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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40251/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Bari, ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2- sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 10 febbraio 2017. (tasso alcolemico 2, 55 g/l).

In particolare i giudici del gravame avevano invece confermato la condanna in ordine al reato e, accogliendo l'impugnazione proposta dalla Procura, avevano ritenuto inapplicabile l'art. 131 bis, condannando l'imputato alla pena di sei mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen e mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo le oggettive modalità della condotta, connotate dal rilevante grado del tasso alcolemico, dall'essersi spostato in ora notturna per compiere un tratto non breve di strada extraurbana, dal pericolo per la circolazione provocato, desumibile dalla tipologia di danni rilevati sul veicolo a mente del verbale di sequestro in atti, ma anche l'esistenza di un precedente penale specifico a carico dell'imputato.

Stesse considerazioni valgono quanto al riconoscimento della aggravante di aver provocato un incidente stradale: va ribadito infatti che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr Sez. 4 - , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01, richiamata dalla sentenza impugnata; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 - 01.

3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 , Rv. 217266 - 01 ).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Bari, ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2- sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 10 febbraio 2017. (tasso alcolemico 2, 55 g/l). In particolare i giudici del gravame avevano invece confermato la condanna in ordine al reato e, accogliendo l'impugnazione proposta dalla Procura, avevano ritenuto inapplicabile l'art. 131 bis, condannando l'imputato alla pena di sei mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen e mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo le oggettive modalità della condotta, connotate dal rilevante grado del tasso alcolemico, dall'essersi spostato in ora notturna per compiere un tratto non breve di strada extraurbana, dal pericolo per la circolazione provocato, desumibile dalla tipologia di danni rilevati sul veicolo a mente del verbale di sequestro in atti, ma anche l'esistenza di un precedente penale specifico a carico dell'imputato. Stesse considerazioni valgono quanto al riconoscimento della aggravante di aver provocato un incidente stradale: va ribadito infatti che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr Sez. 4 - , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01, richiamata dalla sentenza impugnata; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 - 01. 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , Rv. 217266 - 01 ). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023