CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15/01/2024, con la quale il Tribunale di Forlì ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 50,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. e alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva in pena pecuniaria per la complessiva misura di euro 900,00, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975; fatti commessi in Cesenatico il 10/07/2020; [OSCURATO:PERSONA] che la censura sull'omessa motivazione in ordineAit presupposti di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è del tutto inconferente poiché con riguardo al capo B) il giudice di merito ha congruamente motivato sulla sussistenza di elementi di fatto univocamente idonei ad escludere l'ipotesi lieve di cui all'art. 4, comma 3, I.n. 110/75 e, come tali, altresì idonei ad escludere quelli della particolare tenuità del fatto; ne consegue che la contestuale condotta di cui al capo A) non poteva offrire elementi ulteriori meritevoli di valutazione ai fini della suddetta causa di non punibilità; che il secondo motivo è tutto versato nel merito e richiede una valutazione alternativa degli elementi che hanno condotto il Tribunale ad escludere l'ipotesi lieve di cui all'art. 4, comma 3, I.n. 110/75; che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente non indica quali obiettive emergenze favorevoli, ulteriori e specifiche, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare e che avrebbero imposto di procedere alla loro concessione, del tutto aspecifico essendo il richiamo alla giovane età e al comportamento successivo alle condotte, comunque già espressamente apprezzato nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M15A Athri,;..htiì 3