CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 944 a titolo di riparazione per l'ingiusta deten- zione da costui subita per 18 giorni di detenzione domiciliare dal 12 dicembre 2021 al 30 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] deduceva quanto segue: A) In data 26 novembre 2021, aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza il be- neficio della liberazione anticipata, in modo da poter scontare solo 13 giorni, del mese e 28 giorni determinati con l'ordine di esecuzione pena n. 15 del 2019 della Procura; il 30 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza respingeva la richiesta con ordi- nanza che il Rossetto reclamava al Tribunale di Sorveglianza. B) Con ordinanza del 17 dicembre 2021, depositata il 29 dicembre 2021, il Tri- bunale di sorveglianza accordava la richiesta liberazione anticipata; il 30 dicembre 2021, la Procura emetteva un nuovo provvedimento, con cui dava conto dell'avve- nuta espiazione della pena inflitta e dell'eccessivo periodo di 18 giorni. C) In applicazione della sentenza n. 310 del 1996 della Corte costituzionale si doveva prendere atto che vi era stata una erronea protrazione della detenzione, i benefici "tempestivamente richiesti", essendo stati "tardivamente concessi". D) La richiesta era stata infatti presentata appena ricevuta la notifica dell'ordine di esecuzione pena; se il Magistrato di sorveglianza avesse subito risposto favorevol- mente, il Rossetto non avrebbe protratto la detenzione oltre il 12 dicembre 2021 e se il Tribunale di sorveglianza, cui era stato costretto a reclamare, avesse deciso e depositato il provvedimento lo stesso giorno dell'udienza la protrazione sarebbe stata più contenuta. 2. La Corte di appello ha accolto parzialmente la domanda. Si è sottolineato che, con la sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale ha parificato, quanto all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, la custodia cautelare con la esecuzione di pena detentiva (ancorché in concreto abbia provveduto in fattispecie che specificamente riguardava solo un erroneo ordine di carcerazione). L'estensione non era stata accompagnata da indicazioni per l'applicazione del principio né il legislatore aveva mai ritenuto opportuno dettarle. In realtà, tali dispo- sizioni sarebbero necessarie, perché la disciplina degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen. ha una sua peculiare esaustiva sistematica, che si caratterizza per l'esistenza certa di uno specifico provvedimento di merito irrevocabile (quantomeno rebus sic stanti- bus), dal quale evincere la potenziale ingiustizia, che si concretizza in assenza di dolo o colpa grave del coinvolto nella determinazione della misura.L'esecuzione della pena detentiva, invece, riguarda le più diverse fattispecie che possono attenere sia al contesto del suo inizio che alla sua pendenza o alla sua du- rata, senza però, almeno a volte, ancorarsi a un provvedimento irrevocabile ovvero, esemplificando, senza nessun espresso coordinamento coi tempi fisiologici delle pre- viste procedure di applicazione dei benefici penitenziari. Tale problematica sorge pro- prio nell'applicazione dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione all'istituto della liberazione anticipata, laddove non risulta positivamente chiarito il momento ultimo in cui la richiesta di liberazione anticipata debba essere presentata per dar luogo alla riparazione nel caso in cui la riduzione poi accordata abbia determinato, ex post, l'ingiustizia di pena la cui esecuzione era ex ante legittima. La Corte territoriale ha escluso rilievo giuridico, quanto alla determinazione di un'ingiusta detenzione, al diniego contenuto nell'ordinanza del 30 novembre 2021: la deliberazione sulla richiesta di liberazione anticipata provvedimento giurisdizionale che si caratterizza per la piena discrezionalità dell'apprezzamento e nessun errore dell'autorità giudiziaria procedente può derivare dall'esercizio di un potere discrezio- nale, essendo configurabile solo nei casi di violazione di legge: pertanto, la prima richiesta è infondata (ingiustizia già dal 12 dicembre). 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena e, che tale principio trova un'eccezione in caso di errore dell'autorità procedente e di mancanza di un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato, che abbia costituito concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena. Proprio la sentenza della consulta n. 219 del 2008, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al prosciogli- mento nel merito dalle imputazioni, escludeva tale diritto, nel caso in cui la deten- zione cautelare sofferta superi la pena applicata in conseguenza della sua riduzione, in fase esecutiva, in applicazione dell'art. 54 dell'ord. pen.. cr [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.La questione prospettata dalla Procura ricorrente verte sulla possibilità di inqua- drare tra le ipotesi di ingiusta detenzione derivante da vicende successive alla con- danna, quella di detenzione risultata maggiore rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata disposta dal Tribunale di sorveglianza a seguito di riforma del provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza. Il consolidato criterio interpretativo applicato da questa Corte impone di ricono- scere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiu- sta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecu- zione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato causa o concausa dell'errore il quale, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massimata, ri- guardante fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva del vincolo della continuazione; Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, non massimata; Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, non nnassimata; Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857, che ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'i- stanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione re- troattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione, introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b, I. n. 3 del 2019; Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, ha annullando con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo, ravvisando una condotta gra- vemente colposa nel ritardo dell'instante nell'eccepire l'abolitio criminis e l'interve- nuto indulto, senza però attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime eve- nienze da parte dell'Autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Brio, Rv. 281735, che ha ritenuto non configurabile un errore dell'autorità procedente in rela- zione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irre- vocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospen- sione condizionale della pena; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151, ha applicato il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, e ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza; Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che ha richiamato anche Corte E.D.U., 24 marzo 2015, ric. n. 39824/07, in causa Messina c. Italia).Alla luce di tale principio, nella fattispecie in esame, caratterizzata dalla maggiore durata della detenzione rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata, in conseguenza dell'adozione del provvedimento solo da parte del Tribunale di sorveglianza e di adozione di tale provvedimento oltre i previsti ter- mini, ai fini dell'operatività dell'art. 314 cod. proc. pen., rileva la concreta inerzia dell'Autorità rispetto all'istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tra- dursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione. L'organo giudicante deve verificare: A) L'adozione del provvedimento in situazione caratterizzata dall'inerzia nell'e- spletamento della necessaria attività istruttoria ovvero dal tardivo deposito entro ter- mini ragionevoli ai fini della ponderata valutazione sottesa all'apprezzamento discre- zionale e in considerazione della complessità dell'istruttoria rapportata alle circo- stanze del caso (Sez. 4, n. 43089 del 12/10/2022, Cannistrà, non massimata). B) L'insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa o gra- vemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l'inerzia dell'Autorità (Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Egharevba, non massimata). Il riferimento concerne la condotta tenuta dallo stesso richiedente, compresa l'attività difensiva in suo favore svolta, rispetto a eventuali sollecitazioni promananti dall'attività istruttoria e, ancor prima, alla tempestività dell'istanza, rispetto ad ogni singolo periodo di liberazione anticipata oggetto di essa e all'eventuale mancanza di solleciti all'adozione del provvedimento richiesto (tanto prima quanto dopo il concre- tizzarsi, in astratto, del superamento del periodo di detenzione rispetto a quello ri- sultante dalla liberazione poi concessa). In materia di riparazione per ingiusta deten- zione ex art. 314 cod. proc. pen., inerente a vicende successive alla condanna e connesse alla concessione della liberazione anticipata, la tempestività della richiesta del beneficio dev'essere valutata, ai fini dell'accertamento in merito alla condotta ostativa del richiedente, rispetto ad ogni singolo periodo di liberazione anticipata. 2. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati. Occorre verificare, infatti, se l'evenienza di un ribaltamento della decisione del Magistrato di sorveglianza di diniego di istanza di liberazione anticipata sia del tutto fisiologica. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza era stato emesso dopo soli sette giorni dalla scadenza del termine ordinatorio di deposito. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, peraltro, l'originario provvedimento del Magistrato di sorveglianza non risulta essere stato emesso in violazione di legge e il provvedimento del Tribunale di sorveglianza non appare essere stato tardivamente depositato per una irragionevole inerzia dell'organo giudicante. Al contrario, una tem- pestiva presentazione dell'istanza di liberazione anticipata e/o un sollecito nella ri- chiesta di trattazione avrebbero consentito al Rossetto di evitare il verificarsi di fattori fisiologici comportanti il ritardo nella definizione del procedimento. Né il ricorrente, nella presente sede, ha fornito ulteriori elementi della vicenda, che avrebbero potuto in ipotesi astrattamente incidere sul riconoscimento del diritto alla riparazione, tra i quali, ad esempio, la produzione in giudizio dei provvedimenti emessi sulla liberazione anticipata, il cui esame avrebbe potuto consentire di verifi- care l'esistenza di eventuali violazioni di legge in cui fosse incorso il Magistrato di sorveglianza. 3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia. P. Q. M. Annulla il provvedime