, spetta al giudice comunitario tener conto del numero totale di ore di lavoro che possono risultare obiettivamente
indispensabili ai fini del procedimento contenzioso.
(v. punti 24, 25 e 28)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 30 ottobre 1998, causa T‑290/04 DEP, Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4105, punto 20); 9 settembre
2002, causa T‑182/00 DEP, Pannella/Parlamento (non pubblicata nella Raccolta, punto 29); 20 novembre 2002, causa T‑171/00 DEP,
Spruyt/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑1127, punti 25, 26 e 29), e 8 luglio 2004, cause riunite T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP
e T‑109/99 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑973, punto 32)