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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 08873/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6970/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Taciton. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 1136/2017 de l Tribunale di Novara , depositatoil 6 . 2 . 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’attuale controricorrente insinuò al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. un credito di € 26.787,85 con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Egli era stato, infatti, dipendente della società poi fallita, con rapporto di lavoro poi trasferito a tale [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di contratto di affitto d’azienda.

Successivamente il contratto d’affitto venne risolto, ma i lavoratori – tra i quali l’attuale controricorrente – rimasero definitivamente alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si fece caricodel pagamento del t.f.r. maturato dai dipendenti durante il rapporto di affitto d’azienda, tenendo indenne la concedente dal relativo debito solidale.

Sulla base di tali presupposti di fatto e di diritto, il giudice delegato al fallimento rigettò la domanda di ammissione al passivo, ritenendo non più obbligata [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del t.f.r., in virtù dell’accollo liberatorio del debito da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

A fronte dell’opposizione del lavoratore, il Tribunale di Novara, in parziale accoglimento, ammise al passivo il credito, per l’importo e con il privilegio richiesti, ma «con la riserva della prova di avere preventivamente richiesto senza successo il pagamentoa [OSCURATO:SOCIETA].».

Contro il decreto del Tribunale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi.

Il lavoratore si è difesocon controricorso.

Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso , formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c., si denuncia la nullità del decreto, per avere il Tribunale deciso nel merito sull’opposizione, nonostante il relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione d’udienza, non fosse stato notificato al curatore, con conseguente prospettata violazione, da parte del giudice del merito,degli artt. 99, commi 4 e 5, legge fall. e 154 c.p.c.

1.1. Il motivo è infondato.

Il Tribunale di Novara ha fatto correttaapplicazione delle norme di legge che regolano la procedura di opposizione allo stato passivo, perché non è in discussione la tempestività del deposito del relativo ricorso, mentreva ribadito il principio di diritto per cui « Nei giudizi regolati dall ’ art. 99 legge f all. l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge e che vanno evitate interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma implica unicamente la necessità dell’assegnazione di un nuovo termine perentorio per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., sempre che il curatore, e gli eventuali creditori controinteressati, non si siano costituiti, in tal modo sanando – con effetto ex tunc – il vizio della notificazione » (Cass. nn. 19108/2014; 19653/2015, alle cui motivazioni si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.). 2.Il secondo motivo di ricorso censura, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 96 e 55 legge fall., per avere il giudice del merito ammesso al passivo il creditore «con riserva di vana preventiva richiestaal debitore principale [OSCURATO:SOCIETA].», invece che ammetterlo «con riserva di preventiva escussionedel debitore principale [OSCURATO:SOCIETA].».

Secondo il ricorrente, poiché i casi di ammission e al passivo con riserva sono solo quelli previsti dalla legge, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la riserva tipica di preventiva escussione del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]e non quella, atipica, di mera preventiva inutile richiesta di pagamento a quella società.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.1.1. Èdi per sécorretto il rilievo che non sono consentite ammissioni al passivoatipiche, diverse da quelle previste per i casi contemplati dalla legge e, in particolare, nell’art. 96, comma 2, legge fall., il cui n. 1 rinvia al precedente art. 55, comma 3.

Quest’ultimodispone che «Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale».

Sennonché il ricorrente non ha interesse a impugnare la decisione di merito sotto questo profilo.

Infatti, l’ammissione con riserva atipica, ove disposta, va «considerata quale tout courtdi accoglimento del diritto fatto valere, rimossa la riserva inammissibile» (Cass. n. 20191/2017).

2.1.2. Né può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui la riserva atipica di preventiv a richiesta di pagamento avrebbe dovuto essere sostituita da quella, tipica, di preventiva escussione.

Il Tribunale ha accertato che l’impegno di farsi carico del pagamento del t.f.r. che [OSCURATO:SOCIETA]. assunse nell’accorso concluso con il lavorator e dipendent e , in assenza di una dichiarazione del creditore di voler liberare la coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]., realizzò «un’ipotesi di accollo cumulativoesterno» con «l’effettodi rendere l’obbligazione da solidale a sussidiaria, impegnandosi il creditore a richiedere quanto dovuto, in via principale, al creditore che si è accollato l’intero credito e, solo in subordine, all’altro debitore», come previsto dall’art. 1268, comma 2, c.c.

Il ricorrente non mette in discussione l’interpretazione del contrattoe il su o effett o , così come individuati dal Tribunale, ma sostiene che, ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento, la tassativitàdei casi di ammissione con riserva avrebbe imposto al giudice di applicare la formula, esplicitamente previstadalla legge, della riserva di preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.In sostanza, si prospetta un conflitto tra la disciplina civilistica dell’art. 1268, comma 2, c.c. e la norma che impone la tassatività dei casi di ammissione al passivo con riserva; conflitto che si propone di risolvere dando la prevalenza alla norma fallimentare, con conseguente necessità di estendere la riserva di preventiva escussione anche se la norma del codice civile impone al creditore soltanto la preventiva richiesta di pagamento.

Ma il fallimento del debitore sussidiario non può mutare le caratteristiche del suo obbligo nei confronti del creditore e d è l’ammissione al passivo che deve essere coerente con quelle caratteristiche, nonil contrario.

Pertanto, poiché il Tribunale ha accertato cheil lavoratore aveva diritto di essere pagato da lla [OSCURATO:SOCIETA]. previa dimostrazione dell’inutile richiesta di pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. (e non previa escussione del patrimonio di questa società), alla constatatamancanza di una riserva tipica di preventiva richiesta di pagamento sarebbe dovuta conseguire l’ammissione pura e semplice del credito e non certo l’ammissione con riserva di una condizione (l’escussione del patrimonio del primo debitore) estranea al regime del credito,come pretenderebbe la ricorrente .

Ciò, naturalmente, fermo l’obbligo del curatore di verificare, anche in sede di riparto, che il creditorenon sia stato già pagato dalprimo debitore – come del resto avviene in tutti i casi in cui si ammette al passivo un creditore che abbia diritto di pretendere il pagamento del medesimo credito anche nei confronti dialtri soggetti, obbligati in solido (art. 61 legge fall.) – e di agire in regresso nei confronti del primo debitore , per recuperare quanto eventualmente ripartito al creditore.

3. Rigettatoil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6970/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Taciton. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 1136/2017 de l Tribunale di Novara , depositatoil 6 . 2 . 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’attuale controricorrente insinuò al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. un credito di € 26.787,85 con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Egli era stato, infatti, dipendente della società poi fallita, con rapporto di lavoro poi trasferito a tale [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di contratto di affitto d’azienda. Successivamente il contratto d’affitto venne risolto, ma i lavoratori – tra i quali l’attuale controricorrente – rimasero definitivamente alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si fece caricodel pagamento del t.f.r. maturato dai dipendenti durante il rapporto di affitto d’azienda, tenendo indenne la concedente dal relativo debito solidale. Sulla base di tali presupposti di fatto e di diritto, il giudice delegato al fallimento rigettò la domanda di ammissione al passivo, ritenendo non più obbligata [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del t.f.r., in virtù dell’accollo liberatorio del debito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. A fronte dell’opposizione del lavoratore, il Tribunale di Novara, in parziale accoglimento, ammise al passivo il credito, per l’importo e con il privilegio richiesti, ma «con la riserva della prova di avere preventivamente richiesto senza successo il pagamentoa [OSCURATO:SOCIETA].». Contro il decreto del Tribunale il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Il lavoratore si è difesocon controricorso. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c., si denuncia la nullità del decreto, per avere il Tribunale deciso nel merito sull’opposizione, nonostante il relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione d’udienza, non fosse stato notificato al curatore, con conseguente prospettata violazione, da parte del giudice del merito,degli artt. 99, commi 4 e 5, legge fall. e 154 c.p.c. 1.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Novara ha fatto correttaapplicazione delle norme di legge che regolano la procedura di opposizione allo stato passivo, perché non è in discussione la tempestività del deposito del relativo ricorso, mentreva ribadito il principio di diritto per cui « Nei giudizi regolati dall ’ art. 99 legge f all. l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge e che vanno evitate interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma implica unicamente la necessità dell’assegnazione di un nuovo termine perentorio per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., sempre che il curatore, e gli eventuali creditori controinteressati, non si siano costituiti, in tal modo sanando – con effetto ex tunc – il vizio della notificazione » (Cass. nn. 19108/2014; 19653/2015, alle cui motivazioni si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.). 2.Il secondo motivo di ricorso censura, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 96 e 55 legge fall., per avere il giudice del merito ammesso al passivo il creditore «con riserva di vana preventiva richiestaal debitore principale [OSCURATO:SOCIETA].», invece che ammetterlo «con riserva di preventiva escussionedel debitore principale [OSCURATO:SOCIETA].». Secondo il ricorrente, poiché i casi di ammission e al passivo con riserva sono solo quelli previsti dalla legge, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la riserva tipica di preventiva escussione del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]e non quella, atipica, di mera preventiva inutile richiesta di pagamento a quella società. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.1.1. Èdi per sécorretto il rilievo che non sono consentite ammissioni al passivoatipiche, diverse da quelle previste per i casi contemplati dalla legge e, in particolare, nell’art. 96, comma 2, legge fall., il cui n. 1 rinvia al precedente art. 55, comma 3. Quest’ultimodispone che «Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale». Sennonché il ricorrente non ha interesse a impugnare la decisione di merito sotto questo profilo. Infatti, l’ammissione con riserva atipica, ove disposta, va «considerata quale tout courtdi accoglimento del diritto fatto valere, rimossa la riserva inammissibile» (Cass. n. 20191/2017). 2.1.2. Né può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui la riserva atipica di preventiv a richiesta di pagamento avrebbe dovuto essere sostituita da quella, tipica, di preventiva escussione. Il Tribunale ha accertato che l’impegno di farsi carico del pagamento del t.f.r. che [OSCURATO:SOCIETA]. assunse nell’accorso concluso con il lavorator e dipendent e , in assenza di una dichiarazione del creditore di voler liberare la coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]., realizzò «un’ipotesi di accollo cumulativoesterno» con «l’effettodi rendere l’obbligazione da solidale a sussidiaria, impegnandosi il creditore a richiedere quanto dovuto, in via principale, al creditore che si è accollato l’intero credito e, solo in subordine, all’altro debitore», come previsto dall’art. 1268, comma 2, c.c. Il ricorrente non mette in discussione l’interpretazione del contrattoe il su o effett o , così come individuati dal Tribunale, ma sostiene che, ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento, la tassativitàdei casi di ammissione con riserva avrebbe imposto al giudice di applicare la formula, esplicitamente previstadalla legge, della riserva di preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.In sostanza, si prospetta un conflitto tra la disciplina civilistica dell’art. 1268, comma 2, c.c. e la norma che impone la tassatività dei casi di ammissione al passivo con riserva; conflitto che si propone di risolvere dando la prevalenza alla norma fallimentare, con conseguente necessità di estendere la riserva di preventiva escussione anche se la norma del codice civile impone al creditore soltanto la preventiva richiesta di pagamento. Ma il fallimento del debitore sussidiario non può mutare le caratteristiche del suo obbligo nei confronti del creditore e d è l’ammissione al passivo che deve essere coerente con quelle caratteristiche, nonil contrario. Pertanto, poiché il Tribunale ha accertato cheil lavoratore aveva diritto di essere pagato da lla [OSCURATO:SOCIETA]. previa dimostrazione dell’inutile richiesta di pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. (e non previa escussione del patrimonio di questa società), alla constatatamancanza di una riserva tipica di preventiva richiesta di pagamento sarebbe dovuta conseguire l’ammissione pura e semplice del credito e non certo l’ammissione con riserva di una condizione (l’escussione del patrimonio del primo debitore) estranea al regime del credito,come pretenderebbe la ricorrente . Ciò, naturalmente, fermo l’obbligo del curatore di verificare, anche in sede di riparto, che il creditorenon sia stato già pagato dalprimo debitore – come del resto avviene in tutti i casi in cui si ammette al passivo un creditore che abbia diritto di pretendere il pagamento del medesimo credito anche nei confronti dialtri soggetti, obbligati in solido (art. 61 legge fall.) – e di agire in regresso nei confronti del primo debitore , per recuperare quanto eventualmente ripartito al creditore. 3. Rigettatoil ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contribu
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