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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16558/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi ORSI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto con il quale il Tribunale di Milano gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di un anno, avendolo ritenuto soggetto pericoloso rientrante nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento del decreto per violazione di legge (art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011), in relazione alla competenza territoriale.

La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del Tribunale, ha erroneamente considerato, ai fini della individuazione dell'autorità giudiziaria competente, il "luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità", prescindendo dalla sua dimora.

Così opinando, il decreto impugnato si è posto in contrasto con quanto disposto dal citato articolo, che individua la competenza del Tribunale distrettuale con riferimento al territorio nel quale la persona dimora, che nel caso di specie è quello di Asti, risiedendo poi l'imputato in provincia di Novara, cosicché la competenza appartiene al Tribunale di Torino.

In ogni caso, anche nel caso in cui si intendesse il "luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità" quello rilevante per radicare la competenza territoriale, con motivazione manifestamente illogica i giudici hanno individuato nel territorio milanese quello rilevante per la deroga al criterio della dimora, quando lo stesso Tribunale aveva fatto riferimento a condotte illecite commesse "sul territorio nazionale quantomeno nell'area geografica del nord".

La Corte di appello, poi, richiamato il principio di diritto secondo il quale, nel caso in cui le manifestazioni di pericolosità si manifestino in luoghi diversi, occorre avere riguardo alle condotte "di maggiore spessore e rilevanza", ha però confermato la correttezza della individuazione della competenza per territorio in capo all'autorità giudiziaria milanese "in ragione della più recente condotta delittuosa rivelatrice di pericolosità sociale", tenuta dal proposto in provincia di Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sia la competenza funzionale, diretta a individuare gli organi che possono promuovere il procedimento di prevenzione, personale e patrimoniale, sia quella territoriale, diretta ad individuare il Tribunale competente a decidere sulla proposta, «ruotano intorno alla nozione di dimora del proposto che, tuttavia, a differenza di quanto ritiene la difesa del ricorrente, non riproduce la nozione civilistica ma va piuttosto correlata alla funzione dell'intervento giurisdizionale, che è quella di arginare la pericolosità del soggetto lì dove la stessa viene a manifestarsi» (così, di recente, Sez. 6, n. 17850 del 27/05/2020, Reinard, Rv. 279027; in senso conforme v., ad es., Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270972, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 1, n. 13397 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280902, secondo la quale tale conclusione «muove dalla necessità di evitare scissioni tra il luogo di celebrazione del procedimento e quello in cui si è manifestata con maggiore frequenza e intensità la pericolosità del soggetto proposto»).

Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento di prevenzione la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti (cfr. Sez.

U, n. 13 del 03/07/1996, Simonelli, Rv 205259 e Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260245), precisando anche che, qualora le manifestazioni di pericolosità siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, il Tribunale deve essere individuato facendo riferimento alle condotte qualificate che appaiano di maggiore spessore e rilevanza.

La più recente fra le due sentenze delle Sezioni Unite ha rimarcato che tale verifica, tenuto conto della specifica peculiarità del procedimento di prevenzione non può prescindere dal dato dell'attualità della pericolosità del proposto, cosicché il rinvio alla collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità non può essere oggetto di una verifica statica ma, piuttosto, deve essere colta in una prospettiva dinamica caratterizzata dal fondamentale criterio dell'attualità della pericolosità (in senso conforme, di recente, v.

Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019, Frisina, Rv. 276424).

Correttamente, pertanto, i giudici di merito, ai fini della individuazione della competenza per territorio nel distretto di Milano, hanno valorizzato i luoghi ove il proposto ha commesso i reati più gravi e recenti.

La motivazione circa la localizzazione delle manifestazioni di pericolosità, pertanto, è intrinsecamente logica e coerente e non è comunque in questa sede censurabile, posto che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. (lamentata dal ricorrente), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279453; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

3. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi ORSI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto con il quale il Tribunale di Milano gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di un anno, avendolo ritenuto soggetto pericoloso rientrante nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento del decreto per violazione di legge (art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011), in relazione alla competenza territoriale. La Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del Tribunale, ha erroneamente considerato, ai fini della individuazione dell'autorità giudiziaria competente, il "luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità", prescindendo dalla sua dimora. Così opinando, il decreto impugnato si è posto in contrasto con quanto disposto dal citato articolo, che individua la competenza del Tribunale distrettuale con riferimento al territorio nel quale la persona dimora, che nel caso di specie è quello di Asti, risiedendo poi l'imputato in provincia di Novara, cosicché la competenza appartiene al Tribunale di Torino. In ogni caso, anche nel caso in cui si intendesse il "luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità" quello rilevante per radicare la competenza territoriale, con motivazione manifestamente illogica i giudici hanno individuato nel territorio milanese quello rilevante per la deroga al criterio della dimora, quando lo stesso Tribunale aveva fatto riferimento a condotte illecite commesse "sul territorio nazionale quantomeno nell'area geografica del nord". La Corte di appello, poi, richiamato il principio di diritto secondo il quale, nel caso in cui le manifestazioni di pericolosità si manifestino in luoghi diversi, occorre avere riguardo alle condotte "di maggiore spessore e rilevanza", ha però confermato la correttezza della individuazione della competenza per territorio in capo all'autorità giudiziaria milanese "in ragione della più recente condotta delittuosa rivelatrice di pericolosità sociale", tenuta dal proposto in provincia di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sia la competenza funzionale, diretta a individuare gli organi che possono promuovere il procedimento di prevenzione, personale e patrimoniale, sia quella territoriale, diretta ad individuare il Tribunale competente a decidere sulla proposta, «ruotano intorno alla nozione di dimora del proposto che, tuttavia, a differenza di quanto ritiene la difesa del ricorrente, non riproduce la nozione civilistica ma va piuttosto correlata alla funzione dell'intervento giurisdizionale, che è quella di arginare la pericolosità del soggetto lì dove la stessa viene a manifestarsi» (così, di recente, Sez. 6, n. 17850 del 27/05/2020, Reinard, Rv. 279027; in senso conforme v., ad es., Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270972, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 1, n. 13397 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280902, secondo la quale tale conclusione «muove dalla necessità di evitare scissioni tra il luogo di celebrazione del procedimento e quello in cui si è manifestata con maggiore frequenza e intensità la pericolosità del soggetto proposto»). Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento di prevenzione la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti (cfr. Sez. U, n. 13 del 03/07/1996, Simonelli, Rv 205259 e Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260245), precisando anche che, qualora le manifestazioni di pericolosità siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, il Tribunale deve essere individuato facendo riferimento alle condotte qualificate che appaiano di maggiore spessore e rilevanza. La più recente fra le due sentenze delle Sezioni Unite ha rimarcato che tale verifica, tenuto conto della specifica peculiarità del procedimento di prevenzione non può prescindere dal dato dell'attualità della pericolosità del proposto, cosicché il rinvio alla collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità non può essere oggetto di una verifica statica ma, piuttosto, deve essere colta in una prospettiva dinamica caratterizzata dal fondamentale criterio dell'attualità della pericolosità (in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019, Frisina, Rv. 276424). Correttamente, pertanto, i giudici di merito, ai fini della individuazione della competenza per territorio nel distretto di Milano, hanno valorizzato i luoghi ove il proposto ha commesso i reati più gravi e recenti. La motivazione circa la localizzazione delle manifestazioni di pericolosità, pertanto, è intrinsecamente logica e coerente e non è comunque in questa sede censurabile, posto che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. (lamentata dal ricorrente), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279453; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 3. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini A [OSCURATO:PERSONA]
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