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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19316/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24274/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso; - controricorren te – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5245/16/2023 depositata in data 19/06/2023 dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Sicilia; Definizione agevolata l. n. 197 -2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1..

Con avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Messina, contestava alla FC [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., l ’indebita deduzione di € 913.574,00 a titolo di ammortamento degli oneri pluriennali da rettifiche di valore ex art. 18-bis della legge n. 91/1981, per immobilizzazioni immateriali relative ai diritti pluriennali delle prestazioni dei calciatori; l’indebita imputazione a conto economico di costi per la somministrazione di pasti e per la fruizione di alloggi, in violazione dell’art. 108 T.U.I.R.; l’indebita effettuazione di variazioni in diminuzione del reddito, non operata per l’utilizzo del fondo svalutazione crediti in assenza dei requisiti di certezza e precisione, e di altra somma quale variazione in diminuzione non operabile in assenza dei requisiti di cui all’art. 101, comma 5 , T.U.I.R.; l’ufficio rettificava altresì le perdite.

2. La CTPdi Messina accoglieva quasi integralmente il ricorso.

3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettava l’appello erariale.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. La ricorrente propone sette motivi.

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n.115/2005.

Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 108 T.U.I.R.

Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 11-bisd.lgs. n. 446/ 19 97 Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 11-bisd.lgs. n. 446/1997 .

Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce v iolazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.

Con il settimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 9, comma 7, della l. n. 289/2002 e dell’art. 84 T.U.I.R. 2.Con nota depositata in data 19/01/2024 l ’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] di Messina ha comunicato che parte contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1 l . n. 197/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione ; ha allegato la nota della Direzione territoriale attestante la regolarità della definizione e ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio.

In data 7/05/2024 la società controricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., con cui ha ribadito di essersi avvalsa della definizione agevolata e che alla luce della definizione di lite pendente va dichiarata l’estinzione del giudizio con adozione dei provvedimenti di legge anche sulle spese, richiamando i documenti depositati unitamente al controricorso (domanda dì definizione agevolata e quietanze di pagamento).

Pertanto, alla luce delle predette disposizioni e dei documenti depositati e della concorde richiesta, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

3. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.

Non vi sono i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sia in ragione della proposizione del ricorso da parte di amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura dello Stato che in considerazione della pronuncia di estinzione (cfr. Cass. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24274/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso; - controricorren te – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5245/16/2023 depositata in data 19/06/2023 dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Sicilia; Definizione agevolata l. n. 197 -2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.. Con avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Messina, contestava alla FC [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., l ’indebita deduzione di € 913.574,00 a titolo di ammortamento degli oneri pluriennali da rettifiche di valore ex art. 18-bis della legge n. 91/1981, per immobilizzazioni immateriali relative ai diritti pluriennali delle prestazioni dei calciatori; l’indebita imputazione a conto economico di costi per la somministrazione di pasti e per la fruizione di alloggi, in violazione dell’art. 108 T.U.I.R.; l’indebita effettuazione di variazioni in diminuzione del reddito, non operata per l’utilizzo del fondo svalutazione crediti in assenza dei requisiti di certezza e precisione, e di altra somma quale variazione in diminuzione non operabile in assenza dei requisiti di cui all’art. 101, comma 5 , T.U.I.R.; l’ufficio rettificava altresì le perdite. 2. La CTPdi Messina accoglieva quasi integralmente il ricorso. 3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettava l’appello erariale. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. La ricorrente propone sette motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n.115/2005. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 108 T.U.I.R. Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 11-bisd.lgs. n. 446/ 19 97 Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 11-bisd.lgs. n. 446/1997 . Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce v iolazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Con il settimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 9, comma 7, della l. n. 289/2002 e dell’art. 84 T.U.I.R. 2.Con nota depositata in data 19/01/2024 l ’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] di Messina ha comunicato che parte contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1 l . n. 197/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione ; ha allegato la nota della Direzione territoriale attestante la regolarità della definizione e ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio. In data 7/05/2024 la società controricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., con cui ha ribadito di essersi avvalsa della definizione agevolata e che alla luce della definizione di lite pendente va dichiarata l’estinzione del giudizio con adozione dei provvedimenti di legge anche sulle spese, richiamando i documenti depositati unitamente al controricorso (domanda dì definizione agevolata e quietanze di pagamento). Pertanto, alla luce delle predette disposizioni e dei documenti depositati e della concorde richiesta, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. 3. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022. Non vi sono i presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sia in ragione della proposizione del ricorso da parte di amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura dello Stato che in considerazione della pronuncia di estinzione (cfr. Cass. n.
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