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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 31751/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ) Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 12 gennaio 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, al contempo confermando il giudizio relativo alla gravità indiziaria e alle ritenute esigenze cautelari. 1.1 La contestazione provvisoria riguarda il delitto di cui all'art. 513 bis cod.pen. (aggravato dal finalismo mafioso) in rapporto a condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA], dal figlio [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], descritte nel capo numero 16, avvenute nel mese di maggio del 2022.

In sintesi, secondo il Tribunale, è corretta la ricostruzione in fatto che vede Collura aggredito fisicamente da [OSCURATO:PERSONA] per aver acquisto il frumento dal D'Izzia.

Nella controversia commerciale interveniva - a vantaggio dei Ferranti - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'attuale capomafia nel territorio di Niscemi e da ciò derivava la 'resa' di [OSCURATO:PERSONA].

La caratura mafiosa del Musto caratterizza dunque l'intera condotta in termini, quantomeno, di modalità intimidatoria correlata alle condizioni di cui all'art.416 bis cod.pen..

Le condotte dei vari soggetti coinvolti risultano dai contenuti di conversazioni oggetto di captazione.

Da qui l'integrazione della gravità indiziaria, cui si unisce la considerazione di sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventive, contenibili in concreto con la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione sulle doglia nze difensive. 2.1 Le doglianze si rivolgono esclusivamente alla ritenuta sussistenza - allo stato - della circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1 cod.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare si osserva essenzialmente che: a) l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], aspetto che secondo il Tribunale sarebbe idoneo ad integrare quantomeno le modalità mafiose, avviene in un secondo momento e non vi è prova della consapevolezza di ciò in capo a [OSCURATO:PERSONA]; b) non vi è prova della presenza al 'litigio' intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e il Collura di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di aspetti su cui erano state formulate specifiche doglianze non oggetto - secondo la difesa - di congrua valutazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su punti oggetto di adeguato apprezzamento in sede di merito e non rivalutabili in sede di legittimità, anche in rapporto alla fonte di prova da cui sono tratte le emergenze indiziarie. 3.1 La difesa contesta la valutazione su un punto specifico della contestazione - rappresentato dalla circostanza aggravante della modalità mafiosa della condotta - e ciò impone di realizzare una premessa di metodo.

Va premesso che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.

In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.

I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») .

Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica.

4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. 4.1 Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.2 Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale ha motivato in maniera congrua su tutti i segmenti del giudizio cautelare, il che esclude di ravvisare illogicità interne alle argomentazioni o 'disallineamenti' dalla regola di giudizio cautelare.

In particolare va evidenziato che la pretesa difensiva di «frammentazione» della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe realizzato un solo segmento iniziale della vicenda, disinteressandosi delle modalità (intervento di [OSCURATO:PERSONA]) con cui la questione commerciale sarebbe stata risolta, contrasta con la logica comune, in ragione del fatto che proprio il veemente intervento iniziale (documentato dalle captazioni di conversazioni) è altamente indicativo della comune finalità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di proteggere le proprie iniziative commerciali.

Non si coglie, pertanto, alcuna illogicità nel ragionamento espresso nella decisione impugnata, anche in riferimento alla circostanza di fatto della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla fase del litigio.

Tale aspetto è tratto dal contenuto di una captazione il cui contenuto non può essere oggetto di 'rilettura' in questa sede, perché non appare palesemente travisato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ) Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 12 gennaio 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, al contempo confermando il giudizio relativo alla gravità indiziaria e alle ritenute esigenze cautelari. 1.1 La contestazione provvisoria riguarda il delitto di cui all'art. 513 bis cod.pen. (aggravato dal finalismo mafioso) in rapporto a condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA], dal figlio [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], descritte nel capo numero 16, avvenute nel mese di maggio del 2022. In sintesi, secondo il Tribunale, è corretta la ricostruzione in fatto che vede Collura aggredito fisicamente da [OSCURATO:PERSONA] per aver acquisto il frumento dal D'Izzia. Nella controversia commerciale interveniva - a vantaggio dei Ferranti - [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'attuale capomafia nel territorio di Niscemi e da ciò derivava la 'resa' di [OSCURATO:PERSONA]. La caratura mafiosa del Musto caratterizza dunque l'intera condotta in termini, quantomeno, di modalità intimidatoria correlata alle condizioni di cui all'art.416 bis cod.pen.. Le condotte dei vari soggetti coinvolti risultano dai contenuti di conversazioni oggetto di captazione. Da qui l'integrazione della gravità indiziaria, cui si unisce la considerazione di sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventive, contenibili in concreto con la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione sulle doglia nze difensive. 2.1 Le doglianze si rivolgono esclusivamente alla ritenuta sussistenza - allo stato - della circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1 cod.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare si osserva essenzialmente che: a) l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], aspetto che secondo il Tribunale sarebbe idoneo ad integrare quantomeno le modalità mafiose, avviene in un secondo momento e non vi è prova della consapevolezza di ciò in capo a [OSCURATO:PERSONA]; b) non vi è prova della presenza al 'litigio' intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e il Collura di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di aspetti su cui erano state formulate specifiche doglianze non oggetto - secondo la difesa - di congrua valutazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su punti oggetto di adeguato apprezzamento in sede di merito e non rivalutabili in sede di legittimità, anche in rapporto alla fonte di prova da cui sono tratte le emergenze indiziarie. 3.1 La difesa contesta la valutazione su un punto specifico della contestazione - rappresentato dalla circostanza aggravante della modalità mafiosa della condotta - e ciò impone di realizzare una premessa di metodo. Va premesso che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. 4.1 Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.2 Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale ha motivato in maniera congrua su tutti i segmenti del giudizio cautelare, il che esclude di ravvisare illogicità interne alle argomentazioni o 'disallineamenti' dalla regola di giudizio cautelare. In particolare va evidenziato che la pretesa difensiva di «frammentazione» della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe realizzato un solo segmento iniziale della vicenda, disinteressandosi delle modalità (intervento di [OSCURATO:PERSONA]) con cui la questione commerciale sarebbe stata risolta, contrasta con la logica comune, in ragione del fatto che proprio il veemente intervento iniziale (documentato dalle captazioni di conversazioni) è altamente indicativo della comune finalità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di proteggere le proprie iniziative commerciali. Non si coglie, pertanto, alcuna illogicità nel ragionamento espresso nella decisione impugnata, anche in riferimento alla circostanza di fatto della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla fase del litigio. Tale aspetto è tratto dal contenuto di una captazione il cui contenuto non può essere oggetto di 'rilettura' in questa sede, perché non appare palesemente travisato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de