CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, in data 6 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato perché i giudici del merito hanno disatteso le doglianze difensive, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 e Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173) ed argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2 sul valore economico non lievissimo né irrisorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio 2