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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 22523/2023

Testo disponibile della fonte

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peciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO- [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Q uestore pro tempore.

INTIMATI avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del31.1.2022, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.In data 2

8. 1 .2022 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la prima proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] , cittadino della Ucraina, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino.

Prospettavache l’accertamento dell’identità e/o nazionalità dello straniero e l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presentavano gravi difficoltà(cfr. ricorso, pag. 2). 2.Veniva fissata l’udienza del 3 1 .

1. 202

2. L’Amministrazione evidenziava che in data 20 .1.2022 era stata formulata richiesta di rilasciodi lasciapassarealla Rappresentanza diplomatica dell’Ucraina a Milanoe che si era in attesa di risposta (cfr. ricorso, pag. 3) .

Il difensore del trattenuto si opponeva alla proroga.

Eccepiva l’omessa notificazione al trattenuto del decreto di fissazione dell’udienza (cfr. ricorso, pag. 3).

Eccepiva altresì la lesione del diritto di difesa a causa del l’impossibilità di conferire an che a mezzo telefono con il proprio assistito ed a causa dell’indisponibilità, ai fini della partecipazione all’udienza, di mezzi di videocollegamento (cfr. ricorso, pag. 3). 3.Con provvedimento del 31.1 .2022 il g .d.p. prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino.

Reputava il g.d.p. - nel verbale dell’udienza di proroga - che la mancata partecipazione all’udienza del trattenuto era giustificata da esigenze di salvaguardiadella salute pubblica ; che in ordine alla notifica al trattenuto del decreto recante fissazione dell’udienza, erano da richiamare le ragioni addotte dalla Questura di Torino ; che l ’attes a ai fini dell’acquisizione della documentazione necessaria onde dare esecuzione all’espulsione, non era imputabile alla P.A. (cfr. verbale dell’udienza di proroga).

Reputava il g.d.p. - nel provvedimento assunto all’esito della chiusura del verbale d’udienza- f ondate le ragioni addotte dalla Questura d i Torino , ragioni integralmente richiamate unitamente al verbale d’udienza. 4.Avverso il provvedimen to del giudice di pace del 3 1 . 1.2022 ha proposto ricorsoAndriy Tokarev; ne ha chiesto in base a d un unico motiv o la cassazione.

Il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998.

Premette che non ha personalmente partecipato all’udienza fissata per la proroga del termine di trattenimento e la sua mancata partecipazione è stata causa di nullità relativa prontamente eccepita nella prima difesa successiva (cfr. ricorso, pag. 5).

Premette altresì che il decreto di fissazione dell’udienza per la proroga non gli è stato notificato, che non ha potuto conferire con il suo difensore sia fisicamente, perché in quarantena, sia telefonicamente, perché le utenze telefoniche del C.P.R. di Torino non sono abilitate alla ricezione di chiamate dall’esterno (cfr. ricorso, pagg. 5 -6).

Deducedunque, viepiù in dipendenza della mancata contestazione di tali circostanze (cfr. ricorso, pag. 6), che il suo diritto di difesa è stato per ragioni imputabili alla P.A. significativamente pregiudicato (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce che del resto non vi sono margini per giustificare la mancata predisposizione di mezzi adeguati al fin e d i assicurare la partecipazione all’udienza in videoconferenza (cfr. ricorso, pag. 6). 6.Il motivo di ricorso è inammissibile. 7.L’esperito mezzo di impugnazione veicola innanzitutto un presunto “ error in procedendo”, sicchéquesta Corte, in quanto giudice del “ fatto processuale ” , ha con pienezza disindacato da vagliare la denunciata violazione . 8.Al riguardo si evidenzia quanto segue.

Il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al g.d.p. di Torino dà atto della partecipazione da “remoto” dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].

Il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al g.d.p. di Torino dà atto, altresì,dell’aggiuntivo rilievo dell a P.A. (oltre quello della consegna a mani del trattenuto del decreto di fissazione dell’udienza innanzi al g.d.p.) circa la consegna a mani proprie del trattenuto del biglietto di cancelleria recante l’indicazione dell’udienza fissata innanzi al g.d.p.

Ben vero, siffattorilievo non è stato univocamente contestato dal ricorrente (“anche qualora tale circostanza sia ritenuta dimostrata, la mancata comunicazione delle utenze telefoniche installate all’interno del C.P.R. di Torino (…)”: così ricorso pag. 6)ovvero, al più, è stato censurato con deduzioni, nella nota a pagina 6 del ricorso, che non rivestono precipua valenza (“il tenore dell’affermazione riportata nel verbale di udienza, che non chiarisce se la notifica e/o comunicazione siano avvenute in presenza del rappresentante della pubblica amministrazione, (…)”).Il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al g.d.p. di Torino dà atto, inoltre, della mancata partecipazione all’udienza di [OSCURATO:PERSONA], siccome, “in via precauzionale, a causa di un focolaio Covid 19, il trattenuto risulta in quarantena” (così verbale d’udienza).

Si tratta evidentemente di una circostanza che il ricorrente non hacontestato e che certamenteè valsa, nello stato di emergenza determinatosi a seguito della “crisi pandemica”, a giustificare la sua mancata traduzione al cospetto dell’organo giudicante. 9.L’esperito mezzo di impugnazione veicola dipoi ragioni di doglianza (quelle concernenti l’impossibilità del ricorrente di conferire con il proprio difensore a motivo dell’indisponibilità nel C.P.R. di Torino di telefoni abilitati a ricevere comunicazioni esterne e concernenti l’impossibilità di partecipare all’udienza a motivo dell ’ indisponibilità di mezzi di videocollegamento) che , sebbene prefigurate a presupposto dell’asserita menomazione del diritto di difes a, sollecitano comunque questa Corte a delibareaspetti di mero “fatto”, per giunta involgenti l’operato della P.A.

E nondimeno,nel solco ristretto che, sub specie di “omesso esame circa un fatto decisivo”, l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. prefigura ai fini dell o scrutinio, appunto, del giudizio “di fatto”, gli aspetti involt i dalle doglianze anzidetteesulano senz’altrodal potere di vaglio di questa Corte(cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità).10.Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino non hanno svolto difese.

Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta. 11.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2023.

Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
peciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO- [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Q uestore pro tempore. INTIMATI avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del31.1.2022, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.In data 2 8. 1 .2022 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la prima proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] , cittadino della Ucraina, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Prospettavache l’accertamento dell’identità e/o nazionalità dello straniero e l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presentavano gravi difficoltà(cfr. ricorso, pag. 2). 2.Veniva fissata l’udienza del 3 1 . 1. 202 2. L’Amministrazione evidenziava che in data 20 .1.2022 era stata formulata richiesta di rilasciodi lasciapassarealla Rappresentanza diplomatica dell’Ucraina a Milanoe che si era in attesa di risposta (cfr. ricorso, pag. 3) . Il difensore del trattenuto si opponeva alla proroga. Eccepiva l’omessa notificazione al trattenuto del decreto di fissazione dell’udienza (cfr. ricorso, pag. 3). Eccepiva altresì la lesione del diritto di difesa a causa del l’impossibilità di conferire an che a mezzo telefono con il proprio assistito ed a causa dell’indisponibilità, ai fini della partecipazione all’udienza, di mezzi di videocollegamento (cfr. ricorso, pag. 3). 3.Con provvedimento del 31.1 .2022 il g .d.p. prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino. Reputava il g.d.p. - nel verbale dell’udienza di proroga - che la mancata partecipazione all’udienza del trattenuto era giustificata da esigenze di salvaguardiadella salute pubblica ; che in ordine alla notifica al trattenuto del decreto recante fissazione dell’udienza, erano da richiamare le ragioni addotte dalla Questura di Torino ; che l ’attes a ai fini dell’acquisizione della documentazione necessaria onde dare esecuzione all’espulsione, non era imputabile alla P.A. (cfr. verbale dell’udienza di proroga). Reputava il g.d.p. - nel provvedimento assunto all’esito della chiusura del verbale d’udienza- f ondate le ragioni addotte dalla Questura d i Torino , ragioni integralmente richiamate unitamente al verbale d’udienza. 4.Avverso il provvedimen to del giudice di pace del 3 1 . 1.2022 ha proposto ricorsoAndriy Tokarev; ne ha chiesto in base a d un unico motiv o la cassazione. Il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Premette che non ha personalmente partecipato all’udienza fissata per la proroga del termine di trattenimento e la sua mancata partecipazione è stata causa di nullità relativa prontamente eccepita nella prima difesa successiva (cfr. ricorso, pag. 5). Premette altresì che il decreto di fissazione dell’udienza per la proroga non gli è stato notificato, che non ha potuto conferire con il suo difensore sia fisicamente, perché in quarantena, sia telefonicamente, perché le utenze telefoniche del C.P.R. di Torino non sono abilitate alla ricezione di chiamate dall’esterno (cfr. ricorso, pagg. 5 -6). Deducedunque, viepiù in dipendenza della mancata contestazione di tali circostanze (cfr. ricorso, pag. 6), che il suo diritto di difesa è stato per ragioni imputabili alla P.A. significativamente pregiudicato (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce che del resto non vi sono margini per giustificare la mancata predisposizione di mezzi adeguati al fin e d i assicurare la partecipazione all’udienza in videoconferenza (cfr. ricorso, pag. 6). 6.Il motivo di ricorso è inammissibile. 7.L’esperito mezzo di impugnazione veicola innanzitutto un presunto “ error in procedendo”, sicchéquesta Corte, in quanto giudice del “ fatto processuale ” , ha con pienezza disindacato da vagliare la denunciata violazione . 8.Al riguardo si evidenzia quanto segue. Il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al g.d.p. di Torino dà atto della partecipazione da “remoto” dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al g.d.p. di Torino dà atto, altresì,dell’aggiuntivo rilievo dell a P.A. (oltre quello della consegna a mani del trattenuto del decreto di fissazione dell’udienza innanzi al g.d.p.) circa la consegna a mani proprie del trattenuto del biglietto di cancelleria recante l’indicazione dell’udienza fissata innanzi al g.d.p. Ben vero, siffattorilievo non è stato univocamente contestato dal ricorrente (“anche qualora tale circostanza sia ritenuta dimostrata, la mancata comunicazione delle utenze telefoniche installate all’interno del C.P.R. di Torino (…)”: così ricorso pag. 6)ovvero, al più, è stato censurato con deduzioni, nella nota a pagina 6 del ricorso, che non rivestono precipua valenza (“il tenore dell’affermazione riportata nel verbale di udienza, che non chiarisce se la notifica e/o comunicazione siano avvenute in presenza del rappresentante della pubblica amministrazione, (…)”).Il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al g.d.p. di Torino dà atto, inoltre, della mancata partecipazione all’udienza di [OSCURATO:PERSONA], siccome, “in via precauzionale, a causa di un focolaio Covid 19, il trattenuto risulta in quarantena” (così verbale d’udienza). Si tratta evidentemente di una circostanza che il ricorrente non hacontestato e che certamenteè valsa, nello stato di emergenza determinatosi a seguito della “crisi pandemica”, a giustificare la sua mancata traduzione al cospetto dell’organo giudicante. 9.L’esperito mezzo di impugnazione veicola dipoi ragioni di doglianza (quelle concernenti l’impossibilità del ricorrente di conferire con il proprio difensore a motivo dell’indisponibilità nel C.P.R. di Torino di telefoni abilitati a ricevere comunicazioni esterne e concernenti l’impossibilità di partecipare all’udienza a motivo dell ’ indisponibilità di mezzi di videocollegamento) che , sebbene prefigurate a presupposto dell’asserita menomazione del diritto di difes a, sollecitano comunque questa Corte a delibareaspetti di mero “fatto”, per giunta involgenti l’operato della P.A. E nondimeno,nel solco ristretto che, sub specie di “omesso esame circa un fatto decisivo”, l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. prefigura ai fini dell o scrutinio, appunto, del giudizio “di fatto”, gli aspetti involt i dalle doglianze anzidetteesulano senz’altrodal potere di vaglio di questa Corte(cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità).10.Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta. 11.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2023. Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]
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