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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15288/2026

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esana;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenziadelle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 7241/2023 depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 7241/2023, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mitterhofer avverso la sentenza della CTP di Roma n. 11250/2022, cheNumero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/2026aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso la cartella dipagamento relativa ad una tassa automobilistica per l’anno 2010, stantel’evidente prescrizione della pretesa tributaria, disponendo lacompensazione delle spese sul presupposto che l’Ente impositore fossetenuto ad esigere anche le imposte prescritte.Il giudice d’appello riteneva sussistenti i presupposti dellacompensazione di cui all’art. 92 c.p.c., per avere il giudice di primo gradochiarito che la mancata notifica della cartella e la conseguente prescrizionedel credito andavano contestate al concessionario in quanto a quest’ultimoera devoluta la riscossione mediante ruolo e che, non essendosi costituito,non aveva potuto confutare tale affermazione, sicché la Regione nonpoteva essere condannata “per azioni non proprie”.2.

Avverso la sentenza n. 7241/20233 proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA].3.

L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] rimanevanointimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l’unico motivo, si denunciano “violazione e/o falsa applicazionedella sentenza di secondo grado degli artt. 15 e 36 D-lgs. n. 546/1992,dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., dell’art. 112c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione dellasentenza di secondo grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver esonerato laRegione [OSCURATO:PERSONA] dalle spese di lite in ragione del fatto che la prescrizione erastata dichiarata a causa della mancata prova della notifica della cartellaesattoriale e che tale omissione probatoria era attribuibile esclusivamenteall’agente della riscossione rimasto contumace, mentre le spese di liteavrebbero dovuto essere poste solidalmente a carico sia dell’enteNumero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/2026impositore che del concessionario, entrambi soccombenti, in base alprincipio di causalità.

Inoltre, anche a voler ritenere che la Regione Lazionon potesse essere condannata al pagamento delle spese, si rileval’insussistenza di giusti motivi per la loro compensazione nei confrontidell’Ader, disposta sebbene ritenuta responsabile dell’omessa prova dellanotifica della cartella e non giustificabile nemmeno dalla mera contumaciadel suddetto ente.

Si evidenzia, infine, che l’esercizio arbitrario del poterediscrezionale di compensazione delle spese, ritorcendosi in un danno neiconfronti della parte vittoriosa, finisce con il comprimere il diritto allatutela giurisdizionale costituzionalmente garantito, rischiando di risolversiin un sostanziale diniego di tale diritto ovvero del diritto sostanzialericonosciuto giudizialmente.2.

Va preliminarmente rilevato che il motivo contiene plurime censure,autonomamente enucleabili e riconducibili in parte al paradigma dellaviolazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in parte alparadigma della nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.(e non ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

A tal proposito, si evidenzia che“Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente etassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve esserearticolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dallacitata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi,prevalendo sul dato della formale indicazione delle norme violate e delvizio dedotto, il contenuto sostanziale del ricorso (Cass. 10862/2018;Cass. 24247/2016; Cass. 4036/2014). 2 La configurazione formale dellarubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizionedelle ragioni della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (Cass. 14026/2012).” (Cass. n.5981/2020, nonché, tra le altre, Cass.

S.U. n. 17931/2013).Numero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/20262.1 Ciò posto, il motivo è fondato.Va preliminarmente rilevato che la regolamentazione delle spese di litenel processo tributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 deld.P.R. n. 546/1992, i cui primi due commi, nella formulazione applicabileratione temporis al caso di specie, prevedono che:“1.

La partesoccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sonoliquidate con la sentenza.

2. Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto incaso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionaliragioni che devono essere espressamente motivate.” (previsionequest’ultima contenuta anche nell’art. 92 c.p.c., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nei limitidell’ampliamento operato dalla sentenza n. 77/2018 della CorteCostituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normanella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spesetra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Numero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/2026Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui alcomma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale,sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi chela giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025).A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazionel'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U., n. 8053/2014;Cass.

Sez.

U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza - laddove esoneraentrambe le parti convenute dalle spese di lite sul presuppostodell’assenza di responsabilità dell’Ente impositore per l’omessa notificadella cartella, ritenuta invece imputabile alla sola Ader, sulla qualeNumero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/2026vengono inoltre fatte ricadere le conseguenze di una sceltaprocessualmente neutra quale la contumacia (Cass. n. 8273/2024) -risulta del tutto illogica ed incoerente, in quanto finisce per giustificarel’esonero dalle spese di lite persino della parte ritenuta responsabiledell’accoglimento della domanda della contribuente.Trattasi pertanto di motivazione non rispettosa del cd “minimocostituzionale”, dalla cui violazione discende la nullità della sentenzaimpugnata (Cass. Sez.

U., 19881/2014; Cass. Sez.

U., n. 8053/2014), chedetermina l’assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura ed impone larivalutazione integrale della statuizione sulle spese di lite.La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, ancheper la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/3/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esana;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenziadelle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 7241/2023 depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 7241/2023, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mitterhofer avverso la sentenza della CTP di Roma n. 11250/2022, cheNumero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/2026aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso la cartella dipagamento relativa ad una tassa automobilistica per l’anno 2010, stantel’evidente prescrizione della pretesa tributaria, disponendo lacompensazione delle spese sul presupposto che l’Ente impositore fossetenuto ad esigere anche le imposte prescritte.Il giudice d’appello riteneva sussistenti i presupposti dellacompensazione di cui all’art. 92 c.p.c., per avere il giudice di primo gradochiarito che la mancata notifica della cartella e la conseguente prescrizionedel credito andavano contestate al concessionario in quanto a quest’ultimoera devoluta la riscossione mediante ruolo e che, non essendosi costituito,non aveva potuto confutare tale affermazione, sicché la Regione nonpoteva essere condannata “per azioni non proprie”.2. Avverso la sentenza n. 7241/20233 proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA].3. L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] rimanevanointimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l’unico motivo, si denunciano “violazione e/o falsa applicazionedella sentenza di secondo grado degli artt. 15 e 36 D-lgs. n. 546/1992,dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., dell’art. 112c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione dellasentenza di secondo grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver esonerato laRegione [OSCURATO:PERSONA] dalle spese di lite in ragione del fatto che la prescrizione erastata dichiarata a causa della mancata prova della notifica della cartellaesattoriale e che tale omissione probatoria era attribuibile esclusivamenteall’agente della riscossione rimasto contumace, mentre le spese di liteavrebbero dovuto essere poste solidalmente a carico sia dell’enteNumero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/2026impositore che del concessionario, entrambi soccombenti, in base alprincipio di causalità. Inoltre, anche a voler ritenere che la Regione Lazionon potesse essere condannata al pagamento delle spese, si rileval’insussistenza di giusti motivi per la loro compensazione nei confrontidell’Ader, disposta sebbene ritenuta responsabile dell’omessa prova dellanotifica della cartella e non giustificabile nemmeno dalla mera contumaciadel suddetto ente. Si evidenzia, infine, che l’esercizio arbitrario del poterediscrezionale di compensazione delle spese, ritorcendosi in un danno neiconfronti della parte vittoriosa, finisce con il comprimere il diritto allatutela giurisdizionale costituzionalmente garantito, rischiando di risolversiin un sostanziale diniego di tale diritto ovvero del diritto sostanzialericonosciuto giudizialmente.2. Va preliminarmente rilevato che il motivo contiene plurime censure,autonomamente enucleabili e riconducibili in parte al paradigma dellaviolazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in parte alparadigma della nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.(e non ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). A tal proposito, si evidenzia che“Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente etassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve esserearticolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dallacitata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi,prevalendo sul dato della formale indicazione delle norme violate e delvizio dedotto, il contenuto sostanziale del ricorso (Cass. 10862/2018;Cass. 24247/2016; Cass. 4036/2014). 2 La configurazione formale dellarubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizionedelle ragioni della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (Cass. 14026/2012).” (Cass. n.5981/2020, nonché, tra le altre, Cass. S.U. n. 17931/2013).Numero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/20262.1 Ciò posto, il motivo è fondato.Va preliminarmente rilevato che la regolamentazione delle spese di litenel processo tributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 deld.P.R. n. 546/1992, i cui primi due commi, nella formulazione applicabileratione temporis al caso di specie, prevedono che:“1. La partesoccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sonoliquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto incaso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionaliragioni che devono essere espressamente motivate.” (previsionequest’ultima contenuta anche nell’art. 92 c.p.c., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nei limitidell’ampliamento operato dalla sentenza n. 77/2018 della CorteCostituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normanella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spesetra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Numero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/2026Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui alcomma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale,sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi chela giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025).A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazionel'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U., n. 8053/2014;Cass. Sez. U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza - laddove esoneraentrambe le parti convenute dalle spese di lite sul presuppostodell’assenza di responsabilità dell’Ente impositore per l’omessa notificadella cartella, ritenuta invece imputabile alla sola Ader, sulla qualeNumero registro generale 8774/2024Numero sezionale 2339/2026Numero di raccolta generale 15288/2026Data pubblicazione 20/05/2026vengono inoltre fatte ricadere le conseguenze di una sceltaprocessualmente neutra quale la contumacia (Cass. n. 8273/2024) -risulta del tutto illogica ed incoerente, in quanto finisce per giustificarel’esonero dalle spese di lite persino della parte ritenuta responsabiledell’accoglimento della domanda della contribuente.Trattasi pertanto di motivazione non rispettosa del cd “minimocostituzionale”, dalla cui violazione discende la nullità della sentenzaimpugnata (Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014), chedetermina l’assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura ed impone larivalutazione integrale della statuizione sulle spese di lite.La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, ancheper la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/3/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto