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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25315/2026

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sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ha impugnato la sentenza n.1270/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata rigettatal’opposizione proposta dall’Azienda nei confronti del decreto ingiuntivo n.584/2014 emesso dal predetto Tribunale.

Con il suddetto decreto erastato ingiunto all’appellante il pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Infortuna, della somma di euro 177.676,00, oltre spese generali, IVA eNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026CPA, nonché interessi e spese di procedura, a titolo di compenso perl’incarico professionale svolto dal professionista nell’interesse dell’entedavanti al T.A.R. di Catanzaro.L’appellante ha criticato la sentenza per avere ritenuto non necessario, aifini dell’emissione del decreto ingiuntivo, il parere del COA (Consigliodell’Ordine degli Avvocati), nonché per avere attribuito alla delibera n.738/2013 valore di ricognizione di debito, rilevando a tal riguardo che lastessa si riferiva a liquidazione diversa da quella presa in considerazionenel decreto ingiuntivo opposto e, peraltro, risultava revocata primadell’emissione dell’ingiunzione in oggetto.

Ha altresì dedotto che larichiamata delibera n. 738 aveva liquidato un importo minore(precisamente euro 111.072,67) rispetto a quanto ingiunto e poiconfermato dalla sentenza di primo grado.L’Azienda ha anche sostenuto l’erroneità dell’affermazione del Tribunale inbase alla quale nessuna contestazione sarebbe stata mossa dall’AziendaOspedaliera alla parcella presentata dal professionista, laddove invece dalverbale n. 21 del 21 giugno 2013 emergevano chiare indicazioni circa lecarenze della parcella.Nel censurare poi la sentenza impugnata anche in relazione alla dedottamarginalità dell’esame del merito della vicenda, l’appellante ha dedotto lasua erroneità in ordine alla determinazione del valore della controversia,in quanto l’incarico professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava correlato adun contenzioso innanzi al T.A.R. per un valore complessivo non superioread euro 787.000,00.L’Azienda ha dunque chiesto al giudice d’appello la riforma della sentenzaimpugnata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accertamentodell’infondatezza della pretesa azionata ed in ogni caso rideterminazionedelle somme rivendicate dall’opposto.2.

Instaurato nuovamente il contraddittorio, con sentenza n. 14/2021pubblicata il 12.1.2021, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], accogliendoNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026parzialmente l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha revocato ildecreto ingiuntivo n. 584/2014 ed ha rideterminato in complessivi euro36.197,46, oltre accessori, la somma dovuta da parte dell’appellante infavore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese del doppio grado digiudizio.3.1 Il giudice d’appello, rilevato preliminarmente che l’oggetto delcontendere della controversia riguardava il quantum del compensoprofessionale per l’attività difensiva svolta dall’odierno appellatonell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] davanti al T.A.R. di Catanzaro, conriferimento alla fase di merito dell’impugnazione della delibera n. 66/2012,nonché alla fase relativa all’impugnazione, con motivi aggiunti, delladelibera n. 818/2012, rimarcava che il compenso per la fase cautelarerelativa all’impugnazione della delibera n. 66/2012 era già statodeterminato con decreto ingiuntivo n. 974/13, depositato in data 24settembre 2013, con cui era stato ingiunto all’[OSCURATO:PERSONA] ilpagamento, in favore dell’odierno appellato, della somma di € 74.612,00oltre IVA e CPA, precisando che tale decreto ingiuntivo era stato oppostoma l’opposizione era stata dichiarata inammissibile con pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2014.Disattesa poi l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asseritaviolazione dell’art. 342 c.p.c., il giudice d’appello ha ritenuto infondatal’eccezione di decadenza formulata dall’appellato nei termini di cui sopra,in quanto l’Azienda aveva espressamente impugnato la sentenza delTribunale laddove aveva affermato l’impossibilità per l’[OSCURATO:PERSONA] contestare i criteri di liquidazione adottati nella parcella, sul ritenutopresupposto che la stessa “non ha contestato alcunché nei tre mesi dalricevimento della parcella.

Al contrario, con la delibera n. 738/2013l’[OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere una vera e propria ricognizione didebito (…)”.

A sostegno di tale valutazione ha fatto presente che ilsecondo motivo dell’appello, come emergeva dalle pagg. 14-17 dell’atto diNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026impugnazione, risultava incentrato proprio sul suddetto passaggio relativoalla mancata contestazione dei criteri di liquidazione, oggetto di specificacensura con cui veniva dedotta “la non corretta lettura da parte delTribunale dei documenti rilasciati a supporto del procedimento diopposizione, che proprio con riferimento alle contestazioni dell’AziendaOspedaliera circa la parcella, vedono nel verbale n. 21 del 21/06/2013 delCollegio Sindacale dell’azienda una chiara ed aperta indicazione circa lemancanze evidenziate nella parcella”.A conferma di tale assunto il giudice del gravame ha evidenziato la“diffusa e ripetuta critica dedicata dall'appellante alla parte della sentenzain cui si attribuisce alla delibera n. 738/2013 valore di ricognizione didebito”, elemento ritenuto, al pari di quelli precedentemente richiamati,chiaramente indicativo dell’avvenuta impugnazione del capo di sentenzariguardante l’incontestabilità dei criteri di liquidazione utilizzati nellaparcella.Rimarcato poi che l’assenza del parere dell’ordine professionale nonprecludeva comunque la verifica, in sede di opposizione a decretoingiuntivo, della fondatezza della pretesa creditoria, rilevando unicamenteai fini del regolamento delle spese processuali della fase monitoria, ilgiudice di appello ha rimarcato che l’attribuzione di valore di ricognizionedi debito alla delibera n. 738/2013 non rivestiva significativo rilievo ai finidella controversia in oggetto, in quanto ogni effetto vincolante dellaricognizione di debito sarebbe venuto meno ove fosse stato giudizialmenteprovato che il rapporto sotteso non era mai sorto o che sussisteva unacondizione o un altro elemento idonei comunque ad incideresull’obbligazione derivante dal riconoscimento.

Ha dunque precisato che,nel caso di specie, il rapporto contrattuale non era contestato, oltre chedocumentato in atti, e la materia del contendere verteva unicamente sulquantum, da determinarsi secondo i criteri legali, come da richiamocontenuto nella convenzione del 10 aprile 2012 stipulata tra le parti.Numero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026Con riferimento a tale ultimo profilo la sentenza qui impugnata non hacondiviso l’interpretazione data alla predetta convenzione dal Tribunale,con riferimento, in particolare, alla ritenuta sussistenza di un’ipotesi didecadenza, prevista dal punto 3 dell’accordo, in merito alla facoltà,decorso un certo periodo, “di contestare i criteri di liquidazione adottati”.Ha richiamato il suddetto punto 3, in base al quale “L’[OSCURATO:PERSONA],ricevuta la parcella e la documentazione eventualmente allegata,procederà alla sua liquidazione, in mancanza di possibili contestazioni sudi essa, entro tre mesi dalla ricezione, senza che il professionista possarichiedere interessi o rivalutazione monetaria qualora la liquidazioneintervenga entro il termine suddetto”, ritenendo che tale clausola, adifferenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non andavainterpretata nel senso che le contestazioni sulla parcella dovesserointervenire, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla ricezione dellaparcella, ma piuttosto, per quanto emergeva dal tenore letterale delladisposizione contrattuale e dagli stessi segni di interpunzione presenti alsuo interno, la stessa andava intesa nel senso che il predetto terminetrimestrale si riferisse non all’ambito temporale entro il quale potevanoproporsi contestazioni alla parcella ma, piuttosto, alla liquidazione, ovveroal pagamento, della somma indicata in parcella.

Nell’ottica della suddettaricostruzione, dunque, la previsione di cui sopra si riferiva ad un terminedi adempimento e non ad un termine di decadenza, e a sostegno di taleinterpretazione - in sé rispettosa del criterio di cui all’art. 1369 c.c., inbase al quale le espressioni che possono avere più sensi devono, neldubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggettodel contratto - deponeva l’assenza, nel caso di specie, di ragionisostanziali idonee a giustificare una previsione così drastica come quella diuna decadenza non prevista dalla legge e tale da rendere incontestabile,anche in sede giudiziale, un atto non proveniente da una pubblicaNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026amministrazione o da altra pubblica autorità, e, per di più, in un terminebreve di tre mesi, infrequente in un contesto di diritti soggettivi.Il giudice del gravame ha anche puntualizzato che, sul piano processuale,poi alcun giudicato si era formato sull’interpretazione dell’accordo tra leparti, in quanto era stato espressamente impugnato dall’appellante il caporiguardante la decadenza dalla facoltà di contestare i criteri di liquidazionee non si era peraltro neppure in presenza di “un capo autonomo disentenza che risolva una questione avente una propria individualità edautonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente edeterminante ai fini dell'accertamento del diritto”, non risultando laquestione interpretativa autonoma rispetto alla valutazione finale diritenere preclusa all’Azienda ogni contestazione in ordine al quantum.Quanto al merito della vicenda, la sentenza d’appello, rilevato che laconvenzione del 10.4.2012 prevedeva la determinazione del compensosecondo i “minimi tariffari”, ha affermato che gli stessi andavanodeterminati sulla base dei parametri tabellari vigenti “nel momento in cuil’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con lacessazione dell’incarico”, dovendosi intendere il riferimento in convenzioneai valori minimi “come rinvio mobile alla disciplina pro tempore vigente almomento rilevante per la determinazione del compenso”.La pronuncia di secondo grado ha poi precisato che, con riferimento aicriteri di determinazione delle competenze dell’avvocato, il giudiced’appello ben poteva statuire in maniera diversa dal giudice di prime cure,pur in assenza di specifica doglianza dell’appellante sul punto, in quanto ipredetti criteri non costituivano “capo autonomo suscettibile di passare ingiudicato e di acquiescenza, il bene della vita essendo costituito, non dalcriterio di determinazione in sé considerato, ma dal compenso”.Il giudice del gravame ha aggiunto che non si era formato alcun giudicatosul valore della causa per effetto della pronuncia del 6 maggio 2014 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità dell’opposizione al decretoNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026ingiuntivo n. 974/13, emesso in data 17 settembre 2013, depositato indata 24 settembre 2013, in quanto il suddetto decreto si riferiva alcompenso professionale per la fase cautelare del processo davanti algiudice amministrativo, mentre la controversia de qua si riferiva alcompenso dell’avvocato in relazione alla fase di merito del medesimononché al successivo ricorso per motivi aggiunti di cui sopra.

In tale ottica,dunque, andava applicato il principio, seguito dallo stesso Tribunale,secondo cui “un decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto per unafrazione/parte soltanto del credito, non è idoneo a rivestire forza digiudicato esterno in un successivo giudizio di opposizione ad altro esuccessivo decreto ingiuntivo ottenuto per altra frazione dello stessocredito”, dovendo tenersi conto in ogni caso dell’indirizzo giurisprudenzialein base al quale “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche siapassato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi le medesimequestioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragionidella decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento”.La Corte d’appello ha poi determinato il valore della controversia in euro23.000.000,00, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure,tanto anche alla luce del disposto dell’art. 5 d.m. 140/2012 ed alriferimento in esso contenuto al “valore effettivo della controversia, anchein relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, tenuto conto altresì dellaprevisione di cui al secondo comma del predetto articolo, in base al quale,con riferimento alle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa,rileva il “rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato alprovvedimento impugnato”.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha determinato l’importo spettante al difensoresulla base dei criteri di cui sopra ed in applicazione del d.m. n. 140/2012,precisando che a tale somma andavano aggiunti gli interessi legali a fardata dal 22 aprile 2013 sino alla data della pronuncia impugnata in questasede, il tutto per un importo complessivo pari ad euro 36.197,46, sulNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026quale spettavano poi gli interessi legali dalla data della sentenza disecondo grado sino al soddisfo.4.

Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza quiimpugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 1 e 3 c.p.c., in quanto il giudice d’appello nonavrebbe tenuto conto del giudicato formatosi, con riferimento inparticolare al valore della controversia, per effetto del d.i. n. 974/2013emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di patrocinio prestatanella fase cautelare del medesimo giudizio (sospensiva delibera n.66/2012), divenuto poi definitivo per effetto della pronuncia del Tribunalen. 751/2014 che aveva disatteso l’opposizione per tardiva costituzionedell’opponente.Ad avviso del ricorrente, tale pronuncia non poteva che riverberare i suoieffetti anche con riferimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo oggettodel presente giudizio, relativo alla fase di merito correlataall’impugnazione della predetta delibera n. 66/2012 nonché al ricorso per“motivi aggiunti” susseguente alla nuova delibera n. 818/2012 adottatadall’[OSCURATO:PERSONA] a tutela del finanziamento ricevuto ex art. 20 L.R.n. 67/1998, tanto in applicazione del principio del “ne bis in idem”, inpresenza di successiva frazione di credito fondata sul medesimo titolo.Avrebbe dunque errato il giudice di appello a non tener conto del principiodi cui sopra, e l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato dallostesso risultava inconferente in quanto si riferiva a d.i. emessi in ragionedi crediti con carattere di periodicità.Numero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/20261.1 Il motivo è infondato.Va senz’altro ribadito (cfr. di recente Cass. sez. 2, n. 9733 del 14/04/2025e pronunce richiamate in quella sede) il principio secondo cui l'autorità delgiudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita delladecisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pureimplicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche inriferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una sommadi denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimogiudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non soloin ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a suofondamento, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte agiustificazione della relativa domanda in altro giudizio.E’ altrettanto vero, tuttavia, che le due azioni, cautelare e di merito,restano autonome ed è dunque ben possibile che nel giudizio di merito sidiscutano questione diverse, di maggiore o minore consistenza e rilevanzadi quelle affrontate nella precedente fase, sicché il giudicato su unadomanda non necessariamente fa stato con riferimento all’altra.

A talriguardo va evidenziato che il ricorso non dà conto di un’eventualesovrapponibilità e totale coincidenza delle questioni esaminate nelle duefasi, anche con riferimento ai profili dell’impegno profuso, dellacomplessità delle questioni trattate e delle correlate attività difensive, etc.Come già affermato dalla S.C. (cfr. Sez. n. 14691 del 14/07/2015 epronunce richiamate in quella sede), nei rapporti tra avvocato e clientesussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari alvalore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile unamanifesta sproporzione con quello derivante dall'applicazione delle normedel codice di rito, e tale interpretazione, aderente al criterio finalistico,secondo cui il dato letterale va opportunamente coordinato con la ricercadell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi, comma 1, u.p.), deveritenersi preferibile, siccome più aderente all'esigenza cui il combinatoNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026disposto delle due norme tariffarie risulta palesemente improntato, vale adire all'osservanza di quel "principio generale di proporzionalità edadeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionaleeffettivamente prestata", che le Sezioni Unite (sent. 11 settembre 2001 n.19014) hanno ritenuto appunto desumibile dall'interpretazione sistematicadelle disposizioni in questione.Secondo tale condivisibile impostazione, dunque, in tema di liquidazionedel compenso per l'esercizio della professione forense, per ladeterminazione del valore della controversia, è senz’altro correttal’utilizzazione da parte del giudice del parametro corrispondente al valoreeffettivo della controversia ed adeguato all’attività professionaleconcretamente svolta dal difensore sulla base dei diversi interessiperseguiti dalle parti.2.

Con il secondo motivo parte ricorrente censura la sentenza di secondogrado sotto il profilo della violazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c., 24 e111 Cost. nonché 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,in quanto, nella sua ottica, il giudice d’appello, nel determinare ilcompenso dovuto al difensore, sarebbe entrato nel merito del contenutodella convenzione intercorsa fra le parti, in assenza di specifiche deduzioniformulate dalle parti.3.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione da partedella sentenza impugnata degli artt. 112, 115, 324, 329 e 342 c.p.c.,1322 e 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.,nella parte in cui, a seguito dell’interpretazione della convenzione e delsuo riferimento ai minimi tariffari, ha individuato la presenza di un rinviomobile, concordato tra le parti, alla disciplina pro tempore al momentorilevante per la determinazione del compenso, nonostante lal’insussistenza di censure dell’appellante sullo specifico punto, dunque inviolazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”.

A talriguardo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce anche che, nell’interpretare la domandaNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026giudiziale, il giudice non avrebbe potuto utilizzare i criteri di cui all’art.1362 c.c., ma avrebbe dovuto tener conto dell’interpretazione noncontestata tra le parti e tenuta altresì presente nella sentenza di primogrado, secondo cui i compensi al difensore per l’attività svolta andavanodeterminati sulla base dei “minimi del tariffario (all’epoca vigente)”, nonavendo l’Azienda opponente mai messo in discussione il suddetto criterio,correlato ai parametri di cui al d.m. n. 127/2004.A sostegno della propria tesi rileva che la sentenza di secondo grado nonsi sarebbe attenuta al principio espresso dall’art. 115 c.p.c., in base alquale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti nonspecificamente contestati dalla parte costituita, “intendendosi tali i fattiesplicitamente ammessi dalla parte tenuta a contestarli, o quelli il cuidisconoscimento sia incompatibile con le difese, circostanze oargomentazioni del convenuto”.

In tale ottica sarebbe stato altresì violatodal giudice del gravame anche il disposto dell’art. 2233 c.c., secondo cuinella determinazione del compenso per prestazioni professionali va3.1 I motivi di cui sopra possono essere trattati congiuntamente trattati,infondati.Come emerge dalla stessa sentenza impugnata (allegato 1 del ricorso)l’Azienda ha contestato il diritto dell’Avvocato a percepire l’importorichiesto, ritenendolo non congruo e chiedendone, fra l’altro, “larideterminazione”, sicché il giudice del gravame, chiamato a pronunciarsisul punto, ha legittimamente esaminato a tal fine ogni elementoprocessuale acquisito agli atti del giudizio, ivi compresa la convenzioneintercorsa tra le parti e le cui clausole sono state oggetto di valutazione daparte della Corte d’appello.Nel caso di specie la contestazione comunque mossa dall’Aziendaopponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto, è idonea, quantunqueNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026generica, ad investire il giudice del potere – dovere di dar corso allaverifica della fondatezza della contestazione, e, correlativamente, adeterminare l’onere probatorio a carico del professionista in ordineall’attività svolta e alla corretta applicazione della tariffa (cfr. Cass.Sez. 2, n. 230 del 11/01/2016; Sez. 6-2, n. 11790 del 06/05/2019;Sez. 6-2, n. 357 del 10/01/2023).Nell’ipotesi in esame, poi, è la stessa parte ricorrente a porre afondamento della propria richiesta di corresponsione dei compensiprofessionali la convenzione del 10.4.2012 intercorsa tra le parti, sicchèrisultava doverosa da parte del giudice di merito l’attività diinterpretazione della scrittura in oggetto.Come precisato poi di recente dalla S.C. (cfr.Sez. 3, n. 6533 del 12/03/2024), in tema di giudizio di appello, ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come ilprincipio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che ilgiudice renda la pronuncia richiesta in base aduna ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleparti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi edall'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocatedall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi ladecisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dalgiudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nellamotivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o nonespressamente menzionati dal primo giudice.Tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati in precedenza, comerilevato dallo stesso giudice d’appello, il criterio di liquidazione richiamatodal ricorrente nel terzo motivo non costituisce capo autonomo suscettibiledi passare in giudicato e di acquiescenza, attesa l’intervenutacontestazione da parte dell’Azienda della determinazione del compensoNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026spettante al difensore, con contestuale richiesta dell’appellante dirideterminare il quantum.Con riferimento a tale ultimo profilo la S.C. ha in più occasioni affermatoche la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nellasentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se lestesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendorisolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualitàed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente e non anchequando, come nella specie, si tratti di mere argomentazioni oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri,concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Sez. 1, n. 21566del 18/09/2017; Sez. 1, n. 40276 del 15/12/2021; Sez. 1, n. 20951 del30/06/2022; Sez. 3, n. 27246 del 21/10/2024).Tenuto conto di quanto fin qui esposto, neppure risulta configurabile ladedotta violazione dell’art. 342 c.p.c.Con riferimento a tale aspetto, la S.C. ha chiarito che l'effetto devolutivodell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice delgravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che nonsiano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito espostonei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantumdevolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisionesu ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante,tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto didiretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi,costituendone necessario antecedente logico e giuridico (cfr. Sez. 3, n.9202 del 13/04/2018; Sez. 2, n. 30129 del 22/11/2024).E, quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., possono quirichiamarsi i principi espressi dalla già menzionata pronuncia della S.C. n.6533/2024, secondo cui il giudice può procedere aduna ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi edall'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocatedall'istante, a condizione che rimanga nell'ambito del petitum e dellacausa petendi.E’ appena il caso di aggiungere, poi, che il suddetto terzo motivo sollecitaun riesame del contenuto dello scritto, attività preclusa nel giudizio dicassazione.4.

Con il quarto motivo di ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzad’appello sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 116c.p.c. e 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., conriferimento all’attività interpretativa della convenzione del 10.4.2012 e, inparticolare, alla qualificazione del termine trimestrale ivi previsto cometermine di adempimento e non di decadenza, ciò, ad avviso del ricorrente,sulla base di una non corretta ricostruzione da parte del giudice delgravame del testo letterale dell’accordo intercorso tra le parti.4.1 Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.Come visto in precedenza, dal contenuto della pronuncia impugnataemerge che il giudice del gravame ha escluso la sussistenza di un’ipotesidi decadenza in relazione al richiamato punto 3 della convenzione, nonsolo sulla base di un’interpretazione del testo contrattuale coerente con ilcriterio di cui all’art. 1369 c.c., ma non illogica o incongrua, ma anche inconsiderazione di aspetti di carattere più sostanziale, e, in particolare,dell’assenza, nel caso di specie, di ragioni idonee a giustificare unaprevisione così drastica come quella di una decadenza non prevista dallalegge e tale da rendere incontestabile, anche in sede giudiziale, un attonon proveniente da una pubblica amministrazione o da altra pubblicaautorità, oltretutto in un termine breve di tre mesi, del tutto infrequente inun contesto di diritti soggettivi.Tale valutazione costituisce un tipico apprezzamento di merito, come taleincensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - daNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360,primo comma, c.p.c., tra cui l’apparenza della motivazione per manifestafallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabilecontraddittorietà degli argomenti (così, tra molte, Cass. n. 9730 del10/04/2024).Va anche rilevato per completezza che, come recentemente rimarcato daSez.

U., n. 3760 del 12/02/2024, la natura perentoria di un terminefissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge,può desumersi anche in via interpretativa, ma alla sola condizione che lalegge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pureimplicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso dimancata osservanza del termine di cui si tratta.5.

Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza di secondo gradosotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 4,d.m. n. 127/2004 e dell’art. 28 d.m. n. 55/2014, in quanto, nella suaottica, il giudice non avrebbe potuto discostarsi dai valori minimi di cui ald.m. n. 127/2004 ed avrebbe dovuto attingere quantomeno a quelli deld.m. n. 55/2014.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] censura altresì la pronuncia di appello sotto il profilo dellaviolazione degli artt. da 55 a 62 del D.lgs. n. 104/2010, in quanto nonsarebbe stata liquidata la fase di sospensiva relativa all’impugnazione, conmotivi aggiunti, della delibera n. 818/2012.

Con riferimento a tale ultimoprofilo contesta, in particolare, l’affermazione contenuta in sentenza, inbase alla quale, con riferimento all’impugnazione con motivi aggiunti dellarichiamata delibera n. 818 non vi sarebbe stata prova in atti che larelativa fase cautelare avesse dato vita ad un “procedimento autonomorispetto a quello avente ad oggetto il merito”, con conseguenteimpossibilità di liquidare “un compenso autonomo rispetto a quelloprevisto per il merito”.

A sostegno di ciò deduce che dalla documentazioneprodotta in atti emergerebbe come, con riferimento all’impugnazione conNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026motivi aggiunti della delibera n. 818/2012, definita all’udienza collegialedel [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte ricorrente avrebbe “concretamente svolto specifica1 di replica.”5.1.

Anche tale motivo di ricorso va disatteso in quanto in parte infondatoed in parte inammissibile.Va innanzitutto rilevato che, come emerge dal contenuto della sentenzaimpugnata, la sentenza del T.A.R. del 22 marzo 2013 rappresenta l’ultimapronuncia, in senso cronologico, resa dal giudice amministrativonell’ambito della vicenda processuale in relazione alla quale l’Avv.Infortuna ha svolto attività di patrocinio legale in favore dell’AziendaOspedaliera Cosenza.In merito, dunque, alla quantificazione dei compensi professionali, ilgiudice d’appello ha correttamente applicato i criteri di cui al d.m. n.140/2012 in quanto detti criteri erano vigenti all’epoca in cui si concluseeffettivamente l’attività di patrocinio, tenuto appunto conto dellarichiamata pronuncia del T.A.R.Come noto, la S.C. ha chiarito che i parametri introdotti dal d.m. n.140/2012 debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazionegiudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata invigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad unprofessionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propriaprestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sisia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore letariffe professionali abrogate (Sez.

U. n. 17405 del 12/10/2012; Sez. 6-3, n. 13628 del 02/07/2015).La Corte di Cassazione ha anche chiarito che l’avvocato svolge la propriaopera in forza del contratto di patrocinio, con il quale viene incaricato,secondo lo schema che è proprio del mandato, di svolgere la sua operaNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026professionale in favore della parte (Sez. 2, n. 13963 del 16/6/2006; Sez.3, n. 14276 del 8/6/2017; Sez. 2, n. 6905 del 11/3/2019, per tutte).E’ stato più volte evidenziato dalla stessa Suprema Corte che, dalmomento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto tra difensore ecliente, anche in caso di morte di quest'ultimo, l’estinzione del rapporto dimandato determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamentodelle competenze professionali; ciò, pur non venendo meno, adeterminate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestirela lite.

Il principio è stato enunciato al fine di individuare la data didecorrenza della prescrizione del diritto del professionista al pagamentodel compenso, sulla base del dato che la prescrizione decorre dalmomento in cui il diritto può essere fatto valere e che l’affare si consideraterminato non solo nei casi previsti dall’art. 2957 co. 2 c.c., ma anche intutti le ipotesi in cui viene meno, per qualsiasi causa, il rapporto tra clientee avvocato (Sez. 2, n. 965 del 22/4/1964; Sez. 3, n. 7281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez. 2, n. 40626 del 17/12/2021; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, n.17924 del 22/6/2023, in motivazione, pag. 5).Nel caso in esame, l’intervenuta definizione nell’aprile del 2013 delprocesso per il quale era stato conferito incarico al ricorrente e l’assenza diulteriore attività difensionale in data successiva, implica che la liquidazionedei compensi debba chiaramente avvenire sulla scorta delle previsionitariffarie di cui al d.m. n. 140/2012, atteso che al momentodell’esaurimento dell’opera professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non eraancora entrato in vigore il d.m. n. 55/2014.Quanto poi alla dedotta applicabilità del d.m. n. 127/2004, come visto inprecedenza, il giudice d’appello ha ritenuto, con apprezzamento di meritoinsindacabile in sede di legittimità, che la convenzione non prevedeva unespresso richiamo al predetto d.m., bensì un rinvio mobile ai “minimitariffari”, con la conseguenza che, entrato in vigore il successivo d.m. n.140/2012, non potevano che applicarsi i minimi tariffari ivi previsti,Numero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026essendo esauritasi la prestazione professionale del ricorrente conl’emissione della sentenza del T.A.R. del 22 marzo 2013.

Come precisatoinfatti dalla S.C. proprio con riferimento al predetto d.m. n 140, al fine diindividuare la disciplina applicabile per la quantificazione dei criteri diliquidazione, si deve far riferimento al momento in cui il professionista hacompletato la propria prestazione professionale (Sez.

U. n. 17045 del12/10/2012; Sez. 6-3, n. 13628 del 02/07/2015).Quanto all’ulteriore profilo della censura in questione, va ritenuta la suainammissibilità in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenzad’appello con riferimento a tale specifico punto.La sentenza qui impugnata, dato atto dell’intervenuta liquidazionenell’ambito del decreto ingiuntivo n. 974/13, consolidatosi per effetto delladeclaratoria di inammissibilità della relativa opposizione, ha liquidato sullabase dei criteri di cui al d.m. n. 140/2012 le fasi di merito relative sia alricorso originario che a quello per motivi aggiunti, determinando per laprima fase un compenso di euro 14.110,02, e per la seconda fase uncompenso di euro 8.845,00.Con riferimento a tale seconda fase, il giudice del gravame, pur negandola sussistenza di un procedimento autonomo relativo alla fase disospensiva, ha ritenuto che la relativa attività difensiva, invocata peraltroin ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], andasse “compensata con un aumento dellaliquidazione operata per il merito del ricorso per motivi aggiunti”, ed hadunque fissato “tale aumento nella percentuale del 10%”.Tenuto conto di ciò, non appare fondata la deduzione del ricorrentesecondo cui l’attività difensiva solta in proposito non fosse stata affattoliquidata, né appare comunque ammissibile a tal proposito il genericorichiamo alle disposizioni di cui agli artt. da 55 a 62 del c.p.a., senzaindicazione di specifiche norme concretamente violate, nella sua ottica, dalgiudice del gravame, e tanto anche con riferimento ad eventualiNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026disposizioni del d.m. applicabile al caso di specie in tema di liquidazionedei compensi legali.Come rimarcato dalla Suprema Corte in tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Sez.

U.,n. 23745 del 28/10/2020; Sez. 5, n. 18998 del 06/07/2021).6.

Deve dunque rigettarsi il ricorso, dovendo altresì darsi atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali, liquidate in euro4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. erimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 25.6.2026Numero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026IL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 14/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ha impugnato la sentenza n.1270/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata rigettatal’opposizione proposta dall’Azienda nei confronti del decreto ingiuntivo n.584/2014 emesso dal predetto Tribunale. Con il suddetto decreto erastato ingiunto all’appellante il pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Infortuna, della somma di euro 177.676,00, oltre spese generali, IVA eNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026CPA, nonché interessi e spese di procedura, a titolo di compenso perl’incarico professionale svolto dal professionista nell’interesse dell’entedavanti al T.A.R. di Catanzaro.L’appellante ha criticato la sentenza per avere ritenuto non necessario, aifini dell’emissione del decreto ingiuntivo, il parere del COA (Consigliodell’Ordine degli Avvocati), nonché per avere attribuito alla delibera n.738/2013 valore di ricognizione di debito, rilevando a tal riguardo che lastessa si riferiva a liquidazione diversa da quella presa in considerazionenel decreto ingiuntivo opposto e, peraltro, risultava revocata primadell’emissione dell’ingiunzione in oggetto. Ha altresì dedotto che larichiamata delibera n. 738 aveva liquidato un importo minore(precisamente euro 111.072,67) rispetto a quanto ingiunto e poiconfermato dalla sentenza di primo grado.L’Azienda ha anche sostenuto l’erroneità dell’affermazione del Tribunale inbase alla quale nessuna contestazione sarebbe stata mossa dall’AziendaOspedaliera alla parcella presentata dal professionista, laddove invece dalverbale n. 21 del 21 giugno 2013 emergevano chiare indicazioni circa lecarenze della parcella.Nel censurare poi la sentenza impugnata anche in relazione alla dedottamarginalità dell’esame del merito della vicenda, l’appellante ha dedotto lasua erroneità in ordine alla determinazione del valore della controversia,in quanto l’incarico professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava correlato adun contenzioso innanzi al T.A.R. per un valore complessivo non superioread euro 787.000,00.L’Azienda ha dunque chiesto al giudice d’appello la riforma della sentenzaimpugnata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accertamentodell’infondatezza della pretesa azionata ed in ogni caso rideterminazionedelle somme rivendicate dall’opposto.2. Instaurato nuovamente il contraddittorio, con sentenza n. 14/2021pubblicata il 12.1.2021, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], accogliendoNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026parzialmente l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha revocato ildecreto ingiuntivo n. 584/2014 ed ha rideterminato in complessivi euro36.197,46, oltre accessori, la somma dovuta da parte dell’appellante infavore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese del doppio grado digiudizio.3.1 Il giudice d’appello, rilevato preliminarmente che l’oggetto delcontendere della controversia riguardava il quantum del compensoprofessionale per l’attività difensiva svolta dall’odierno appellatonell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] davanti al T.A.R. di Catanzaro, conriferimento alla fase di merito dell’impugnazione della delibera n. 66/2012,nonché alla fase relativa all’impugnazione, con motivi aggiunti, delladelibera n. 818/2012, rimarcava che il compenso per la fase cautelarerelativa all’impugnazione della delibera n. 66/2012 era già statodeterminato con decreto ingiuntivo n. 974/13, depositato in data 24settembre 2013, con cui era stato ingiunto all’[OSCURATO:PERSONA] ilpagamento, in favore dell’odierno appellato, della somma di € 74.612,00oltre IVA e CPA, precisando che tale decreto ingiuntivo era stato oppostoma l’opposizione era stata dichiarata inammissibile con pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2014.Disattesa poi l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asseritaviolazione dell’art. 342 c.p.c., il giudice d’appello ha ritenuto infondatal’eccezione di decadenza formulata dall’appellato nei termini di cui sopra,in quanto l’Azienda aveva espressamente impugnato la sentenza delTribunale laddove aveva affermato l’impossibilità per l’[OSCURATO:PERSONA] contestare i criteri di liquidazione adottati nella parcella, sul ritenutopresupposto che la stessa “non ha contestato alcunché nei tre mesi dalricevimento della parcella. Al contrario, con la delibera n. 738/2013l’[OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere una vera e propria ricognizione didebito (…)”. A sostegno di tale valutazione ha fatto presente che ilsecondo motivo dell’appello, come emergeva dalle pagg. 14-17 dell’atto diNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026impugnazione, risultava incentrato proprio sul suddetto passaggio relativoalla mancata contestazione dei criteri di liquidazione, oggetto di specificacensura con cui veniva dedotta “la non corretta lettura da parte delTribunale dei documenti rilasciati a supporto del procedimento diopposizione, che proprio con riferimento alle contestazioni dell’AziendaOspedaliera circa la parcella, vedono nel verbale n. 21 del 21/06/2013 delCollegio Sindacale dell’azienda una chiara ed aperta indicazione circa lemancanze evidenziate nella parcella”.A conferma di tale assunto il giudice del gravame ha evidenziato la“diffusa e ripetuta critica dedicata dall'appellante alla parte della sentenzain cui si attribuisce alla delibera n. 738/2013 valore di ricognizione didebito”, elemento ritenuto, al pari di quelli precedentemente richiamati,chiaramente indicativo dell’avvenuta impugnazione del capo di sentenzariguardante l’incontestabilità dei criteri di liquidazione utilizzati nellaparcella.Rimarcato poi che l’assenza del parere dell’ordine professionale nonprecludeva comunque la verifica, in sede di opposizione a decretoingiuntivo, della fondatezza della pretesa creditoria, rilevando unicamenteai fini del regolamento delle spese processuali della fase monitoria, ilgiudice di appello ha rimarcato che l’attribuzione di valore di ricognizionedi debito alla delibera n. 738/2013 non rivestiva significativo rilievo ai finidella controversia in oggetto, in quanto ogni effetto vincolante dellaricognizione di debito sarebbe venuto meno ove fosse stato giudizialmenteprovato che il rapporto sotteso non era mai sorto o che sussisteva unacondizione o un altro elemento idonei comunque ad incideresull’obbligazione derivante dal riconoscimento. Ha dunque precisato che,nel caso di specie, il rapporto contrattuale non era contestato, oltre chedocumentato in atti, e la materia del contendere verteva unicamente sulquantum, da determinarsi secondo i criteri legali, come da richiamocontenuto nella convenzione del 10 aprile 2012 stipulata tra le parti.Numero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026Con riferimento a tale ultimo profilo la sentenza qui impugnata non hacondiviso l’interpretazione data alla predetta convenzione dal Tribunale,con riferimento, in particolare, alla ritenuta sussistenza di un’ipotesi didecadenza, prevista dal punto 3 dell’accordo, in merito alla facoltà,decorso un certo periodo, “di contestare i criteri di liquidazione adottati”.Ha richiamato il suddetto punto 3, in base al quale “L’[OSCURATO:PERSONA],ricevuta la parcella e la documentazione eventualmente allegata,procederà alla sua liquidazione, in mancanza di possibili contestazioni sudi essa, entro tre mesi dalla ricezione, senza che il professionista possarichiedere interessi o rivalutazione monetaria qualora la liquidazioneintervenga entro il termine suddetto”, ritenendo che tale clausola, adifferenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non andavainterpretata nel senso che le contestazioni sulla parcella dovesserointervenire, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla ricezione dellaparcella, ma piuttosto, per quanto emergeva dal tenore letterale delladisposizione contrattuale e dagli stessi segni di interpunzione presenti alsuo interno, la stessa andava intesa nel senso che il predetto terminetrimestrale si riferisse non all’ambito temporale entro il quale potevanoproporsi contestazioni alla parcella ma, piuttosto, alla liquidazione, ovveroal pagamento, della somma indicata in parcella. Nell’ottica della suddettaricostruzione, dunque, la previsione di cui sopra si riferiva ad un terminedi adempimento e non ad un termine di decadenza, e a sostegno di taleinterpretazione - in sé rispettosa del criterio di cui all’art. 1369 c.c., inbase al quale le espressioni che possono avere più sensi devono, neldubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggettodel contratto - deponeva l’assenza, nel caso di specie, di ragionisostanziali idonee a giustificare una previsione così drastica come quella diuna decadenza non prevista dalla legge e tale da rendere incontestabile,anche in sede giudiziale, un atto non proveniente da una pubblicaNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026amministrazione o da altra pubblica autorità, e, per di più, in un terminebreve di tre mesi, infrequente in un contesto di diritti soggettivi.Il giudice del gravame ha anche puntualizzato che, sul piano processuale,poi alcun giudicato si era formato sull’interpretazione dell’accordo tra leparti, in quanto era stato espressamente impugnato dall’appellante il caporiguardante la decadenza dalla facoltà di contestare i criteri di liquidazionee non si era peraltro neppure in presenza di “un capo autonomo disentenza che risolva una questione avente una propria individualità edautonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente edeterminante ai fini dell'accertamento del diritto”, non risultando laquestione interpretativa autonoma rispetto alla valutazione finale diritenere preclusa all’Azienda ogni contestazione in ordine al quantum.Quanto al merito della vicenda, la sentenza d’appello, rilevato che laconvenzione del 10.4.2012 prevedeva la determinazione del compensosecondo i “minimi tariffari”, ha affermato che gli stessi andavanodeterminati sulla base dei parametri tabellari vigenti “nel momento in cuil’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con lacessazione dell’incarico”, dovendosi intendere il riferimento in convenzioneai valori minimi “come rinvio mobile alla disciplina pro tempore vigente almomento rilevante per la determinazione del compenso”.La pronuncia di secondo grado ha poi precisato che, con riferimento aicriteri di determinazione delle competenze dell’avvocato, il giudiced’appello ben poteva statuire in maniera diversa dal giudice di prime cure,pur in assenza di specifica doglianza dell’appellante sul punto, in quanto ipredetti criteri non costituivano “capo autonomo suscettibile di passare ingiudicato e di acquiescenza, il bene della vita essendo costituito, non dalcriterio di determinazione in sé considerato, ma dal compenso”.Il giudice del gravame ha aggiunto che non si era formato alcun giudicatosul valore della causa per effetto della pronuncia del 6 maggio 2014 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità dell’opposizione al decretoNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026ingiuntivo n. 974/13, emesso in data 17 settembre 2013, depositato indata 24 settembre 2013, in quanto il suddetto decreto si riferiva alcompenso professionale per la fase cautelare del processo davanti algiudice amministrativo, mentre la controversia de qua si riferiva alcompenso dell’avvocato in relazione alla fase di merito del medesimononché al successivo ricorso per motivi aggiunti di cui sopra. In tale ottica,dunque, andava applicato il principio, seguito dallo stesso Tribunale,secondo cui “un decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto per unafrazione/parte soltanto del credito, non è idoneo a rivestire forza digiudicato esterno in un successivo giudizio di opposizione ad altro esuccessivo decreto ingiuntivo ottenuto per altra frazione dello stessocredito”, dovendo tenersi conto in ogni caso dell’indirizzo giurisprudenzialein base al quale “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche siapassato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi le medesimequestioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragionidella decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento”.La Corte d’appello ha poi determinato il valore della controversia in euro23.000.000,00, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure,tanto anche alla luce del disposto dell’art. 5 d.m. 140/2012 ed alriferimento in esso contenuto al “valore effettivo della controversia, anchein relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, tenuto conto altresì dellaprevisione di cui al secondo comma del predetto articolo, in base al quale,con riferimento alle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa,rileva il “rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato alprovvedimento impugnato”.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha determinato l’importo spettante al difensoresulla base dei criteri di cui sopra ed in applicazione del d.m. n. 140/2012,precisando che a tale somma andavano aggiunti gli interessi legali a fardata dal 22 aprile 2013 sino alla data della pronuncia impugnata in questasede, il tutto per un importo complessivo pari ad euro 36.197,46, sulNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026quale spettavano poi gli interessi legali dalla data della sentenza disecondo grado sino al soddisfo.4. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza quiimpugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 1 e 3 c.p.c., in quanto il giudice d’appello nonavrebbe tenuto conto del giudicato formatosi, con riferimento inparticolare al valore della controversia, per effetto del d.i. n. 974/2013emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di patrocinio prestatanella fase cautelare del medesimo giudizio (sospensiva delibera n.66/2012), divenuto poi definitivo per effetto della pronuncia del Tribunalen. 751/2014 che aveva disatteso l’opposizione per tardiva costituzionedell’opponente.Ad avviso del ricorrente, tale pronuncia non poteva che riverberare i suoieffetti anche con riferimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo oggettodel presente giudizio, relativo alla fase di merito correlataall’impugnazione della predetta delibera n. 66/2012 nonché al ricorso per“motivi aggiunti” susseguente alla nuova delibera n. 818/2012 adottatadall’[OSCURATO:PERSONA] a tutela del finanziamento ricevuto ex art. 20 L.R.n. 67/1998, tanto in applicazione del principio del “ne bis in idem”, inpresenza di successiva frazione di credito fondata sul medesimo titolo.Avrebbe dunque errato il giudice di appello a non tener conto del principiodi cui sopra, e l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato dallostesso risultava inconferente in quanto si riferiva a d.i. emessi in ragionedi crediti con carattere di periodicità.Numero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/20261.1 Il motivo è infondato.Va senz’altro ribadito (cfr. di recente Cass. sez. 2, n. 9733 del 14/04/2025e pronunce richiamate in quella sede) il principio secondo cui l'autorità delgiudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita delladecisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pureimplicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche inriferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una sommadi denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimogiudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non soloin ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a suofondamento, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte agiustificazione della relativa domanda in altro giudizio.E’ altrettanto vero, tuttavia, che le due azioni, cautelare e di merito,restano autonome ed è dunque ben possibile che nel giudizio di merito sidiscutano questione diverse, di maggiore o minore consistenza e rilevanzadi quelle affrontate nella precedente fase, sicché il giudicato su unadomanda non necessariamente fa stato con riferimento all’altra. A talriguardo va evidenziato che il ricorso non dà conto di un’eventualesovrapponibilità e totale coincidenza delle questioni esaminate nelle duefasi, anche con riferimento ai profili dell’impegno profuso, dellacomplessità delle questioni trattate e delle correlate attività difensive, etc.Come già affermato dalla S.C. (cfr. Sez. n. 14691 del 14/07/2015 epronunce richiamate in quella sede), nei rapporti tra avvocato e clientesussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari alvalore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile unamanifesta sproporzione con quello derivante dall'applicazione delle normedel codice di rito, e tale interpretazione, aderente al criterio finalistico,secondo cui il dato letterale va opportunamente coordinato con la ricercadell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi, comma 1, u.p.), deveritenersi preferibile, siccome più aderente all'esigenza cui il combinatoNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026disposto delle due norme tariffarie risulta palesemente improntato, vale adire all'osservanza di quel "principio generale di proporzionalità edadeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionaleeffettivamente prestata", che le Sezioni Unite (sent. 11 settembre 2001 n.19014) hanno ritenuto appunto desumibile dall'interpretazione sistematicadelle disposizioni in questione.Secondo tale condivisibile impostazione, dunque, in tema di liquidazionedel compenso per l'esercizio della professione forense, per ladeterminazione del valore della controversia, è senz’altro correttal’utilizzazione da parte del giudice del parametro corrispondente al valoreeffettivo della controversia ed adeguato all’attività professionaleconcretamente svolta dal difensore sulla base dei diversi interessiperseguiti dalle parti.2. Con il secondo motivo parte ricorrente censura la sentenza di secondogrado sotto il profilo della violazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c., 24 e111 Cost. nonché 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,in quanto, nella sua ottica, il giudice d’appello, nel determinare ilcompenso dovuto al difensore, sarebbe entrato nel merito del contenutodella convenzione intercorsa fra le parti, in assenza di specifiche deduzioniformulate dalle parti.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione da partedella sentenza impugnata degli artt. 112, 115, 324, 329 e 342 c.p.c.,1322 e 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.,nella parte in cui, a seguito dell’interpretazione della convenzione e delsuo riferimento ai minimi tariffari, ha individuato la presenza di un rinviomobile, concordato tra le parti, alla disciplina pro tempore al momentorilevante per la determinazione del compenso, nonostante lal’insussistenza di censure dell’appellante sullo specifico punto, dunque inviolazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”. A talriguardo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce anche che, nell’interpretare la domandaNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026giudiziale, il giudice non avrebbe potuto utilizzare i criteri di cui all’art.1362 c.c., ma avrebbe dovuto tener conto dell’interpretazione noncontestata tra le parti e tenuta altresì presente nella sentenza di primogrado, secondo cui i compensi al difensore per l’attività svolta andavanodeterminati sulla base dei “minimi del tariffario (all’epoca vigente)”, nonavendo l’Azienda opponente mai messo in discussione il suddetto criterio,correlato ai parametri di cui al d.m. n. 127/2004.A sostegno della propria tesi rileva che la sentenza di secondo grado nonsi sarebbe attenuta al principio espresso dall’art. 115 c.p.c., in base alquale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti nonspecificamente contestati dalla parte costituita, “intendendosi tali i fattiesplicitamente ammessi dalla parte tenuta a contestarli, o quelli il cuidisconoscimento sia incompatibile con le difese, circostanze oargomentazioni del convenuto”. In tale ottica sarebbe stato altresì violatodal giudice del gravame anche il disposto dell’art. 2233 c.c., secondo cuinella determinazione del compenso per prestazioni professionali va3.1 I motivi di cui sopra possono essere trattati congiuntamente trattati,infondati.Come emerge dalla stessa sentenza impugnata (allegato 1 del ricorso)l’Azienda ha contestato il diritto dell’Avvocato a percepire l’importorichiesto, ritenendolo non congruo e chiedendone, fra l’altro, “larideterminazione”, sicché il giudice del gravame, chiamato a pronunciarsisul punto, ha legittimamente esaminato a tal fine ogni elementoprocessuale acquisito agli atti del giudizio, ivi compresa la convenzioneintercorsa tra le parti e le cui clausole sono state oggetto di valutazione daparte della Corte d’appello.Nel caso di specie la contestazione comunque mossa dall’Aziendaopponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto, è idonea, quantunqueNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026generica, ad investire il giudice del potere – dovere di dar corso allaverifica della fondatezza della contestazione, e, correlativamente, adeterminare l’onere probatorio a carico del professionista in ordineall’attività svolta e alla corretta applicazione della tariffa (cfr. Cass.Sez. 2, n. 230 del 11/01/2016; Sez. 6-2, n. 11790 del 06/05/2019;Sez. 6-2, n. 357 del 10/01/2023).Nell’ipotesi in esame, poi, è la stessa parte ricorrente a porre afondamento della propria richiesta di corresponsione dei compensiprofessionali la convenzione del 10.4.2012 intercorsa tra le parti, sicchèrisultava doverosa da parte del giudice di merito l’attività diinterpretazione della scrittura in oggetto.Come precisato poi di recente dalla S.C. (cfr.Sez. 3, n. 6533 del 12/03/2024), in tema di giudizio di appello, ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come ilprincipio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che ilgiudice renda la pronuncia richiesta in base aduna ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleparti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi edall'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocatedall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi ladecisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dalgiudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nellamotivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o nonespressamente menzionati dal primo giudice.Tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati in precedenza, comerilevato dallo stesso giudice d’appello, il criterio di liquidazione richiamatodal ricorrente nel terzo motivo non costituisce capo autonomo suscettibiledi passare in giudicato e di acquiescenza, attesa l’intervenutacontestazione da parte dell’Azienda della determinazione del compensoNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026spettante al difensore, con contestuale richiesta dell’appellante dirideterminare il quantum.Con riferimento a tale ultimo profilo la S.C. ha in più occasioni affermatoche la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nellasentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se lestesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendorisolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualitàed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente e non anchequando, come nella specie, si tratti di mere argomentazioni oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri,concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Sez. 1, n. 21566del 18/09/2017; Sez. 1, n. 40276 del 15/12/2021; Sez. 1, n. 20951 del30/06/2022; Sez. 3, n. 27246 del 21/10/2024).Tenuto conto di quanto fin qui esposto, neppure risulta configurabile ladedotta violazione dell’art. 342 c.p.c.Con riferimento a tale aspetto, la S.C. ha chiarito che l'effetto devolutivodell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice delgravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che nonsiano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito espostonei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantumdevolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisionesu ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante,tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto didiretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi,costituendone necessario antecedente logico e giuridico (cfr. Sez. 3, n.9202 del 13/04/2018; Sez. 2, n. 30129 del 22/11/2024).E, quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., possono quirichiamarsi i principi espressi dalla già menzionata pronuncia della S.C. n.6533/2024, secondo cui il giudice può procedere aduna ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalleNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi edall'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocatedall'istante, a condizione che rimanga nell'ambito del petitum e dellacausa petendi.E’ appena il caso di aggiungere, poi, che il suddetto terzo motivo sollecitaun riesame del contenuto dello scritto, attività preclusa nel giudizio dicassazione.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzad’appello sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 116c.p.c. e 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., conriferimento all’attività interpretativa della convenzione del 10.4.2012 e, inparticolare, alla qualificazione del termine trimestrale ivi previsto cometermine di adempimento e non di decadenza, ciò, ad avviso del ricorrente,sulla base di una non corretta ricostruzione da parte del giudice delgravame del testo letterale dell’accordo intercorso tra le parti.4.1 Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.Come visto in precedenza, dal contenuto della pronuncia impugnataemerge che il giudice del gravame ha escluso la sussistenza di un’ipotesidi decadenza in relazione al richiamato punto 3 della convenzione, nonsolo sulla base di un’interpretazione del testo contrattuale coerente con ilcriterio di cui all’art. 1369 c.c., ma non illogica o incongrua, ma anche inconsiderazione di aspetti di carattere più sostanziale, e, in particolare,dell’assenza, nel caso di specie, di ragioni idonee a giustificare unaprevisione così drastica come quella di una decadenza non prevista dallalegge e tale da rendere incontestabile, anche in sede giudiziale, un attonon proveniente da una pubblica amministrazione o da altra pubblicaautorità, oltretutto in un termine breve di tre mesi, del tutto infrequente inun contesto di diritti soggettivi.Tale valutazione costituisce un tipico apprezzamento di merito, come taleincensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - daNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360,primo comma, c.p.c., tra cui l’apparenza della motivazione per manifestafallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabilecontraddittorietà degli argomenti (così, tra molte, Cass. n. 9730 del10/04/2024).Va anche rilevato per completezza che, come recentemente rimarcato daSez. U., n. 3760 del 12/02/2024, la natura perentoria di un terminefissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge,può desumersi anche in via interpretativa, ma alla sola condizione che lalegge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pureimplicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso dimancata osservanza del termine di cui si tratta.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza di secondo gradosotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 4,d.m. n. 127/2004 e dell’art. 28 d.m. n. 55/2014, in quanto, nella suaottica, il giudice non avrebbe potuto discostarsi dai valori minimi di cui ald.m. n. 127/2004 ed avrebbe dovuto attingere quantomeno a quelli deld.m. n. 55/2014.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] censura altresì la pronuncia di appello sotto il profilo dellaviolazione degli artt. da 55 a 62 del D.lgs. n. 104/2010, in quanto nonsarebbe stata liquidata la fase di sospensiva relativa all’impugnazione, conmotivi aggiunti, della delibera n. 818/2012. Con riferimento a tale ultimoprofilo contesta, in particolare, l’affermazione contenuta in sentenza, inbase alla quale, con riferimento all’impugnazione con motivi aggiunti dellarichiamata delibera n. 818 non vi sarebbe stata prova in atti che larelativa fase cautelare avesse dato vita ad un “procedimento autonomorispetto a quello avente ad oggetto il merito”, con conseguenteimpossibilità di liquidare “un compenso autonomo rispetto a quelloprevisto per il merito”. A sostegno di ciò deduce che dalla documentazioneprodotta in atti emergerebbe come, con riferimento all’impugnazione conNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026motivi aggiunti della delibera n. 818/2012, definita all’udienza collegialedel [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte ricorrente avrebbe “concretamente svolto specifica1 di replica.”5.1. Anche tale motivo di ricorso va disatteso in quanto in parte infondatoed in parte inammissibile.Va innanzitutto rilevato che, come emerge dal contenuto della sentenzaimpugnata, la sentenza del T.A.R. del 22 marzo 2013 rappresenta l’ultimapronuncia, in senso cronologico, resa dal giudice amministrativonell’ambito della vicenda processuale in relazione alla quale l’Avv.Infortuna ha svolto attività di patrocinio legale in favore dell’AziendaOspedaliera Cosenza.In merito, dunque, alla quantificazione dei compensi professionali, ilgiudice d’appello ha correttamente applicato i criteri di cui al d.m. n.140/2012 in quanto detti criteri erano vigenti all’epoca in cui si concluseeffettivamente l’attività di patrocinio, tenuto appunto conto dellarichiamata pronuncia del T.A.R.Come noto, la S.C. ha chiarito che i parametri introdotti dal d.m. n.140/2012 debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazionegiudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata invigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad unprofessionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propriaprestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sisia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore letariffe professionali abrogate (Sez. U. n. 17405 del 12/10/2012; Sez. 6-3, n. 13628 del 02/07/2015).La Corte di Cassazione ha anche chiarito che l’avvocato svolge la propriaopera in forza del contratto di patrocinio, con il quale viene incaricato,secondo lo schema che è proprio del mandato, di svolgere la sua operaNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026professionale in favore della parte (Sez. 2, n. 13963 del 16/6/2006; Sez.3, n. 14276 del 8/6/2017; Sez. 2, n. 6905 del 11/3/2019, per tutte).E’ stato più volte evidenziato dalla stessa Suprema Corte che, dalmomento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto tra difensore ecliente, anche in caso di morte di quest'ultimo, l’estinzione del rapporto dimandato determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamentodelle competenze professionali; ciò, pur non venendo meno, adeterminate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestirela lite. Il principio è stato enunciato al fine di individuare la data didecorrenza della prescrizione del diritto del professionista al pagamentodel compenso, sulla base del dato che la prescrizione decorre dalmomento in cui il diritto può essere fatto valere e che l’affare si consideraterminato non solo nei casi previsti dall’art. 2957 co. 2 c.c., ma anche intutti le ipotesi in cui viene meno, per qualsiasi causa, il rapporto tra clientee avvocato (Sez. 2, n. 965 del 22/4/1964; Sez. 3, n. 7281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez. 2, n. 40626 del 17/12/2021; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, n.17924 del 22/6/2023, in motivazione, pag. 5).Nel caso in esame, l’intervenuta definizione nell’aprile del 2013 delprocesso per il quale era stato conferito incarico al ricorrente e l’assenza diulteriore attività difensionale in data successiva, implica che la liquidazionedei compensi debba chiaramente avvenire sulla scorta delle previsionitariffarie di cui al d.m. n. 140/2012, atteso che al momentodell’esaurimento dell’opera professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non eraancora entrato in vigore il d.m. n. 55/2014.Quanto poi alla dedotta applicabilità del d.m. n. 127/2004, come visto inprecedenza, il giudice d’appello ha ritenuto, con apprezzamento di meritoinsindacabile in sede di legittimità, che la convenzione non prevedeva unespresso richiamo al predetto d.m., bensì un rinvio mobile ai “minimitariffari”, con la conseguenza che, entrato in vigore il successivo d.m. n.140/2012, non potevano che applicarsi i minimi tariffari ivi previsti,Numero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026essendo esauritasi la prestazione professionale del ricorrente conl’emissione della sentenza del T.A.R. del 22 marzo 2013. Come precisatoinfatti dalla S.C. proprio con riferimento al predetto d.m. n 140, al fine diindividuare la disciplina applicabile per la quantificazione dei criteri diliquidazione, si deve far riferimento al momento in cui il professionista hacompletato la propria prestazione professionale (Sez. U. n. 17045 del12/10/2012; Sez. 6-3, n. 13628 del 02/07/2015).Quanto all’ulteriore profilo della censura in questione, va ritenuta la suainammissibilità in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenzad’appello con riferimento a tale specifico punto.La sentenza qui impugnata, dato atto dell’intervenuta liquidazionenell’ambito del decreto ingiuntivo n. 974/13, consolidatosi per effetto delladeclaratoria di inammissibilità della relativa opposizione, ha liquidato sullabase dei criteri di cui al d.m. n. 140/2012 le fasi di merito relative sia alricorso originario che a quello per motivi aggiunti, determinando per laprima fase un compenso di euro 14.110,02, e per la seconda fase uncompenso di euro 8.845,00.Con riferimento a tale seconda fase, il giudice del gravame, pur negandola sussistenza di un procedimento autonomo relativo alla fase disospensiva, ha ritenuto che la relativa attività difensiva, invocata peraltroin ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], andasse “compensata con un aumento dellaliquidazione operata per il merito del ricorso per motivi aggiunti”, ed hadunque fissato “tale aumento nella percentuale del 10%”.Tenuto conto di ciò, non appare fondata la deduzione del ricorrentesecondo cui l’attività difensiva solta in proposito non fosse stata affattoliquidata, né appare comunque ammissibile a tal proposito il genericorichiamo alle disposizioni di cui agli artt. da 55 a 62 del c.p.a., senzaindicazione di specifiche norme concretamente violate, nella sua ottica, dalgiudice del gravame, e tanto anche con riferimento ad eventualiNumero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026disposizioni del d.m. applicabile al caso di specie in tema di liquidazionedei compensi legali.Come rimarcato dalla Suprema Corte in tema di ricorso per cassazione,l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Sez. U.,n. 23745 del 28/10/2020; Sez. 5, n. 18998 del 06/07/2021).6. Deve dunque rigettarsi il ricorso, dovendo altresì darsi atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali, liquidate in euro4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. erimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 25.6.2026Numero registro generale 7066/2021Numero sezionale 1660/2026Numero di raccolta generale 25315/2026Data pubblicazione 14/09/2026IL [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25315/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris