CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23648/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SARTU' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGRI' RITA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BASILEGENOVEFFA, [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocatiMORETTI MASSIMO e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 125/2020depositata il 14/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 14/4/2020, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la condanna, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del deprezzamento dei relativi beni immobili nella specie causato dalla diffusione, da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (essa stessa originariamente convenuta in giudizio unitamente al Capogrosso, quale direttore dello stabilimento di Taranto, e ad [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore delegato), di polveri, fumi e gas prodotti dallo stabilimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]. a ridosso dei beni degli attori insediati nel quartiere ‘Tamburi’ di Taranto; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver rilevato l’erroneità della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso l’intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie azionate dagli attori, ha in ogni caso evidenziato la mancata dimostrazione, da parte di questi ultimi, del ricorso di uno specifico nesso di causalità tra i danni lamentati (indicati nel deprezzamento dei propri immobili) e la diffusione, da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]., delle immissioni illecite denunciate; avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], nonché il Comune di Taranto e la [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due originariamente chiamati in giudizio dal Capogrosso a fini di manleva) resistono con controricorso; nessun altro intimato svolto difese in questa sede; i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Taranto hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 163, n. 3, e 164, n. 4, c.p.c., nonché per omesso di documenti essenziali ritualmente depositati (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che le domande originariamente proposte dagli attori fossero fondate in via esclusiva sui fatti contestati al Capogrosso in sede penale come commessi dal luglio del 1999, giudicati in modo definitivo con la sentenza penale della Corte di cassazione n. 38936 del 24/10/2005, là dove, al contrario, dette domande andavano collegate all’intera attività diffusiva dei convenuti successiva al 2005, ed ancora attuale al momento di proposizione della pretesa risarcitoria, come espressamente attestato dalla documentazione versata in giudizio dagli attori; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 183, co. 6 e 7, 112 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale accertato l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori in accoglimento delle corrispondenti eccezioni che il Capogrosso aveva sollevato solo tardivamente nel corso del giudizio di primo grado, facendo propria l’errata argomentazione in forza della quale la decorrenza della prescrizione in esame avrebbe dovuto individuarsi in correlazione ai fatti contestati al Capogrosso in sede penale come commessi dal luglio del 1999; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1 c.p.p. e 1 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente deciso la controversia in esame travalicando i limiti tra giudizio civile e penale, con particolare riguardo alle illegittime considerazioni svolte con riferimento alla prescrizione penale del reato o alla contestazione ‘aperta’ o ‘chiusa’ nei confronti degli imputati; con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 158 c.p. e 2947 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente determinato la cessazione della permanenza dell’illecito ascritto alle controparti in corrispondenza del 1999, ritenendo che la domanda risarcitoria avanzata degli attori fosse stata da questi fondata sui fatti contestati al Capogrosso in sede penale come commessi dal luglio del 1999 in corrispondenza con il sequestro dell’‘area parchi’ a carico dell’Ilva che avrebbe fatto venir meno il possesso materiale della stessa da parte del Capogrosso e la conseguente possibilità della permanenza del fatto, là dove, al contrario, gli stessi giudici di grado superiore (corte d’appello e Corte di cassazione), pronunciatisi in sede penale, avevano collocato la cessazione della permanenza del reato in corrispondenza dalla data della sentenza di primo grado (del 2002), e il giudice di primo grado dell’odierno giudizio aveva correttamente ritenuto tempestiva la notificazione della citazione ai fini dell’interruzione della prescrizione quinquennale; tutti e quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione (trattandosi di censure nel loro complesso accomunate dalla critica rivolta alla decisione assunta dalla corte d’appello in tema di prescrizione) – benché nel loro complesso non privi di fondamento, devono ritenersi irrilevanti in relazione al caso di specie, atteso che il loro eventuale accoglimento non varrebbe a superare il carattere decisivo della ritenuta insussistenza, da parte del giudice d’appello, di un preciso nesso di causalità tra i danni lamentati (indicati nel deprezzamento dei propri immobili) e la diffusione, da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]., delle immissioni illecite denunciate, nonché il carattere decisivo della sostanziale inammissibilità del quinto (ed unico) motivo di ricorso (si cui v. infra) argomentato con riguardo a detta questione; ciò posto non sarà inutile sottolineare (con riguardo alla questione relativa alla prescrizione del diritto vantato dagli odierni ricorrenti) come l’azione risarcitoria promossa dagli originari attori avesse ad oggetto il risarcimento del danno specificamente individuato nel deprezzamento degli immobili degli attori segnatamente causato dalla diffusione nell’ambiente, da parte dei convenuti, di materiali dannosi; si trattava, pertanto, della deduzione di un fatto dannoso consistente in un fenomeno prettamente economico, ossia nell’intervenuta riduzione del valore economico di beni immobili collocati in una certa area territoriale, che gli attori avevano specificamente ascritto alla responsabilità dei convenuti nella gestione delle deiezioni industriali dell’Ilva; queste essendo le premesse del giudizio di merito (secondo quello che risulta dagli atti del giudizio), ogni discorso concernente la prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori avrebbe dovuto essere condotto con riferimento al momento in cui il fatto illecito dedotto si fosse perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, ossia, in particolare, con riguardo al momento in cui l’evento dannoso specificamente denunciato (consistente nel deprezzamento degli immobili degli attori) si fosse prodotto come conseguenza della condotta ascritta ai convenuti; conseguentemente, del tutto errata deve ritenersi l’impostazione seguita nella sentenza della corte d’appello impugnata in questa sede là dove ha ritenuto di far decorrere la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori dal momento della (eventuale) cessazione della permanenza della condotta illecita dei convenuti, giacché, ai fini civilistici rilevanti in questa sede, la condotta diffusiva contestata a carico dei convenuti era semmai valsa a individuare solo uno dei momenti dell’illecito dedotto in giudizio, laddove l’esercizio del diritto avente a oggetto il risarcimento del danno avrebbe potuto concretamente esercitarsi (con ciò conferendo concretezza al principio di cui all’art. 2935 c.c. per cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di cui si tratta può essere concretamente fatto valere) solo a partire dal momento in cui si fosse verificato il danno specificamente dedotto in giudizio, ossia solo a partire dal momento in cui gli immobili degli attori avessero cominciato a deprezzarsi per effetto del comportamento contestato ai convenuti; un tale specifico accertamento manca totalmente nella sentenza d’appello e legittimamente gli odierni ricorrenti hanno contestato il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fondata sull’analisi della sola collocazione nel tempo della condotta dell’attore (senza alcun riferimento al tempo della verificazione dell’evento dannoso, ossia al deprezzamento degli immobili degli attori); i quattro motivi in esame (come in precedenza anticipato) devono tuttavia ritenersi assorbiti (siccome irrilevanti) dal riconoscimento dell’inammissibilità del successivo quinto motivo, con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata in relazione al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale disatteso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (disposta nel corso del giudizio ai fini della determinazione e quantificazione dei danni lamentati dagli attori) sulla base di una motivazione insufficiente e contraddittoria, nella specie smentita dalle risultanze specificamente richiamate in ricorso; osserva al riguardo il Collegio come la corte territoriale abbia motivatamente escluso, in fatto, il riconoscimento di uno specifico nesso di causalità tra il degrado ambientale determinato dalla condotta dei convenuti e il danno lamentato dagli attori, articolando il proprio ragionamento attraverso la preliminare cognizione delle argomentazioni illustrate nella consulenza tecnica d’ufficio, cui ha fatto seguito la successiva confutazione critica, nella specie condotta sulla base di un percorso argomentativo dotato di adeguata coerenza e linearità espositiva; ciò posto, varrà rilevare come la censura in esame, lungi dall’individuare l’eventuale omesso esame di fatti che avrebbero disarticolato in modo decisivo il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, si sia sul punto limitata a prospettare una rilettura nel merito delle risultanze tecniche in modo difforme da quanto operato dal giudice d’appello, così orientando le proprie contestazioni sulla base di una prospettazione critica non consentita in questa sede di legittimità; a tale riguardo, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico contenute nella motivazione del giudice di merito, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le proprie eventuali controdeduzioni che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 -01); in particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, di circostanze o ai rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico, vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 -01); ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo i ricorrenti propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giudice a quo, dei fatti, delle circostanze e dei rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia; sulla base di tali premesse, dev’essere formalmente dato atto dell’inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00 per il Comune di Taranto e per [OSCURATO:PERSONA], ed in euro 9.000,00 per la Provincia di Taranto, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del