CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 08644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA) dato a.yyjso-afte—parti A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio di motivazione a causa della errata qualificazione giuridica del fatto, conseguente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., stante la detenzione di meno di 20 grammi lordi di cocaina e la disponibilità della somma di meno di 40 euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Mediante l'unico motivo di ricorso non è stata, in realtà, denunciata una errata qualificazione giuridica del fatto contestato (che consentirebbe di ricorrere per cassazione , anche nei confronti di sentenze di applicazione di pena), che ricorre quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971), bensì è stato prospettato un errore valutativo, in ordine alla mancata applicazione di una circostanza attenuante, che non risulta neppure evidente dal testo del provvedimento impugnato, da cui risulta solo che il ricorrente deteneva complessivamente circa 20 grammi di cocaina, dunque non certamente una errata qualificazione giuridica del fatto nel senso anzidetto, con la conseguente inammissibilità della censura.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere e