Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2019

Cassazione n. 29068/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37664/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], APUZZO IMMACOLATAquali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della IMMOBILIARE s.r.l. elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 52 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1975/2019 depositata il07/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione avverso tre ordinanze ingiunzione emesse dal Ministero dell’Economia da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale obbligata in solido ai sensi dell’art.6 della L. n.689/81 A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, era stato accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva finanziato la AP S.r.l., società collegata, mediante versamenti in contanti superiori al limite stabilito dall’art. 49 d.lgs. 231/2007, pari ad euro 12.500,00, con più pagamenti artificiosamente frazionati per un importo complessivo di euro 602.983,15 negli anni 2008, 2009 e 2010; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva, altresì, finanziato la Immobiliare S.r.l. mediante versamenti in contanti per complessivi euro 2.333.500,00 nei medesimi anni.

Con decreto n. 698228/A del 10/11/2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione, dell’importo di € 246.147,00 a [OSCURATO:PERSONA] e di € 46.180,00 a [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

Con decreto n. 698231/A, veniva ingiunto il pagamento a titolo di sanzione di € 233.350,.00 a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della ImmobiliareS.r.l.

Con decreto n. 679373/A del 10/11/2016, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione, di € 58.997,00 a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice della AP S.r.l.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con separati provvedimenti, rigettava le opposizioni proposte avverso ogni decreto.

Per ciò che ancora rileva in questa sede, gli opponenti avevano dedotto l’estinzione dell’obbligazione di pagamento perché la notifica dell’atto di accertamento amministrativo sarebbe avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della l. 689/81 e perché, in ogni caso, sarebbe decorso il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 28 l. 689/1981.

Il Tribunale accertava che non vi era stata violazione dell’art. 14 l.689/1981 in quanto dal verbale della Guardia di Finanza risultava che la verifica fiscale era iniziata esi era conclusa in data 18/11/2011 e la notifica del verbale era avvenuta in pari data; inoltre, la notifica dell’ordinanza ingiunzione era avvenuta il 10 - 13 - 14/11/2016 sicché non era decorso il termine di prescrizione di cinque anni poiché la notifica del verbale aveva efficacia interruttiva.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7.5.2019, riuniti i giudizi d’appello, confermava parzialmente le decisioni di primo grado.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito osservava che il verbale di contestazione era stato aperto e chiuso in data 18/11/2018 ma non vi erano elementi per desumere che le operazioni fossero cominciate prima.

Propongono ricorso per [OSCURATO:PERSONA], Apuzzo immacolata, la Società a.p. s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo di ricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 l. n. 689/1981 e 2700 c.c., degli artt. 126 c.p.c. e 136 c.p.c., dell’art. 2697c.c., in relazione all’art 360, primo comma n.3, c.p.c.; secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello di Napoli ha errato nell’affermare apoditticamente che il verbale di contestazione era stato aperto e chiuso in data 18.11.2018 in quanto esso costituirebbe solo l’atto finale della verifica; difatti, i verbali di contestazione sarebbero privi degli elementi relativi alle fasi di accesso ed alla ispettiva.

Per quanto riguarda l’individuazione del dies a quo, ai fini del computo del termine di decadenza previsto dall’art. 14 l. 689/1981, nei verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza, nulla si evincerebbe in ordine al momento in cui sarebbe stata acquisita e valutata, da parte dell’autorità procedente, la documentazione sulla quale è stata fondata la contestazione effettuata.

Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il termine di novanta giorni di cui all’art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell’esistenza dell’illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione.

In numerose decisioni, questa Corte ha ribadito che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’illecito, il momento dell’accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall’art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione –non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione.

Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (ex multisSez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 – 01; Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 -01).

Qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto diaccertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamentodelle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione ( Cassazione civile sez.

I, 19/05/2004, n.9456).

Nel caso di specie, gli accertamenti sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza, che, nel corso della verifica ha raccolto il materiale probatorio, trasmesso e vagliato successivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale organo competente ad emettere il provvedimentosanzionatorio.

Non coglie quindi nel segno la censura secondo cui nei verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza non si evincerebbe nulla in ordine al momento in cui sarebbe stata valutata la documentazione acquisita nel corso dell’attività ispettiva, trattandosi di attività demandata al Ministero, sulla base del materiale istruttorio raccolto in sede di verifica.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37664/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], APUZZO IMMACOLATAquali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della IMMOBILIARE s.r.l. elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 52 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1975/2019 depositata il07/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione avverso tre ordinanze ingiunzione emesse dal Ministero dell’Economia da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale obbligata in solido ai sensi dell’art.6 della L. n.689/81 A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, era stato accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva finanziato la AP S.r.l., società collegata, mediante versamenti in contanti superiori al limite stabilito dall’art. 49 d.lgs. 231/2007, pari ad euro 12.500,00, con più pagamenti artificiosamente frazionati per un importo complessivo di euro 602.983,15 negli anni 2008, 2009 e 2010; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva, altresì, finanziato la Immobiliare S.r.l. mediante versamenti in contanti per complessivi euro 2.333.500,00 nei medesimi anni. Con decreto n. 698228/A del 10/11/2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione, dell’importo di € 246.147,00 a [OSCURATO:PERSONA] e di € 46.180,00 a [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. Con decreto n. 698231/A, veniva ingiunto il pagamento a titolo di sanzione di € 233.350,.00 a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della ImmobiliareS.r.l. Con decreto n. 679373/A del 10/11/2016, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione, di € 58.997,00 a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice della AP S.r.l. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con separati provvedimenti, rigettava le opposizioni proposte avverso ogni decreto. Per ciò che ancora rileva in questa sede, gli opponenti avevano dedotto l’estinzione dell’obbligazione di pagamento perché la notifica dell’atto di accertamento amministrativo sarebbe avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della l. 689/81 e perché, in ogni caso, sarebbe decorso il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 28 l. 689/1981. Il Tribunale accertava che non vi era stata violazione dell’art. 14 l.689/1981 in quanto dal verbale della Guardia di Finanza risultava che la verifica fiscale era iniziata esi era conclusa in data 18/11/2011 e la notifica del verbale era avvenuta in pari data; inoltre, la notifica dell’ordinanza ingiunzione era avvenuta il 10 - 13 - 14/11/2016 sicché non era decorso il termine di prescrizione di cinque anni poiché la notifica del verbale aveva efficacia interruttiva. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7.5.2019, riuniti i giudizi d’appello, confermava parzialmente le decisioni di primo grado. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito osservava che il verbale di contestazione era stato aperto e chiuso in data 18/11/2018 ma non vi erano elementi per desumere che le operazioni fossero cominciate prima. Propongono ricorso per [OSCURATO:PERSONA], Apuzzo immacolata, la Società a.p. s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo di ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 l. n. 689/1981 e 2700 c.c., degli artt. 126 c.p.c. e 136 c.p.c., dell’art. 2697c.c., in relazione all’art 360, primo comma n.3, c.p.c.; secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello di Napoli ha errato nell’affermare apoditticamente che il verbale di contestazione era stato aperto e chiuso in data 18.11.2018 in quanto esso costituirebbe solo l’atto finale della verifica; difatti, i verbali di contestazione sarebbero privi degli elementi relativi alle fasi di accesso ed alla ispettiva. Per quanto riguarda l’individuazione del dies a quo, ai fini del computo del termine di decadenza previsto dall’art. 14 l. 689/1981, nei verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza, nulla si evincerebbe in ordine al momento in cui sarebbe stata acquisita e valutata, da parte dell’autorità procedente, la documentazione sulla quale è stata fondata la contestazione effettuata. Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il termine di novanta giorni di cui all’art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell’esistenza dell’illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In numerose decisioni, questa Corte ha ribadito che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’illecito, il momento dell’accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall’art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione –non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (ex multisSez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 – 01; Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 -01). Qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto diaccertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamentodelle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione ( Cassazione civile sez. I, 19/05/2004, n.9456). Nel caso di specie, gli accertamenti sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza, che, nel corso della verifica ha raccolto il materiale probatorio, trasmesso e vagliato successivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale organo competente ad emettere il provvedimentosanzionatorio. Non coglie quindi nel segno la censura secondo cui nei verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza non si evincerebbe nulla in ordine al momento in cui sarebbe stata valutata la documentazione acquisita nel corso dell’attività ispettiva, trattandosi di attività demandata al Ministero, sulla base del materiale istruttorio raccolto in sede di verifica. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli
Sentenza Cassazione n. 29068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris