CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) mentre ha rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale per il delitto di truffa capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto secondo giurisprudenza costante di questa corte la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale — come avvenuto nella specie—, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848 - 02); Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, si sostanzia in deduzione generiche prive di reale confronto argomentativo con le specifiche ragioni della decisione (cfr. pagg. 5 e 6); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione in riferimento alle risultanze emergenti di compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti o di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.