CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39841/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione al delitto di truffa contestato; letta la memoria a firma dell'Avv.F. Teti che chiede l'assegnazione del fascicolo alla Sezione ordinaria; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'attendibilità della persona offesa e si denunzia l'asserita pretermissione di rilievi difensivi sul punto, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ( pag. 5 e segg.) ha ribadito il giudizio di attendibilità della p.o. con motivazione congrua, dando conto dell'infondatezza del gravame difensivo ed illustrando i riscontri di natura documentale acquisiti in atti; la difesa non si rapporta all'integrale compendio acquisito, attestando le proprie censure su asserite discrepanze tra i contenuti del contratto di consulenza e le dichiarazioni della p.o., delle quali ha omesso di chiarire la decisività e l'incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]