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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 40774/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 febbraio 2021, il G.I.P. presso il tribunale di Avezzano, applicava su concorde istanza delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi sei di reclusione perché colpevole di detenzione illecita di stupefacente, ricettazione di arma ed altro. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la corte di appello di L'Aquila deducendo violazione di legge in relazione all'art. 235 cod.pen. per avere il giudice del patteggiamento omesso di applicare la misura di sicurezza personale dell'espulsione dello straniero dal territorio italiano scontata la pena principale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'omessa pronuncia di espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del

4. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'art.448, comma 2-bis cod.proc.pen. consente il ricorso solo nel caso di applicazione dì misura di sicurezza illegale e non anche nel caso di omessa pronuncia sulla stessa; ed in motivazione, la Corte ha precisato che avverso l'omessa applicazione della misura di sicurezza è consentito l'appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 9434 del 29/01/2019, Rv. 275679).

Principio già affermato in altra sentenza secondo cui la sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all'illegalità della misura applicata, ferma restando la possibilità per il pubblico ministero di richiedere successivamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della misura. (Sez. 3, n. 10954 del 17/01/2019, Rv. 275840).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta per motivi non consentiti e va pertanto dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 2 novembre 2021 IL CONSIGLIERE - t 19413Z0 1A/ [OSCURATO:PERSONA] Dott.

DA'nenico Gallo e s7'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 febbraio 2021, il G.I.P. presso il tribunale di Avezzano, applicava su concorde istanza delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due mesi sei di reclusione perché colpevole di detenzione illecita di stupefacente, ricettazione di arma ed altro. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la corte di appello di L'Aquila deducendo violazione di legge in relazione all'art. 235 cod.pen. per avere il giudice del patteggiamento omesso di applicare la misura di sicurezza personale dell'espulsione dello straniero dal territorio italiano scontata la pena principale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di cassazione in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'omessa pronuncia di espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del 4. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'art.448, comma 2-bis cod.proc.pen. consente il ricorso solo nel caso di applicazione dì misura di sicurezza illegale e non anche nel caso di omessa pronuncia sulla stessa; ed in motivazione, la Corte ha precisato che avverso l'omessa applicazione della misura di sicurezza è consentito l'appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 9434 del 29/01/2019, Rv. 275679). Principio già affermato in altra sentenza secondo cui la sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all'illegalità della misura applicata, ferma restando la possibilità per il pubblico ministero di richiedere successivamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della misura. (Sez. 3, n. 10954 del 17/01/2019, Rv. 275840). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta per motivi non consentiti e va pertanto dichiarata inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2 novembre 2021 IL CONSIGLIERE - t 19413Z0 1A/ [OSCURATO:PERSONA] Dott. DA'nenico Gallo e s7'
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