CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare, là dove ha osservato che la gravità della violazione realizzata ostava al riconoscimento richiesto, anche in considerazione delle complessive specificità della fattispecie concreta e che, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente