CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 41039/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXX letta la memoria depositata dalla parte civile costituita; ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per la ritenuta insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa a fornire prova del contributo concorsuale della ricorrente nei reati a costei addebitati, non solo è totalmente generico in assenza di confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello, ma è anche non consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese, limitandosi in concreto il ricorrente a proporre in modo generico una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede; ritenuto che lo stesso motivo è altresì manifestamente infondato, attesa la valutazione resa dalla Corte di appello quanto alla credibilità della persona offesa, puntualmente ricostruita dalla Corte di appello in assenza di aporie e con motivazione esente da manifeste illogicità, sicché le dichiarazioni rese sono state poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01); rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale nel quale sono coinvolte persone vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.