CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 37486/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso; in subordine chiede la rimessione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15/02/2021, impositiva della misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria ( per aver preso parte alla Locale di [OSCURATO:PERSONA], articolazione territoriale dell'ndrangheta diretta da [OSCURATO:PERSONA] ). Il Tribunale ha individuato il compendio indiziario negli esiti dei monitoraggi sulla vettura in uso all'indagato e nei contenuti delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini e sulla base di esso ha evidenziato il ruolo di autista del capocosca svolto dal Grano, l'essersi prodigato per un sostegno economico ad altri affiliati detenuti e l'aver favorito la trasmissione di missive da parte di soggetti ristretti in carcere, tutti elementi ritenuti comprovanti la partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso. In punto di esigenze cautelari, con riferimento alla presunzione relativa di pericolosità sociale del novellato art. 275 cod. proc. pen., che impone, in merito al delitto di cui all'art. 416-bis, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha ritenuto di confermare le argomentazioni del primo giudice non essendo stati acquisiti elementi atti a dimostrare il recesso o l'allentamento dell'indagato dall'ambiente mafioso perseguito e, conseguentemente, l'assenza del pericolo cautelare. 2. Con atto a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse dell'indagato, col quale si contesta, con tre motivi, rispettivamente: 2.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 273, 292, comma 2 lett. 3 bis e 309 cod. proc. pen, per avere, il Tribunale del Riesame, attribuito un significato gravemente indiziante ad elementi che, pur valutati nel loro complesso ed unitariamente, non hanno raggiunto una consistenza tale da far ritenere altamente probabile la condanna dell'indagato per il delitto associativo contestatogli. Innanzitutto, si contesta il valore indiziante attribuito ai passaggi in macchina del Grano al capoclan Curcio, non avendo il ricorrente di fatto partecipato agli incontri evidenziati in motivazione e non avendo, lo stesso, mai preso parte ad alcun dialogo concernente la vita associativa. Più in generale, si contesta la natura partecipativa attribuita al rapporto di frequentazione tra l'indagato e il capoclan nonché il ruolo assunto dal primo quale autista del secondo, non essendo sufficiente a dimostrare l'adesione permanente e volontaria al sodalizio e per ogni fine illecito suo proprio, la mera disponibilità manifestata da un soggetto nei confronti di altri associati, quand'anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari. Ad ogni modo, osserva il ricorrente che cessato il ruolo dell'indagato di autista del Curcio, essendo quest'ultimo sottoposto a custodia in carcere dal 2018, il Tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine alla stabilità ed attualità del contributo fornito dal Grano alla vita associativa. Ancora, alcuna valenza è attribuibile alla conversazione che, in data 21.12.2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA], non potendo, l'indicazione del nome "Antoniceddu" ivi emersa, in assenza di riscontri, essere individualizzata e riferita certamente al ricorrente. Pur avendo individuato quale indice rivelatore dalla partecipazione dell'indagato al sodalizio l'essersi prodigato per il sostegno economico ad altri affiliati detenuti, si contraddice il Tribunale nel valorizzare sul punto conversazioni dalle quali emerge solamente un ruolo di mero interlocutore passivo del Grano con cui discutere della spartizione di somme. La difesa conclude rilevando un'ulteriore contraddizione del Tribunale per avere ritenuto elemento idoneo a delineare l'affectio societatis il contributo fornito dal Grano nella trasmissione di missive da soggetti ristretti in carcere, concludendo tuttavia, che tali lettere non contenessero disposizioni specifiche da rivolgere ad altri affiliati; 2.2 la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen., e 292, comma 2 cod. proc pen, per avere, il Tribunale del Riesame, valutato quale sicuro indice sintomatico della partecipazione del Grano alla consorteria l'intensità del legame tra questi ed il capocosca [OSCURATO:PERSONA], escludendo la riqualificazione della condotta partecipativa in concorso esterno. In tal senso, l'assenza di una collaborazione organica del Grano con l'associazione trova conferma, a parere della difesa, anche nel tenore letterale del capo di imputazione che attribuisce un contributo nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]; 2.3. la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per avere, il Tribunale del Riesame, ritenuto sussistente in punto di esigenze cautelari la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, trascurando che dal momento della reclusione in carcere di [OSCURATO:PERSONA] risalente al 2018 non vi è stata alcuna manifestazione di adesione al sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], tantomeno alcuna condotta dell'indagato sintomatica di perdurante pericolosità sociale. 3. In data 16.8.2021 è pervenuta nota contenente i motivi nuovi proposti nell'interesse dell'indagato, in cui si integrano quelli già sviluppati ai motivi 1 e 3 dell'originario ricorso. Con ulteriori argomentazioni viene contestata la valenza attribuita alla trasmissione di missive da soggetti ristretti in carcere quale condotta ritenuta comprovante la partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso, evidenziando come essa sia del tutto svincolata dalla ricostruzione di un apporto concreto, sia pur minimo ma riconoscibile, alla vita dell'associazione. Inoltre, si lamenta e ribadisce, in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, l'omessa valutazione, dopo l'arresto del Curcio, della circostanza che il ricorrente si fosse completamente allontanato dal presunto gruppo. Nondimeno, l'ultimo elemento addotto a carico del ricorrente è una conversazione risalente al 20 febbraio 2014, data dopo la quale nulla dimostra il protrarsi della condotta di partecipazione ascritta all'indagato nell'ambito dell'ipotizzata permanenza dell'operatività dello specifico sodalizio criminoso enucleato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, va accolto per le ragioni di seguito indicate. Il ricorrente contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto meramente assertiva e fondata su indizi privi del requisito di certezza, dunque non integranti la gravità indiziaria richiesta ai fini della corretta emissione della misura cautelare. In proposito, occorre rammentare che se è vero che con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame, è altrettanto vero che però ove il provvedimento impugnato non contenga un'appagante esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno N determinato, lo stesso si espone a censura. n.1-- Ed invero, l'apparato argomentatívo, nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo, non è caratterizzato da quella congruenza anche logica, che, collegando gli indizi di colpevolezza integranti la gravità indiziarla - che è quella richiesta ai fini della corretta emissione della misura cautelare - al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato ed evidenziando, al contempo, la valenza sintomatica degli stessi, sia idonea a dar conto delle ragioni giustificatrici dell'applicazione della misura. t Il Tribunale, infatti, nell'esporre il quadro indiziario, ha attribuito un significato gravemente indiziante a singoli elementi senza saggiarne in maniera adeguata, anche nel loro complesso ed unitariamente considerati, la effettiva portata ai fini della configurazione della partecipazione associativa contestata; laddove - si rammenta - in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo ( Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 ) Rv. 231678 - 01 ). Non si è innanzitutto proceduto a specificare il valore indiziante attribuito agli accompagnamenti in macchina del capoclan Curcio per il solo fatto che fossero intervenuti e ciò pure a fronte della contestazione della difesa che evidenziava che il ricorrente di fatto non aveva partecipato agli incontri indicati in motivazione e non aveva, lo stesso, mai preso parte ad alcun dialogo concernente la vita associativa. Occorre in altri termini sviluppare il tema del ruolo di autista che il Grano avrebbe assunto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], specificandone, sulla scorta delle emergenze processuali allo scopo selezionate, la portata e l'estensione, sia temporale che quantitativa in considerazione del numero degli accompagnamenti intervenuti, affinche emerga con chiarezza se si sia trattato di meri passaggi in macchina o di mansione al servizio del Curcio nello svolgimento delle sue funzioni di adepto/capoclan dell'associazione, ossia di contributo alla vita associativa. Vanno altresì ulteriormente approfonditi i contenuti della conversazione che, in data 21.12.2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA], nonché di quelle dalle quali emergerebbe che il ricorrente si sarebbe prodigato per il sostegno economico a detenuti specificando la loro eventuale qualità di affiliati ( laddove la difesa puntualmente contesta che da esse emerga solamente un ruolo di mero interlocutore passivo del Grano con cui discutere della spartizione di somme ). Lo stesso dicasi con riferimento ai contenuti delle missive e al contributo che il Grano avrebbe fornito nella ricezione di esse da parte di soggetti ristretti in carcere, non potendosi stabilire tout court, in mancanza di specificazioni al riguardo, un collegamento tra la disponibilità di lettere provenienti da detenuti - dei quali si sconoscono peraltro le generalità e le eventuali appartenenze criminali - e l'affectio societatis dell'indagato rispetto alla consorteria in questione. ( laddove il tribunale opera peraltro tale collegamento, come evidenziato dalla difesa, nonostante non risultasse che tali lettere contenessero disposizioni specifiche da rivolgere ad altri affiliati ). Ed invero, affinchè integri il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, la condotta di chi accompagna il capoclan in macchina deve risolversi in un contributo continuativo e fiduciario supportato dall'affectio societatis, che si risolva, cioè, in un contributo causale e volontario alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, alla sua conservazione e rafforzamento (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, Rv. 27333601 in relazione a fattispecie relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni, in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l'ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del ricorrente); di talchè, affinchè quegli accompagnamenti assurgano al rango di vera e propria partecipazione associativa non è sufficiente che essi abbiano consentito in determinate occasioni la interlocuzione tra il capo e gli altri sodali o con altri esponenti della criminalità locale oppure la commissione di un reato, essendo necessario che l'accompagnatore abbia piuttosto assunto il ruolo stabile di autista per li capoclan. Il Tribunale dovrà quindi verificare non solo se gli elementi emergenti dagli atti siano sufficienti ma anche se depongano per la configurazione della partecipazione associativa o per il concorso esterno; e ciò, tenendo presente che la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni ( cfr. Sez. 2, Sentenza n. 35185 del 21/09/2020 Rv. 280458 - 02 ). Più in generale secondo gli orientamenti interpretativi delineatesi nella giurisprudenza di questa Corte assume il ruolo di "concorrente esterno" in un'associazione mafiosa il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell' "affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ( o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale ) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (in questo senso Sez. 6 - , Sentenza n. 32373 del 04/06/2019 Ud. (dep. 19/07/2019 ) Rv. 276831 - 06; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178; conf. Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260940; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807). Ciò che contraddistingue, dunque, la partecipazione sono l' "affectio societatis" e lo stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame, sulla gravità indiziaria, al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 codice di rito, assorbiti gli altri motivi. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 codice di rito. Ma