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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42492/2021

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA]' Enrico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) FERRARO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) CILIBERTO Federico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/01/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]') e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per CILIBERTO), che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha - per quanto qui specificamente rileva - confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 30/05/2019, con la quale GALLIANI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' Enrico, FERRARO [OSCURATO:PERSONA] e CILIBERTO Federico erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata in danno di MOSCATO Giuseppe, loro ascritto in concorso anche con MORABITO Giuseppe (separatamente giudicato).

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA]', a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, desunta dalla contiguità del MORABITO alla 'ndrangheta ma senza tener conto delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di non essere stato a conoscenza, al momento dell'incontro, di tali collegamenti; si evidenzia inoltre che la frase minatoria "tu non sai chi sono io" non era riferita al contesto dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né alla presunta dazione della somma di Euro

7.000. In ogni caso, la Corte non aveva chiarito in cosa fosse consistito il metodo mafioso, che del resto non poteva essere ravvisato nell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Si censura il mancato rilievo attribuito alla condotta truffaldina del MOSCATO che aveva ingannato il ricorrente e la GALLIANI, sottolineando che l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato organizzato dal ricorrente ma dalla GALLIANI e dallo SCATTOLIN, avendo egli solo presenziato ma senza partecipare alle percosse in danno del MOSCATO.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle attenuanti generiche.

Si deduce che erroneamente la Corte d'Appello ha affermato che tali attenuanti erano state già concesse al [OSCURATO:PERSONA]' con giudizio di equivalenza, in quanto il primo giudice non le aveva applicate.

A sostegno della concedibilità, si evidenzia - oltre all'incensuratezza e alle condizioni personali - che il ricorrente non aveva condiviso le iniziative della GALLIANI di ricorrere a metodi di convincimento ancora più pressanti, non aveva partecipato all'aggressione dalla quale si era anzi allontanato, né aveva dato seguito alle richieste del MORABITO di informazioni sul MOSCATO

3. Ricorre per cassazione il CILIBERTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

Si censura la sentenza per non aver tenuto conto delle dichiarazioni del MOSCATO, che solo dopo l'incontro in cui aveva subito le percosse aveva appreso dalla GALLIANI che il "MORABITO era un mafioso", e della conseguente irrilevanza della frase "non sai chi sono io".

Si deduce, in altri termini, l'insussistenza di un effettivo ricorso al metodo mafioso nell'episodio contestato, anche perché mai il MORABITO aveva fatto riferimento con la persona offesa alla sua appartenenza alla ‘ndrangheta.

Si evidenzia ancora che il ricorrente si era limitato ad accompagnare il MORABITO all'incontro con la persona offesa, e non aveva avuto altri contatti con quest'ultima né era a conoscenza dei colloqui intervenuti tra la GALLIANI ed il MOSCATO.

3.2. Violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena.

Si deduce l'erroneità del calcolo operato dalla Corte territoriale, che avrebbe portato a risultati più favorevoli ove l'aumento per l'aggravante avesse preceduto la diminuzione per le attenuanti generiche.

4. Ricorre per cassazione il FERRARO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione all'affermazione di penale responsabilità.

Si deduce l'assenza di riscontri all'affermazione del CILIBERTO, durante un colloquio intercettato con NOVELLA Edoardo, secondo cui egli aveva assistito alla dazione dei 7000 Euro dal MOSCATO al MORABITO, sottolineando al riguardo che la vicinanza tra il CILIBERTO ed il MOSCATO, quanto meno durante l'incontro con il MORABITO, era stata esclusa dalle risultanze investigative (tabulati, localizzazioni, intercettazioni ambientali).

Al riguardo, si lamenta il silenzio motivazionale sui rilievi formulati con riferimento a tali risultanze, dettagliatamente ripercorse del ricorrente secondo cui la presenza del MORABITO in data 27/01/2017, nel luogo ([OSCURATO:PERSONA]) dove secondo il MOSCATO vi sarebbe stata la consegna del danaro, era collocabile solo tra le 10 e le 11, un arco temporale in cui peraltro il CILIBERTO non era con il MORABITO (i due erano stati insieme tra le 14.30 e le 15.30), mentre la richiesta formulata al ricorrente da MORANO Debora, di dire al MORABITO di accendere il cellulare, risaliva alle ore 13 circa.

Il ricorrente rileva poi l'assenza di riscontri al giudizio della Corte d'Appello secondo cui le dichiarazioni del CILIBERTO in aula erano inveritiere: sul punto, richiama una intercettazione ambientale in cui il MORABITO, parlando con la GALLIANI ed avendo accanto il CILIBERTO, aveva parlato di un bonifico (questa era la fonte da cui il CILIBERTO aveva appreso della consegna del danaro).

Il ricorrente analizza gli elementi acquisiti sui rapporti tra il ricorrente, la GALLIANI il MORABITO, idonei a far escludere che il CILIBERTO avesse assistito alla dazione di danaro, e a far ritenere che il MORABITO gli avesse al più parlato di un bonifico.

Il ricorso si diffonde poi nell'analisi di altre risultanze ritenute idonee a dimostrare l'inattendibilità del "truffatore" MOSCATO, che non poteva certo essere stato intimidito avendo dichiarato al P.M. di aver dato al MORABITO, per l'appuntamento, un indirizzo "farlocco": così come era documentalmente smentita, dai tabulati, la sua affermazione di non aver mai avuto contatti con il MORABITO, avendo con lui "fatto affari" nei mesi precedenti l'incontro in contestazione.

Il ricorrente evidenzia poi l'assenza di concreti elementi per ritenere configurabile un concorso del FERRARO nei fatti del 20 luglio, sottolineando altresì l'assenza di elementi dimostrativi del fatto • che l'intento della GALLIANI di coinvolgere il ricorrente abbia avuto un qualche seguito.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un concorso del FERRARO nell'estorsione anche quanto all'elemento psicologico del reato.

Si censura il silenzio motivazionale sulle censure sviluppate in appello quanto alla sussistenza di un ingiusto profitto (ritenuto dai giudici di merito a livello meramente congetturale), e al carattere del tutto neutro della presenza del FERRARO all'incontro del 20 gennaio, del tutto ignaro delle vicende sottostanti.

4.3. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

Si censura il mancato apprezzamento della condotta processuale del FERRARO e della sua estraneità a tutte le vicende successive al 20 gennaio, e si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute ad altri imputati con precedenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorsi riguardano la decisione con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]', del CILIBERTO e del FERRARO (oltre che di GALLIANI [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente), in relazione al concorso - anche con MORABITO Giuseppe, separatamente giudicato - nel delitto di estorsione in danno di MOSCATO Giuseppe, aggravato dall'aver agito in più persone riunite e dal metodo mafioso.

Nell'esame dei motivi di impugnazione, si prenderanno le mosse dai ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA]' e CILIBERTO, i quali — a differenza del FERRARO - non hanno inteso mettere in discussione l'affermazione di penale responsabilità, formulando censure in ordine solo in ordine agli elementi circostanziali e al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]' è fondato limitatamente al motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche.

2.1. Il primo motivo, avente ad oggetto l'aggravante del c.d. metodo mafioso, è manifestamente infondato, oltre che, per alcuni aspetti, privo delle necessarie connotazioni di specificità.

Ritiene invero il Collegio che la Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, abbia fatto buon governo del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).

Nel trattare la posizione della GALLIANI (con argomenti successivamente richiamati anche a proposito del [OSCURATO:PERSONA]': cfr. pag. 10), la Corte d'Appello ha invero posto in evidenza (pag. 7) che l'intera vicenda, culminata con la consumazione del delitto, era stata connotata da modalità mafiose.

Al riguardo, si è fatto riferimento all'organizzazione, da parte della GALLIANI e del ricorrente, di una vera e propria "spedizione punitiva" ai danni del MOSCATO (che aveva tergiversato sulle richieste di consegna del danaro fiduciariamente affidatogli per conto di un loro cliente, interessato al rientro in Italia previo transito su conti esteri).

Una spedizione finalizzata a piegare la resistenza del MOSCATO, che aveva visto la partecipazione del MORABITO e (convocati ad horas da quest'ultimo) del FERRARO e del CILIBERTO, ovvero di soggetti — quanto meno i primi due, non a caso definiti dalla GALLIANI "gente mia" - saldamente inseriti nell'ambiente criminale ‘ndranghetistico, ed era stata connotata dal ricorso, da parte del MORABITO, a modalità del tutto significative ai fini che qui interessano, non certo limitate alla frase "tu non sai chi sono io": frase da porre in correlazione non solo alle minacce e alle percosse subite nell'occasione dal MOSCATO, ma anche al fatto che il MORABITO aveva rivendicato su di sé la titolarità del credito, pur in presenza della GALLIANI e del [OSCURATO:PERSONA]' (ovvero dei soggetti che fino a quel momento erano stati gli interlocutori della persona offesa).

Va poi evidenziato che il ricorrente evita di confrontarsi con le ulteriori minacce reiteratamente rivolte al MOSCATO dal MORABITO, nei giorni successivi all'incontro cui si è accennato, sempre al fine di costringere la persona offesa a versare il danaro (obiettivo raggiunto nella misura di 7.000 Euro): minacce certamente anch'esse rilevanti ai fini che qui interessano, che la persona offesa ha subito dopo essere stata informata, dalla GALLIANI, del fatto che il MORABITO "era un mafioso" e non era quindi possibile scherzare con lui (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata e pag. 34 della sentenza di primo grado.

Sulla contiguità alla 'ndrangheta del MORABITO, cfr. l'ampia esposizione introduttiva contenuta alle pagg. 3 ss. del Tribunale).

Nessun dubbio può poi porsi sulla piena consapevolezza, in capo al ricorrente, delle peculiari connotazioni dell'attività estorsiva posta in essere (pur essendo sufficiente, attesa la natura oggettiva dell'aggravante che qui rileva, la mera ignoranza dovuta a colpa).

In proposito, vengono in rilievo non solo le conversazioni preparatorie con la GALLIANI in cui il ricorrente la incita a minacciare il MOSCATO e a chiamare "il dottore" (appellativo che in altre conversazioni aveva identificato proprio il MORABITO: cfr. pag. 9), ma anche la conversazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA]' ed il MORABITO, intercorsa pochi minuti dopo la "spedizione punitiva", nella quale quest'ultimo intima al ricorrente di farsi dare dal MOSCATO un documento di identità e di fotocopiarlo, all'ovvio fine di poterlo rintracciare in caso di inadempienza.

È superfluo sottolineare il rilievo di tale iniziativa del MORABITO (e della disponibilità palesata dal ricorrente) ai fini di una compiuta valutazione della metodologia complessivamente utilizzata nei confronti del MOSCATO.

2.2. Manifestamente infondata è anche la censura concernente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

Risulta invero assorbente, oltre che pienamente condivisibile, il rilievo della Corte d'Appello in ordine all'assoluta sproporzione tra l'atteggiamento evasivo del MOSCATO, dinanzi alle richieste di restituzione del danaro, e la "spedizione punitiva" di cui si è detto, organizzata dalla GALLIANI e dal [OSCURATO:PERSONA]' con il preciso intento di "convincere" la persona offesa ponendola di fronte a richieste e metodiche tipiche della criminalità organizzata.

2.3. E' invece fondata la residua doglianza, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Come osservato nel motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha affermato che al [OSCURATO:PERSONA]' le attenuanti generiche erano state già concesse, e che non sussistevano elementi per rivedere il giudizio di bilanciamento formulato dal primo giudice in termini di equivalenza (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

L'assunto della Corte territoriale è peraltro conseguente ad una svista, emergendo chiaramente, dalla sentenza di primo grado, che al [OSCURATO:PERSONA]' era stata concessa solo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 (il tenore del dispositivo e della motivazione è del tutto inequivoco: cfr. pagg. 51 e 52 della sentenza del Tribunale).

Deve conseguentemente disporsi l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per la valutazione della fondatezza della richiesta difensiva di applicazione delle attenuanti generiche, e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Va peraltro dichiarata irrevocabile, in questa sede, l'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]'.

3. Il ricorso del CILIBERTO è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, ed in parte generico, per le stesse ragioni evidenziate esaminando la corrispondente censura formulata dal [OSCURATO:PERSONA]', ed alle quali è quindi possibile fare integrale rinvio (cfr. supra, § 2.1.).

Anche il CILIBERTO prospetta una alternativa lettura, di chiara impronta minimalista, dell'episodio definito dalla Corte territoriale "spedizione punitiva", alla quale egli ha partecipato rispondendo ad una convocazione immediata del MORABITO, e portando con sé anche il FERRARO, come richiesto dal suo interlocutore ("ascolta, piglia il cugino vieni subito, ma scappando" "due minuti e siamo là").

Allo stesso modo, il ricorrente - come già si è visto a proposito del [OSCURATO:PERSONA]' - evita di confrontarsi con l'intero svolgimento dell'azione delittuosa, culminata nella dazione al MORABITO della somma di 7.000 Euro da parte del MOSCATO, all'esito di ulteriori pesanti minacce ricevute nella piena consapevolezza della caratura "mafiosa" del MORABITO e dei rischi connessi a "scherzare con lui" (cfr. le dichiarazioni della persona offesa riportate a pag. 8 della sentenza impugnata).

Nessun dubbio, anche in questo caso, può porsi in ordine alla piena consapevolezza delle connotazioni, riconducibili all'aggravante che qui rileva, della complessiva condotta posta in essere in danno del MOSCATO, emergendo anzi, dalle intercettazioni, la centralità della figura del CILIBERTO.

Viene in rilievo, in primo luogo, una conversazione con il MORABITO assolutamente indicativa dei rapporti con quest'ultimo (i due discutono dei rapporti della GALLIANI con esponenti di spicco della 'ndrangheta, valutandone criticamente i comportamenti che ella teneva in forza del fidanzamento di una con un appartenente alla famiglia MANCUSO: cfr. pagg. 12-13 della sentenza, in cui si precisa che, all'epoca, l'altra figlia della GALLIANI era fidanzata con il ricorrente).

In secondo luogo, assumono rilevanza le parole del CILIBERTO intercettate in altra conversazione (avuta con NOVELLA Edoardo, personaggio coinvolto nel procedimento per stupefacenti che aveva dato luogo all'attività captativa), che sono state concordemente considerate, dai giudici di merito, un affidabile riscontro alle dichiarazioni del MOSCATO relative alla dazione dei 7000 Euro (peraltro, mentre in tale colloquio aveva riferito al NOVELLA di aver personalmente assistito alla consegna, il CILIBERTO ha reso in sede di dichiarazioni spontanee una diversa versione - ritenuta inattendibile dai giudici di primo e secondo grado - secondo cui egli aveva appreso dal MORABITO della dazione, senza avervi assistito).

3.2. Per ciò che riguarda la residua censura, assume un rilievo assorbente il difetto di interesse del CILIBERTO a dolersi del trattamento sanzionatorio ricevuto, avendo egli beneficiato di un errore nella determinazione della pena contro il quale non è stata proposta impugnazione.

Si allude al fatto che il primo giudice ha compreso nel bilanciamento, definito con giudizio di equivalenza, anche l'aggravante del metodo mafioso, ed ha quindi operato sulla pena così individuata (nel minimo edittale) la riduzione per il rito abbreviato (cfr. pag. 51 della sentenza del Tribunale, con valutazione ritenuta congrua dalla Corte d'Appello).

È noto peraltro che l'aggravante in questione non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto alle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen., dovendo perciò procedersi all'aumento di pena conseguente alla sua applicazione e, all'esito, operare l'eventuale diminuzione per le attenuanti (cfr. art. 416-bis.1 cod. pen.; in argomento, si registra un recentissimo intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte - sent. 29/04/2021, ric.

Cena - la cui informazione provvisoria è del seguente tenore: "Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, debbono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" - se non ricorresse alcuna di dette circostanze").

È dunque evidente che la pena base stabilita per il delitto di ricettazione avrebbe dovuto essere aumentata in conseguenza dell'aggravante ad effetto speciale, e solo all'esito si sarebbe potuto e dovuto prendere in considerazione il giudizio di bilanciamento : il mancato aumento della pena rende il ricorso del CILIBERTO inammissibile per difetto di interesse.

4. Anche il ricorso del FERRARO è inammissibile.

4.1. Con riferimento al primo motivo, è opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il percorso argomentativo della sentenza impugnata - da valutare congiuntamente a quello tracciato dal primo giudice, in applicazione dei consolidati principi in tema di "doppia conforme" (cfr. ad es.

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - resiste alle censure prospettate dalla difesa.

La Corte d'Appello ha condiviso pienamente le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'avvenuta consumazione del reato di estorsione per effetto del versamento dal MOSCATO al MORABITO, alcuni giorni dopo l'incontro organizzato dalla GALLIANI e dal [OSCURATO:PERSONA]', della somma di Euro 7000.

A tali conclusioni i giudici di merito sono concordemente pervenuti sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e dell'elemento di riscontro costituito dalla già ricordata conversazione tra il CILIBERTO e il NOVELLA, nella quale il primo aveva riferito al secondo di aver personalmente assistito alla predetta dazione.

Altrettanto concorde è stata la valutazione del Tribunale e della Corte d'Appello in ordine alla maggiore attendibilità delle risultanze captative (essendo stato il CILIBERTO ignaro di essere intercettato al momento della conversazione con il NOVELLA, e non essendo emerse ragioni per le quali egli avrebbe dovuto mentire a quest'ultimo) rispetto alla versione resa dinanzi al G.i.p. (secondo cui egli aveva solo appreso della dazione dal MORABITO, senza avervi assistito): versione ritenuta funzionale ad evitare l'aggravamento della posizione dello stesso dichiarante e dei correi.

La Corte d'Appello ha altresì preso in considerazione le censure svolte dalla difesa FERRAR° in ordine a tale percorso ricostruttivo, volte a contestare - sulla scorta dell'analisi del traffico telefonico - che il CILIBERTO e il MORABITO fossero insieme il 20/01/2017 (ovvero il giorno della riferita consegna del danaro da parte del MOSCATO): censure disattese, per un verso, in forza del fatto che la mancanza di contatti tra il CILIBERTO e il MORABITO durante alcuni spostamenti non consentiva di escludere che essi fossero insieme.

Per altro verso, la Corte d'Appello ha attribuito decisiva rilevanza a due ulteriori circostanze: da un lato, il fatto che proprio quel giorno sia la GALLIANI sia la compagna del MORABITO avevano telefonato al CILIBERTO per mettersi in contatto con il MORABITO; dall'altro, l'avvenuta intercettazione di quest'ultimo mentre utilizzava l'utenza del CILIBERTO, per effettuare e ricevere alcune telefonate (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).

In tale quadro, che risulta intrinsecamente privo di contraddittorietà o illogicità manifesta, la diffusissima esposizione contenuta nel ricorso del FERRARO, pur prospettando formalmente un motivo di legittimità, si risolve in realtà nella censura del merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito, e nella riproposizione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (quella per cui sarebbe preferibile la dichiarazione resa in sede processuale dal CILIBERTO, rispetto a quanto da lui riferito al NOVELLA) il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

Né può essere condivisa la prospettazione di travisamenti in cui sarebbe asseritamente incorsa la Corte territoriale, dovendo trovare applicazione il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte che rende ammissibile la deduzione in limitate ipotesi, qui non ricorrenti (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155, secondo la quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti»).

4.2. Le censure veicolate con il secondo motivo sono manifestamente infondate.

Con riferimento alla configurabilità di un ingiusto profitto, deve osservarsi che la concorde ricostruzione dei giudici di merito in ordine alla illiceità dell'operazione estero su estero architettata dalla GALLIANI e dal [OSCURATO:PERSONA]', con il decisivo contributo del MOSCATO, è stata tutt'altro che congetturalmente desunta dalle risultanze captative (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, che riporta la descrizione fatta dal CILIBERTO al NOVELLA: "in poche parole questi 100.000,00 Euro dovevano fare il giro dei conti...sai per ripulirli e sono passati dai conti correnti di Puccio e non sono più usciti".

Ancora più esplicito è il giudizio del Tribunale, secondo cui - pag. 44 - la GALLIANI e il [OSCURATO:PERSONA]' si erano avvalsi del MOSCATO per una chiara operazione di riciclaggio, dalla quale tutti i soggetti coinvolti avrebbero ricavato un vantaggio economico, percependo una provvigione").

Quanto poi alle doglianze volte a contestare il coinvolgimento del FERRARO nell'estorsione, anche quanto all'elemento soggettivo, il ricorso appare privo della necessaria specificità, difettando un'adeguata correlazione, da un lato, con le più che eloquenti esternazioni della GALLIANI sia nella fase preparatoria dell'incontro con la persona offesa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata: "Beh mi fai organizzare a me? [OSCURATO:PERSONA] mio, Massimo mio, gente mia...capito? E dico ragazzi preparatevi, perché abbiamo questo problema, questo grosso problema"), sia nella fase esecutiva (cfr. pag. 12 della sentenza, in cui si riporta il colloquio della GALLIANI con il MORABITO, in cui la donna ricorda che "Massimo si metteva al posto tuo anzi voleva picchiarlo lui": circostanza pienamente in linea con il racconto della persona offesa).

D'altro lato, il pieno e consapevole coinvolgimento del FERRARO nell'intera vicenda emerge anche da altra conversazione, questa volta tra il ricorrente ed il MORABITO, in cui quest'ultimo espone al FERRARO le possibili modalità di intervento sul MOSCATO alternative all'intimidazione del 20 gennaio (cfr. pag. 13 della sentenza: "questo ancora prima di spaventarlo, dobbiamo convincerlo").

4.3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche quanto alle censure concernenti il trattamento sanzionatorio.

La Corte d'Appello ha condiviso la decisione del Tribunale di non concedere le attenuanti generiche, non ritenendo sussistere elementi a tal fine valorizzabili, e ha ritenuto congrua la determinazione della pena stabilita in primo grado avuto riguardo alla gravità del fatto, alla condotta concretamente assunta (cfr. quanto precedentemente osservato in ordine all'atteggiamento aggressivo assunto nei confronti del MOSCATO), e ai significativi precedenti a carico che avevano determinato l'irrogazione di pesanti pene detentive.

Si tratta di una motivazione ampiamente idonea a supportare le valutazioni operate, che il ricorrente ha contrastato con un riferimento totalmente generico al comportamento processuale e ad un'asserita estraneità alle vicende successive che appare, tra l'altro, smentita dalla già richiamata conversazione con il MORABITO, in cui il FERRARO si mette a disposizione per il recupero del danaro, eventualmente attraverso SCATOLINI Fabrizio, amico di MOSCATO (cfr. pag. 13, cit.).

5. Le considerazioni fin qui svolte nei confronti del CILIBERTO e del FERRARO impongono una declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, e la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' Enrico limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' Enrico e irrevocabile l'affermazione di pena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA]' Enrico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) FERRARO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) CILIBERTO Federico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/01/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]') e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per CILIBERTO), che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha - per quanto qui specificamente rileva - confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 30/05/2019, con la quale GALLIANI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' Enrico, FERRARO [OSCURATO:PERSONA] e CILIBERTO Federico erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata in danno di MOSCATO Giuseppe, loro ascritto in concorso anche con MORABITO Giuseppe (separatamente giudicato). 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA]', a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, desunta dalla contiguità del MORABITO alla 'ndrangheta ma senza tener conto delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di non essere stato a conoscenza, al momento dell'incontro, di tali collegamenti; si evidenzia inoltre che la frase minatoria "tu non sai chi sono io" non era riferita al contesto dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né alla presunta dazione della somma di Euro 7.000. In ogni caso, la Corte non aveva chiarito in cosa fosse consistito il metodo mafioso, che del resto non poteva essere ravvisato nell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Si censura il mancato rilievo attribuito alla condotta truffaldina del MOSCATO che aveva ingannato il ricorrente e la GALLIANI, sottolineando che l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato organizzato dal ricorrente ma dalla GALLIANI e dallo SCATTOLIN, avendo egli solo presenziato ma senza partecipare alle percosse in danno del MOSCATO. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle attenuanti generiche. Si deduce che erroneamente la Corte d'Appello ha affermato che tali attenuanti erano state già concesse al [OSCURATO:PERSONA]' con giudizio di equivalenza, in quanto il primo giudice non le aveva applicate. A sostegno della concedibilità, si evidenzia - oltre all'incensuratezza e alle condizioni personali - che il ricorrente non aveva condiviso le iniziative della GALLIANI di ricorrere a metodi di convincimento ancora più pressanti, non aveva partecipato all'aggressione dalla quale si era anzi allontanato, né aveva dato seguito alle richieste del MORABITO di informazioni sul MOSCATO 3. Ricorre per cassazione il CILIBERTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto delle dichiarazioni del MOSCATO, che solo dopo l'incontro in cui aveva subito le percosse aveva appreso dalla GALLIANI che il "MORABITO era un mafioso", e della conseguente irrilevanza della frase "non sai chi sono io". Si deduce, in altri termini, l'insussistenza di un effettivo ricorso al metodo mafioso nell'episodio contestato, anche perché mai il MORABITO aveva fatto riferimento con la persona offesa alla sua appartenenza alla ‘ndrangheta. Si evidenzia ancora che il ricorrente si era limitato ad accompagnare il MORABITO all'incontro con la persona offesa, e non aveva avuto altri contatti con quest'ultima né era a conoscenza dei colloqui intervenuti tra la GALLIANI ed il MOSCATO. 3.2. Violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena. Si deduce l'erroneità del calcolo operato dalla Corte territoriale, che avrebbe portato a risultati più favorevoli ove l'aumento per l'aggravante avesse preceduto la diminuzione per le attenuanti generiche. 4. Ricorre per cassazione il FERRARO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Si deduce l'assenza di riscontri all'affermazione del CILIBERTO, durante un colloquio intercettato con NOVELLA Edoardo, secondo cui egli aveva assistito alla dazione dei 7000 Euro dal MOSCATO al MORABITO, sottolineando al riguardo che la vicinanza tra il CILIBERTO ed il MOSCATO, quanto meno durante l'incontro con il MORABITO, era stata esclusa dalle risultanze investigative (tabulati, localizzazioni, intercettazioni ambientali). Al riguardo, si lamenta il silenzio motivazionale sui rilievi formulati con riferimento a tali risultanze, dettagliatamente ripercorse del ricorrente secondo cui la presenza del MORABITO in data 27/01/2017, nel luogo ([OSCURATO:PERSONA]) dove secondo il MOSCATO vi sarebbe stata la consegna del danaro, era collocabile solo tra le 10 e le 11, un arco temporale in cui peraltro il CILIBERTO non era con il MORABITO (i due erano stati insieme tra le 14.30 e le 15.30), mentre la richiesta formulata al ricorrente da MORANO Debora, di dire al MORABITO di accendere il cellulare, risaliva alle ore 13 circa. Il ricorrente rileva poi l'assenza di riscontri al giudizio della Corte d'Appello secondo cui le dichiarazioni del CILIBERTO in aula erano inveritiere: sul punto, richiama una intercettazione ambientale in cui il MORABITO, parlando con la GALLIANI ed avendo accanto il CILIBERTO, aveva parlato di un bonifico (questa era la fonte da cui il CILIBERTO aveva appreso della consegna del danaro). Il ricorrente analizza gli elementi acquisiti sui rapporti tra il ricorrente, la GALLIANI il MORABITO, idonei a far escludere che il CILIBERTO avesse assistito alla dazione di danaro, e a far ritenere che il MORABITO gli avesse al più parlato di un bonifico. Il ricorso si diffonde poi nell'analisi di altre risultanze ritenute idonee a dimostrare l'inattendibilità del "truffatore" MOSCATO, che non poteva certo essere stato intimidito avendo dichiarato al P.M. di aver dato al MORABITO, per l'appuntamento, un indirizzo "farlocco": così come era documentalmente smentita, dai tabulati, la sua affermazione di non aver mai avuto contatti con il MORABITO, avendo con lui "fatto affari" nei mesi precedenti l'incontro in contestazione. Il ricorrente evidenzia poi l'assenza di concreti elementi per ritenere configurabile un concorso del FERRARO nei fatti del 20 luglio, sottolineando altresì l'assenza di elementi dimostrativi del fatto • che l'intento della GALLIANI di coinvolgere il ricorrente abbia avuto un qualche seguito. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un concorso del FERRARO nell'estorsione anche quanto all'elemento psicologico del reato. Si censura il silenzio motivazionale sulle censure sviluppate in appello quanto alla sussistenza di un ingiusto profitto (ritenuto dai giudici di merito a livello meramente congetturale), e al carattere del tutto neutro della presenza del FERRARO all'incontro del 20 gennaio, del tutto ignaro delle vicende sottostanti. 4.3. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Si censura il mancato apprezzamento della condotta processuale del FERRARO e della sua estraneità a tutte le vicende successive al 20 gennaio, e si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute ad altri imputati con precedenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorsi riguardano la decisione con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]', del CILIBERTO e del FERRARO (oltre che di GALLIANI [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente), in relazione al concorso - anche con MORABITO Giuseppe, separatamente giudicato - nel delitto di estorsione in danno di MOSCATO Giuseppe, aggravato dall'aver agito in più persone riunite e dal metodo mafioso. Nell'esame dei motivi di impugnazione, si prenderanno le mosse dai ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA]' e CILIBERTO, i quali — a differenza del FERRARO - non hanno inteso mettere in discussione l'affermazione di penale responsabilità, formulando censure in ordine solo in ordine agli elementi circostanziali e al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]' è fondato limitatamente al motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche. 2.1. Il primo motivo, avente ad oggetto l'aggravante del c.d. metodo mafioso, è manifestamente infondato, oltre che, per alcuni aspetti, privo delle necessarie connotazioni di specificità. Ritiene invero il Collegio che la Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, abbia fatto buon governo del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190). Nel trattare la posizione della GALLIANI (con argomenti successivamente richiamati anche a proposito del [OSCURATO:PERSONA]': cfr. pag. 10), la Corte d'Appello ha invero posto in evidenza (pag. 7) che l'intera vicenda, culminata con la consumazione del delitto, era stata connotata da modalità mafiose. Al riguardo, si è fatto riferimento all'organizzazione, da parte della GALLIANI e del ricorrente, di una vera e propria "spedizione punitiva" ai danni del MOSCATO (che aveva tergiversato sulle richieste di consegna del danaro fiduciariamente affidatogli per conto di un loro cliente, interessato al rientro in Italia previo transito su conti esteri). Una spedizione finalizzata a piegare la resistenza del MOSCATO, che aveva visto la partecipazione del MORABITO e (convocati ad horas da quest'ultimo) del FERRARO e del CILIBERTO, ovvero di soggetti — quanto meno i primi due, non a caso definiti dalla GALLIANI "gente mia" - saldamente inseriti nell'ambiente criminale ‘ndranghetistico, ed era stata connotata dal ricorso, da parte del MORABITO, a modalità del tutto significative ai fini che qui interessano, non certo limitate alla frase "tu non sai chi sono io": frase da porre in correlazione non solo alle minacce e alle percosse subite nell'occasione dal MOSCATO, ma anche al fatto che il MORABITO aveva rivendicato su di sé la titolarità del credito, pur in presenza della GALLIANI e del [OSCURATO:PERSONA]' (ovvero dei soggetti che fino a quel momento erano stati gli interlocutori della persona offesa). Va poi evidenziato che il ricorrente evita di confrontarsi con le ulteriori minacce reiteratamente rivolte al MOSCATO dal MORABITO, nei giorni successivi all'incontro cui si è accennato, sempre al fine di costringere la persona offesa a versare il danaro (obiettivo raggiunto nella misura di 7.000 Euro): minacce certamente anch'esse rilevanti ai fini che qui interessano, che la persona offesa ha subito dopo essere stata informata, dalla GALLIANI, del fatto che il MORABITO "era un mafioso" e non era quindi possibile scherzare con lui (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata e pag. 34 della sentenza di primo grado. Sulla contiguità alla 'ndrangheta del MORABITO, cfr. l'ampia esposizione introduttiva contenuta alle pagg. 3 ss. del Tribunale). Nessun dubbio può poi porsi sulla piena consapevolezza, in capo al ricorrente, delle peculiari connotazioni dell'attività estorsiva posta in essere (pur essendo sufficiente, attesa la natura oggettiva dell'aggravante che qui rileva, la mera ignoranza dovuta a colpa). In proposito, vengono in rilievo non solo le conversazioni preparatorie con la GALLIANI in cui il ricorrente la incita a minacciare il MOSCATO e a chiamare "il dottore" (appellativo che in altre conversazioni aveva identificato proprio il MORABITO: cfr. pag. 9), ma anche la conversazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA]' ed il MORABITO, intercorsa pochi minuti dopo la "spedizione punitiva", nella quale quest'ultimo intima al ricorrente di farsi dare dal MOSCATO un documento di identità e di fotocopiarlo, all'ovvio fine di poterlo rintracciare in caso di inadempienza. È superfluo sottolineare il rilievo di tale iniziativa del MORABITO (e della disponibilità palesata dal ricorrente) ai fini di una compiuta valutazione della metodologia complessivamente utilizzata nei confronti del MOSCATO. 2.2. Manifestamente infondata è anche la censura concernente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. Risulta invero assorbente, oltre che pienamente condivisibile, il rilievo della Corte d'Appello in ordine all'assoluta sproporzione tra l'atteggiamento evasivo del MOSCATO, dinanzi alle richieste di restituzione del danaro, e la "spedizione punitiva" di cui si è detto, organizzata dalla GALLIANI e dal [OSCURATO:PERSONA]' con il preciso intento di "convincere" la persona offesa ponendola di fronte a richieste e metodiche tipiche della criminalità organizzata. 2.3. E' invece fondata la residua doglianza, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Come osservato nel motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha affermato che al [OSCURATO:PERSONA]' le attenuanti generiche erano state già concesse, e che non sussistevano elementi per rivedere il giudizio di bilanciamento formulato dal primo giudice in termini di equivalenza (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). L'assunto della Corte territoriale è peraltro conseguente ad una svista, emergendo chiaramente, dalla sentenza di primo grado, che al [OSCURATO:PERSONA]' era stata concessa solo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 (il tenore del dispositivo e della motivazione è del tutto inequivoco: cfr. pagg. 51 e 52 della sentenza del Tribunale). Deve conseguentemente disporsi l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per la valutazione della fondatezza della richiesta difensiva di applicazione delle attenuanti generiche, e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Va peraltro dichiarata irrevocabile, in questa sede, l'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]'. 3. Il ricorso del CILIBERTO è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, ed in parte generico, per le stesse ragioni evidenziate esaminando la corrispondente censura formulata dal [OSCURATO:PERSONA]', ed alle quali è quindi possibile fare integrale rinvio (cfr. supra, § 2.1.). Anche il CILIBERTO prospetta una alternativa lettura, di chiara impronta minimalista, dell'episodio definito dalla Corte territoriale "spedizione punitiva", alla quale egli ha partecipato rispondendo ad una convocazione immediata del MORABITO, e portando con sé anche il FERRARO, come richiesto dal suo interlocutore ("ascolta, piglia il cugino vieni subito, ma scappando" "due minuti e siamo là"). Allo stesso modo, il ricorrente - come già si è visto a proposito del [OSCURATO:PERSONA]' - evita di confrontarsi con l'intero svolgimento dell'azione delittuosa, culminata nella dazione al MORABITO della somma di 7.000 Euro da parte del MOSCATO, all'esito di ulteriori pesanti minacce ricevute nella piena consapevolezza della caratura "mafiosa" del MORABITO e dei rischi connessi a "scherzare con lui" (cfr. le dichiarazioni della persona offesa riportate a pag. 8 della sentenza impugnata). Nessun dubbio, anche in questo caso, può porsi in ordine alla piena consapevolezza delle connotazioni, riconducibili all'aggravante che qui rileva, della complessiva condotta posta in essere in danno del MOSCATO, emergendo anzi, dalle intercettazioni, la centralità della figura del CILIBERTO. Viene in rilievo, in primo luogo, una conversazione con il MORABITO assolutamente indicativa dei rapporti con quest'ultimo (i due discutono dei rapporti della GALLIANI con esponenti di spicco della 'ndrangheta, valutandone criticamente i comportamenti che ella teneva in forza del fidanzamento di una con un appartenente alla famiglia MANCUSO: cfr. pagg. 12-13 della sentenza, in cui si precisa che, all'epoca, l'altra figlia della GALLIANI era fidanzata con il ricorrente). In secondo luogo, assumono rilevanza le parole del CILIBERTO intercettate in altra conversazione (avuta con NOVELLA Edoardo, personaggio coinvolto nel procedimento per stupefacenti che aveva dato luogo all'attività captativa), che sono state concordemente considerate, dai giudici di merito, un affidabile riscontro alle dichiarazioni del MOSCATO relative alla dazione dei 7000 Euro (peraltro, mentre in tale colloquio aveva riferito al NOVELLA di aver personalmente assistito alla consegna, il CILIBERTO ha reso in sede di dichiarazioni spontanee una diversa versione - ritenuta inattendibile dai giudici di primo e secondo grado - secondo cui egli aveva appreso dal MORABITO della dazione, senza avervi assistito). 3.2. Per ciò che riguarda la residua censura, assume un rilievo assorbente il difetto di interesse del CILIBERTO a dolersi del trattamento sanzionatorio ricevuto, avendo egli beneficiato di un errore nella determinazione della pena contro il quale non è stata proposta impugnazione. Si allude al fatto che il primo giudice ha compreso nel bilanciamento, definito con giudizio di equivalenza, anche l'aggravante del metodo mafioso, ed ha quindi operato sulla pena così individuata (nel minimo edittale) la riduzione per il rito abbreviato (cfr. pag. 51 della sentenza del Tribunale, con valutazione ritenuta congrua dalla Corte d'Appello). È noto peraltro che l'aggravante in questione non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto alle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen., dovendo perciò procedersi all'aumento di pena conseguente alla sua applicazione e, all'esito, operare l'eventuale diminuzione per le attenuanti (cfr. art. 416-bis.1 cod. pen.; in argomento, si registra un recentissimo intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte - sent. 29/04/2021, ric. Cena - la cui informazione provvisoria è del seguente tenore: "Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, debbono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta - per il reato aggravato da circostanza "privilegiata" - se non ricorresse alcuna di dette circostanze"). È dunque evidente che la pena base stabilita per il delitto di ricettazione avrebbe dovuto essere aumentata in conseguenza dell'aggravante ad effetto speciale, e solo all'esito si sarebbe potuto e dovuto prendere in considerazione il giudizio di bilanciamento : il mancato aumento della pena rende il ricorso del CILIBERTO inammissibile per difetto di interesse. 4. Anche il ricorso del FERRARO è inammissibile. 4.1. Con riferimento al primo motivo, è opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il percorso argomentativo della sentenza impugnata - da valutare congiuntamente a quello tracciato dal primo giudice, in applicazione dei consolidati principi in tema di "doppia conforme" (cfr. ad es. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - resiste alle censure prospettate dalla difesa. La Corte d'Appello ha condiviso pienamente le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'avvenuta consumazione del reato di estorsione per effetto del versamento dal MOSCATO al MORABITO, alcuni giorni dopo l'incontro organizzato dalla GALLIANI e dal [OSCURATO:PERSONA]', della somma di Euro 7000. A tali conclusioni i giudici di merito sono concordemente pervenuti sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e dell'elemento di riscontro costituito dalla già ricordata conversazione tra il CILIBERTO e il NOVELLA, nella quale il primo aveva riferito al secondo di aver personalmente assistito alla predetta dazione. Altrettanto concorde è stata la valutazione del Tribunale e della Corte d'Appello in ordine alla maggiore attendibilità delle risultanze captative (essendo stato il CILIBERTO ignaro di essere intercettato al momento della conversazione con il NOVELLA, e non essendo emerse ragioni per le quali egli avrebbe dovuto mentire a quest'ultimo) rispetto alla versione resa dinanzi al G.i.p. (secondo cui egli aveva solo appreso della dazione dal MORABITO, senza avervi assistito): versione ritenuta funzionale ad evitare l'aggravamento della posizione dello stesso dichiarante e dei correi. La Corte d'Appello ha altresì preso in considerazione le censure svolte dalla difesa FERRAR° in ordine a tale percorso ricostruttivo, volte a contestare - sulla scorta dell'analisi del traffico telefonico - che il CILIBERTO e il MORABITO fossero insieme il 20/01/2017 (ovvero il giorno della riferita consegna del danaro da parte del MOSCATO): censure disattese, per un verso, in forza del fatto che la mancanza di contatti tra il CILIBERTO e il MORABITO durante alcuni spostamenti non consentiva di escludere che essi fossero insieme. Per altro verso, la Corte d'Appello ha attribuito decisiva rilevanza a due ulteriori circostanze: da un lato, il fatto che proprio quel giorno sia la GALLIANI sia la compagna del MORABITO avevano telefonato al CILIBERTO per mettersi in contatto con il MORABITO; dall'altro, l'avvenuta intercettazione di quest'ultimo mentre utilizzava l'utenza del CILIBERTO, per effettuare e ricevere alcune telefonate (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). In tale quadro, che risulta intrinsecamente privo di contraddittorietà o illogicità manifesta, la diffusissima esposizione contenuta nel ricorso del FERRARO, pur prospettando formalmente un motivo di legittimità, si risolve in realtà nella censura del merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito, e nella riproposizione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (quella per cui sarebbe preferibile la dichiarazione resa in sede processuale dal CILIBERTO, rispetto a quanto da lui riferito al NOVELLA) il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. Né può essere condivisa la prospettazione di travisamenti in cui sarebbe asseritamente incorsa la Corte territoriale, dovendo trovare applicazione il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte che rende ammissibile la deduzione in limitate ipotesi, qui non ricorrenti (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155, secondo la quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti»). 4.2. Le censure veicolate con il secondo motivo sono manifestamente infondate. Con riferimento alla configurabilità di un ingiusto profitto, deve osservarsi che la concorde ricostruzione dei giudici di merito in ordine alla illiceità dell'operazione estero su estero architettata dalla GALLIANI e dal [OSCURATO:PERSONA]', con il decisivo contributo del MOSCATO, è stata tutt'altro che congetturalmente desunta dalle risultanze captative (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, che riporta la descrizione fatta dal CILIBERTO al NOVELLA: "in poche parole questi 100.000,00 Euro dovevano fare il giro dei conti...sai per ripulirli e sono passati dai conti correnti di Puccio e non sono più usciti". Ancora più esplicito è il giudizio del Tribunale, secondo cui - pag. 44 - la GALLIANI e il [OSCURATO:PERSONA]' si erano avvalsi del MOSCATO per una chiara operazione di riciclaggio, dalla quale tutti i soggetti coinvolti avrebbero ricavato un vantaggio economico, percependo una provvigione"). Quanto poi alle doglianze volte a contestare il coinvolgimento del FERRARO nell'estorsione, anche quanto all'elemento soggettivo, il ricorso appare privo della necessaria specificità, difettando un'adeguata correlazione, da un lato, con le più che eloquenti esternazioni della GALLIANI sia nella fase preparatoria dell'incontro con la persona offesa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata: "Beh mi fai organizzare a me? [OSCURATO:PERSONA] mio, Massimo mio, gente mia...capito? E dico ragazzi preparatevi, perché abbiamo questo problema, questo grosso problema"), sia nella fase esecutiva (cfr. pag. 12 della sentenza, in cui si riporta il colloquio della GALLIANI con il MORABITO, in cui la donna ricorda che "Massimo si metteva al posto tuo anzi voleva picchiarlo lui": circostanza pienamente in linea con il racconto della persona offesa). D'altro lato, il pieno e consapevole coinvolgimento del FERRARO nell'intera vicenda emerge anche da altra conversazione, questa volta tra il ricorrente ed il MORABITO, in cui quest'ultimo espone al FERRARO le possibili modalità di intervento sul MOSCATO alternative all'intimidazione del 20 gennaio (cfr. pag. 13 della sentenza: "questo ancora prima di spaventarlo, dobbiamo convincerlo"). 4.3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche quanto alle censure concernenti il trattamento sanzionatorio. La Corte d'Appello ha condiviso la decisione del Tribunale di non concedere le attenuanti generiche, non ritenendo sussistere elementi a tal fine valorizzabili, e ha ritenuto congrua la determinazione della pena stabilita in primo grado avuto riguardo alla gravità del fatto, alla condotta concretamente assunta (cfr. quanto precedentemente osservato in ordine all'atteggiamento aggressivo assunto nei confronti del MOSCATO), e ai significativi precedenti a carico che avevano determinato l'irrogazione di pesanti pene detentive. Si tratta di una motivazione ampiamente idonea a supportare le valutazioni operate, che il ricorrente ha contrastato con un riferimento totalmente generico al comportamento processuale e ad un'asserita estraneità alle vicende successive che appare, tra l'altro, smentita dalla già richiamata conversazione con il MORABITO, in cui il FERRARO si mette a disposizione per il recupero del danaro, eventualmente attraverso SCATOLINI Fabrizio, amico di MOSCATO (cfr. pag. 13, cit.). 5. Le considerazioni fin qui svolte nei confronti del CILIBERTO e del FERRARO impongono una declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, e la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' Enrico limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' Enrico e irrevocabile l'affermazione di pena
Sentenza Cassazione n. 42492/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris