CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 47413/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, attiene ad un tema non devoluto con l'appello malgrado in primo grado le dette circostanze siano state espressamente escluse (pag 5, terz'ultimo cpv), sì che la relativa censura necessitava di una apposita devoluzione con il gravame e non poteva essere sostenuta da una mera sollecitazione in appello, come avvenuto nella specie rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.