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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10514/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21215/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – e contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore. –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 452/2017, depositata in data 9 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2010 Rilevato che:

1. A seguito del succedersi di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il contribuente dalla [OSCURATO:PERSONA] per proprie esigenze lavorative non transitorie (con pregiudizio economico dello stesso), il ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Viterbo per ottenere non solo una declaratoria d’illegittimità della condotta amministrativa, ma anche, per l’effetto, la condanna della detta [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno cagionatogli dalla precarietà dell’occupazione lavorativa.

Il tribunale di Viterbo, sezione Lavoro, accoglieva in parte la domanda del ricorrente e condannava il Ministero, per via della propria condotta illegittima, al risarcimento del danno.

Quest’ultimo, tuttavia, tratteneva dalla somma dovuta al contribuente una ritenuta ai fini IRPEF, che versava all’Agenzia delle Entrate nella qualità di sostituto d’imposta.

Il contribuente, conseguentemente, riceveva un importo inferiore a quello determinato dal giudice adito; inoltrava così istanza di mediazione, alla quale l’ufficio si opponeva con il diniego di rimborso n. prot. 36850.

2. Avverso il detto diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Viterbo.

3. La C.t.p., con sentenza n. 1162/04/2015, rigettava il ricorso del contribuente, confermando l’atto impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; l’Ufficio si costituiva contestando i motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 452/2017, depositata in data 9 febbraio 2017, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Ufficio ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 25280 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rimessa alla sezione tributaria dalla sezione sesta.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 per la quale entrambe leparti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso così rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – natura dell’erogazione tassata» la ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata sia stata ritenuta corretto l’assoggettamento a tassazione - non solo delle somme riconosciute a titolo di differenza retributiva ma anche – degli importi erogati in sostituzione della mancata conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, somme destinate evidentemente a ristorare unicamente il disagio provocato al lavoratore da un’occupazione instabile nel tempo nei luoghi.

2. Va premesso che, con provvedimento n. 16897/2019 di prot., espressamente adottato nei confronti delcontribuente [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterbo, preso atto che la Corte di Cassazione, su contenziosi dello stesso tipo, si era sistematicamente pronunciata in senso sfavorevole all’amministrazione finanziaria, disponeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso e la conseguente convalida del rimborso con trasmissione degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] per le attività di competenza.

3. Pertanto, dato atto del deposito, da un lato, del provvedimento di annullamento dell’atto impositivo in autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, della richiesta di cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

In considerazione della richiesta della refusione delle spese di lite del contribuente con istanza di distrazione, le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell’aver l’Agenzia rimeditato la pretesa impositiva nella sua interezza.

3.1. Invero, il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti, ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, necessario ed imprescindibile “veicolo di accesso” per la valutazione ad opera dell’organo giudicante, il cui sindacato investe direttamente la legittimità dell’atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente.

Ne deriva che il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere: la prosecuzione del giudizio e l’adozione della pronuncia giudiziale invocata con il ricorso non potrebbe infatti comportare alcun risultato utile per il contribuente, in ragione dell’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento negativo dell’illegittimità della pretesa erariale o di insussistenza del debito fiscale, dovendo la volontà impositiva dell’Amministrazione finanziaria emergere mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria (Cass. Sez.

U. 04/01/1993, n. 8)

3.2. Per il medesimo indirizzo nomofilattico, con specifico riferimento al processo di legittimità, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale (ma ciò analogamente vale anche, come nella specie, per l’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso nelle more del giudizio), va dichiarata con provvedimento che operi alla stregua della cassazione senza rinvio, in quanto il venire meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533).

3.3. In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere.

4. In considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, le spese dei gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Ufficio per il principio della soccombenza virtuale; la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità (richiesta in memoria dall’Agenzia), non è giustificata dall’esiguo valore della causa; infatti, come chiarito da questa Corte (cfr. ex multis Cass.04/04/2018, n. 8346), dato che l’importo delle spese è prossimo all’entità del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, detta compensazione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa e in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della materia del contendere.

Compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.875,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso for

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21215/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – e contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore. –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 452/2017, depositata in data 9 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2010 Rilevato che: 1. A seguito del succedersi di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il contribuente dalla [OSCURATO:PERSONA] per proprie esigenze lavorative non transitorie (con pregiudizio economico dello stesso), il ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Viterbo per ottenere non solo una declaratoria d’illegittimità della condotta amministrativa, ma anche, per l’effetto, la condanna della detta [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno cagionatogli dalla precarietà dell’occupazione lavorativa. Il tribunale di Viterbo, sezione Lavoro, accoglieva in parte la domanda del ricorrente e condannava il Ministero, per via della propria condotta illegittima, al risarcimento del danno. Quest’ultimo, tuttavia, tratteneva dalla somma dovuta al contribuente una ritenuta ai fini IRPEF, che versava all’Agenzia delle Entrate nella qualità di sostituto d’imposta. Il contribuente, conseguentemente, riceveva un importo inferiore a quello determinato dal giudice adito; inoltrava così istanza di mediazione, alla quale l’ufficio si opponeva con il diniego di rimborso n. prot. 36850. 2. Avverso il detto diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Viterbo. 3. La C.t.p., con sentenza n. 1162/04/2015, rigettava il ricorso del contribuente, confermando l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; l’Ufficio si costituiva contestando i motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 452/2017, depositata in data 9 febbraio 2017, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Ufficio ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 25280 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rimessa alla sezione tributaria dalla sezione sesta. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 per la quale entrambe leparti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso così rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – natura dell’erogazione tassata» la ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata sia stata ritenuta corretto l’assoggettamento a tassazione - non solo delle somme riconosciute a titolo di differenza retributiva ma anche – degli importi erogati in sostituzione della mancata conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, somme destinate evidentemente a ristorare unicamente il disagio provocato al lavoratore da un’occupazione instabile nel tempo nei luoghi. 2. Va premesso che, con provvedimento n. 16897/2019 di prot., espressamente adottato nei confronti delcontribuente [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterbo, preso atto che la Corte di Cassazione, su contenziosi dello stesso tipo, si era sistematicamente pronunciata in senso sfavorevole all’amministrazione finanziaria, disponeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso e la conseguente convalida del rimborso con trasmissione degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] per le attività di competenza. 3. Pertanto, dato atto del deposito, da un lato, del provvedimento di annullamento dell’atto impositivo in autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, della richiesta di cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. In considerazione della richiesta della refusione delle spese di lite del contribuente con istanza di distrazione, le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell’aver l’Agenzia rimeditato la pretesa impositiva nella sua interezza. 3.1. Invero, il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti, ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, necessario ed imprescindibile “veicolo di accesso” per la valutazione ad opera dell’organo giudicante, il cui sindacato investe direttamente la legittimità dell’atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente. Ne deriva che il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere: la prosecuzione del giudizio e l’adozione della pronuncia giudiziale invocata con il ricorso non potrebbe infatti comportare alcun risultato utile per il contribuente, in ragione dell’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento negativo dell’illegittimità della pretesa erariale o di insussistenza del debito fiscale, dovendo la volontà impositiva dell’Amministrazione finanziaria emergere mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria (Cass. Sez. U. 04/01/1993, n. 8) 3.2. Per il medesimo indirizzo nomofilattico, con specifico riferimento al processo di legittimità, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale (ma ciò analogamente vale anche, come nella specie, per l’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso nelle more del giudizio), va dichiarata con provvedimento che operi alla stregua della cassazione senza rinvio, in quanto il venire meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533). 3.3. In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. 4. In considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, le spese dei gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Ufficio per il principio della soccombenza virtuale; la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità (richiesta in memoria dall’Agenzia), non è giustificata dall’esiguo valore della causa; infatti, come chiarito da questa Corte (cfr. ex multis Cass.04/04/2018, n. 8346), dato che l’importo delle spese è prossimo all’entità del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, detta compensazione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa e in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della materia del contendere. Compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.875,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso for
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