CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, ha afferma- to la penale responsabilità del predetto per il reato di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il vizio di mo- tivazione della decisione impugnata, è inammissibile in quanto affidato a do- glianze riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente di- sattese dai giudici di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), nonché diret- te unicamente a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilet- tura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il ere estensore [OSCURATO:PERSONA]