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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 29648/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A\Rilevato che il ricorso nell'interesse di Buggea è stato tardivamente proposto, in data 19 dicembre 2025, essendo spirato il 28 novembre 2025 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 10 luglio 2025, con un termine per il deposito della motivazione di 90 giorni, scaduto il 29 settembre 2025, e che da tale ultima data devono essere computati 60 giorni complessivi per l'impugnazione (trovando applicazione l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.), giungendosi così al 28 novembre 2025.

Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M5 - AGO 2076 FIE\110',`.. 1 C'n 7,:,1721.[OSCURATO:PERSONA]:14 Di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A\Rilevato che il ricorso nell'interesse di Buggea è stato tardivamente proposto, in data 19 dicembre 2025, essendo spirato il 28 novembre 2025 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 10 luglio 2025, con un termine per il deposito della motivazione di 90 giorni, scaduto il 29 settembre 2025, e che da tale ultima data devono essere computati 60 giorni complessivi per l'impugnazione (trovando applicazione l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.), giungendosi così al 28 novembre 2025. Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M5 - AGO 2076 FIE\110',`.. 1 C'n 7,:,1721.[OSCURATO:PERSONA]:14 Di r
Sentenza Cassazione n. 29648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris