CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti; esaminati l'ordinanza impugnata e il ricorso, proposto, per il tramite del difensore, da Francesco COLACI; RILEVATO che il giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che la significativa distanza temporale intercorrente tra i fatti di rapina di cui alle imputazioni (commessi nel 2014 e nel 2016) e il carattere estemporaneo del secondo episodio delittuoso costituiscono indici inconciliabili, sul piano logico, con l'invocata sussistenza di un identico disegno criminoso, rivelando essi, piuttosto, la tendenza a realizzare un programma di vita improntato al crimine, dal quale poter trarre il proprio quotidiano sostentamento; CONSIDERATO di contro, che le censure del ricorrente, si limitano, nella sostanza, a una mera rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dalla Corte distrettuale, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità; RITENUTO pertanto, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]