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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20174/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 20/4/2021 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso udita la relazione del Cons.

AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari riformava quoad poenam la decisione del locale Tribunale, determinando in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa la sanzione inflitta al Podda per i delitti di ricettazione e truffa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. con riguardo alla configurabilità del reato presupposto.

La difesa deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'assegno ricevuto dall'imputato fosse di provenienza furtiva nonostante il titolare del conto abbia ammesso di essersi disfatto del carnet, abbandonandolo in un cassonetto della spazzatura.

A fronte dell'avvenuta derelizione si sarebbe dovuta escludere la sussistenza del delitto ex art. 648 cod.pen., non risultando condivisibile l'assunto che il correntista sia un mero detentore degli assegni, la cui proprietà fa capo all'istituto di credito.

L'appropriazione del titolo, da considerarsi res nullius, non è, infatti, suscettibile di integrare fattispecie di rilievo penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

La difesa reitera rilievi già vagliati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di corrette argomentazioni giuridiche.

Invero, il presupposto da cui muove la difesa è che il carnet di assegni abbandonato dall'intestatario del conto dopo la chiusura del rapporto costituisca res nullius, evenienza che impedirebbe di configurare il delitto ascritto.

La Corte territoriale ha dato conto (pag. 5/6) delle ragioni che impediscono di accedere alla tesi difensiva, evidenziando come l'assegno non possa considerarsi bene dell'intestatario, trattandosi di documento emesso dalla banca trattaria nell'ambito di un rapporto di conto corrente, che legittima in via esclusiva la fruizione del servizio, sicché in caso di chiusura del medesimo o di revoca dell'autorizzazione alla traenza i moduli non utilizzati debbono essere restituiti all'istituto emittente. 1.1 A sostegno di quanto già ampiamente argomentato dai giudici di merito deve aggiungersi che l'inadempimento da parte della banca dell'obbligo di pretendere dall'ex correntista, in sede di chiusura del conto corrente, la restituzione dei moduli di assegno non utilizzati, espone la stessa ad iniziative risarcitorie -per violazione del principio della diligenza professionale previsto dall'art. 1176 cod.civ.- conseguenti all'uso dei predetti moduli, stante la violazione dell'affidamento riposto dai terzi beneficiari dei titoli circa il permanere della convenzione di assegno tra l'ex correntista e la banca.

Pertanto, poiché è l'istituto destinatario della delega di pagamento portata dall'assegno la parte che materialmente mette a disposizione del cliente i moduli predisposti per siffatte operazioni, che peraltro recano impressi i segni identificativi dell'ente, rendendone palese anche a terzi la riferibilità sostanziale, la tesi della 2 di, materiale proprietà del supporto cartaceo in capo al titolare del rapporto di conto corrente appare destituita di pregio.

In conseguenza è irricevibile la tesi che la ricezione di assegni abbandonati integri (senza previo annullamento che li renda inutilizzabili) sia penalmente irrilevante. 1.2 La correttezza degli argomenti svolti dai giudici di merito trova conforto in una risalente e mai contrastata pronunzia di questa Corte, la quale, argomentando la ravvisabilità del delitto ex art. 648 cod.pen. in ipotesi di ricezione di assegno circolare in bianco, ha affermato che l'assegno è "documento che, per natura e destinazione, è in possesso esclusivamente della banca emittente.

Sicché, il privato che lo detenga è consapevole dell'illiceità del commercio di documento appartenente ad una determinata ed individuabile impresa bancaria (Sez. 2, n. 8 del 30/06/1992, dep. 1993, Rv. 192642).

Deve aggiungersi che, come esattamente evidenziato dalla Corte territoriale, nella specie l'imputato non ha neppure allegato di essersi direttamente impossessato del titolo in contestazione né ha altrimenti chiarito le modalità acquisitive del possesso sicché l'accertata disponibilità dell'assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione conclama, altresì, la piena consapevolezza del prevenuto circa l'illecita provenienza dello stesso. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 11 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 20/4/2021 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso udita la relazione del Cons. AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari riformava quoad poenam la decisione del locale Tribunale, determinando in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa la sanzione inflitta al Podda per i delitti di ricettazione e truffa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. con riguardo alla configurabilità del reato presupposto. La difesa deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'assegno ricevuto dall'imputato fosse di provenienza furtiva nonostante il titolare del conto abbia ammesso di essersi disfatto del carnet, abbandonandolo in un cassonetto della spazzatura. A fronte dell'avvenuta derelizione si sarebbe dovuta escludere la sussistenza del delitto ex art. 648 cod.pen., non risultando condivisibile l'assunto che il correntista sia un mero detentore degli assegni, la cui proprietà fa capo all'istituto di credito. L'appropriazione del titolo, da considerarsi res nullius, non è, infatti, suscettibile di integrare fattispecie di rilievo penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La difesa reitera rilievi già vagliati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di corrette argomentazioni giuridiche. Invero, il presupposto da cui muove la difesa è che il carnet di assegni abbandonato dall'intestatario del conto dopo la chiusura del rapporto costituisca res nullius, evenienza che impedirebbe di configurare il delitto ascritto. La Corte territoriale ha dato conto (pag. 5/6) delle ragioni che impediscono di accedere alla tesi difensiva, evidenziando come l'assegno non possa considerarsi bene dell'intestatario, trattandosi di documento emesso dalla banca trattaria nell'ambito di un rapporto di conto corrente, che legittima in via esclusiva la fruizione del servizio, sicché in caso di chiusura del medesimo o di revoca dell'autorizzazione alla traenza i moduli non utilizzati debbono essere restituiti all'istituto emittente. 1.1 A sostegno di quanto già ampiamente argomentato dai giudici di merito deve aggiungersi che l'inadempimento da parte della banca dell'obbligo di pretendere dall'ex correntista, in sede di chiusura del conto corrente, la restituzione dei moduli di assegno non utilizzati, espone la stessa ad iniziative risarcitorie -per violazione del principio della diligenza professionale previsto dall'art. 1176 cod.civ.- conseguenti all'uso dei predetti moduli, stante la violazione dell'affidamento riposto dai terzi beneficiari dei titoli circa il permanere della convenzione di assegno tra l'ex correntista e la banca. Pertanto, poiché è l'istituto destinatario della delega di pagamento portata dall'assegno la parte che materialmente mette a disposizione del cliente i moduli predisposti per siffatte operazioni, che peraltro recano impressi i segni identificativi dell'ente, rendendone palese anche a terzi la riferibilità sostanziale, la tesi della 2 di, materiale proprietà del supporto cartaceo in capo al titolare del rapporto di conto corrente appare destituita di pregio. In conseguenza è irricevibile la tesi che la ricezione di assegni abbandonati integri (senza previo annullamento che li renda inutilizzabili) sia penalmente irrilevante. 1.2 La correttezza degli argomenti svolti dai giudici di merito trova conforto in una risalente e mai contrastata pronunzia di questa Corte, la quale, argomentando la ravvisabilità del delitto ex art. 648 cod.pen. in ipotesi di ricezione di assegno circolare in bianco, ha affermato che l'assegno è "documento che, per natura e destinazione, è in possesso esclusivamente della banca emittente. Sicché, il privato che lo detenga è consapevole dell'illiceità del commercio di documento appartenente ad una determinata ed individuabile impresa bancaria (Sez. 2, n. 8 del 30/06/1992, dep. 1993, Rv. 192642). Deve aggiungersi che, come esattamente evidenziato dalla Corte territoriale, nella specie l'imputato non ha neppure allegato di essersi direttamente impossessato del titolo in contestazione né ha altrimenti chiarito le modalità acquisitive del possesso sicché l'accertata disponibilità dell'assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione conclama, altresì, la piena consapevolezza del prevenuto circa l'illecita provenienza dello stesso. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 marzo 20
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