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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39609/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GIP del Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di tentata rapina impropria ed evasione e, con le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva ed applicata la diminuente per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 240 di multa per il primo reato e di mesi 8 di reclusione per il secondo, oltre, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore della Binando lamentando difetto di motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze di opposto segno: rileva che la Corte di Appello ha disatteso la richiesta difensiva di ritenere le attenuanti prevalenti sulla contestata recidiva ricorrendo ad argomenti di mero stile e non replicando, in particolare, alla considerazione secondo cui la ricorrente si trovava, in quel momento, al limite dello stato necessità, costretta a sottrarre generi alimentari di prima necessità mentre l'allontanamento dagli AADD era legata ad esigenze di salute.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello non ha affatto omesso di prendere in considerazione la sollecitazione difensiva sostenendo, tuttavia, di non potervi dare séguito in considerazione dei precedenti per ricettazione e furto e della evasione commessa successivamente; nel ricostruire la vicenda, inoltre, i giudici di secondo grado hanno sottolineato la aggressività della condotta tenuta dall'imputata la cui valutazione, infatti, aveva impedito di riconoscere, oltre alle già ritenute attenuanti generiche, la pure sollecitata attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. e di confermare, perciò, il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno.

Si tratta di argomentazioni non censurabili in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GIP del Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di tentata rapina impropria ed evasione e, con le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva ed applicata la diminuente per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 240 di multa per il primo reato e di mesi 8 di reclusione per il secondo, oltre, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore della Binando lamentando difetto di motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze di opposto segno: rileva che la Corte di Appello ha disatteso la richiesta difensiva di ritenere le attenuanti prevalenti sulla contestata recidiva ricorrendo ad argomenti di mero stile e non replicando, in particolare, alla considerazione secondo cui la ricorrente si trovava, in quel momento, al limite dello stato necessità, costretta a sottrarre generi alimentari di prima necessità mentre l'allontanamento dagli AADD era legata ad esigenze di salute. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello non ha affatto omesso di prendere in considerazione la sollecitazione difensiva sostenendo, tuttavia, di non potervi dare séguito in considerazione dei precedenti per ricettazione e furto e della evasione commessa successivamente; nel ricostruire la vicenda, inoltre, i giudici di secondo grado hanno sottolineato la aggressività della condotta tenuta dall'imputata la cui valutazione, infatti, aveva impedito di riconoscere, oltre alle già ritenute attenuanti generiche, la pure sollecitata attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. e di confermare, perciò, il giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno. Si tratta di argomentazioni non censurabili in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4
Sentenza Cassazione n. 39609/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris