Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 47865/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto Con sentenza del 17 marzo 2021 il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato a lui ascritto, avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti avendo, secondo l'accusa, questi, in qualità di responsabile della area tecnica del Comune di [OSCURATO:PERSONA], depositato in modo incontrollato rifiuti, non rispettando i limiti del deposito temporaneo presso la discarica in località [OSCURATO:PERSONA] gestita dal predetto Comune e lo condannava alla pena di C 1.733,34 di ammenda.

Avendo lo Schiavello, assistito dal proprio difensore fiduciario, interposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo la sua illegittimità per non essere stato il medesimo assolto non avendo commesso il fatto, la Corte di appello di Potenza, con ordinanza del 18 marzo 2022, rilevata la inappellabilità della sentenza gravata trasmetteva il ricorso a questa Corte di cassazione.

Considerato in diritto il ricorso è fondato con le derivanti conseguenze.

Deve preliminarmente convenirsi sulla qualificazione dell'atto nell'ambito della impugnazione di legittimità stante la avvenuta condanna del prevenuto alla sola pena dell'ammenda, circostanza questa ostativa alla proponibilità del gravame di merito avverso la sentenza di primo grado.

Ciò posto, osserva il Collegio che il Tribunale potentino, che pur da atto della circostanza, già dedotta dall'attuale ricorrente, secondo la quale soggetto responsabile della gestione della discarica de qua sarebbe stato non lui ma tale [OSCURATO:PERSONA], esclude la rilevanza di tale elemento sulla base di argomenti privi di logica concludenza.

Infatti non solo non appare significativa la circostanza che la investitura del Caporale fosse risalente a diversi anni prima dell'accertamento del fatto di reato, non potendosi escludere il perdurare della qualifica con essa attribuita al predetto Caporale ma palesemente irrilevante è anche l'altro dato valorizzato dal Tribunale, cioè che lo Schiavello risulti, sulla base di una nota recante un determinato protocollo verisimilmente originante dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], avere la qualifica di responsabile della tenuta dei registri di carico e scarico della citata discarica posto che, tale nota, datata 10 ottobre 2017, nulla dimostra in ordine alla qualifica che lo Schiavello aveva nel periodo indicato nel capo di imputazione andante dal 10 agosto 2015 al 31 dicembre 2016.

Tanto premesso non vi è luogo all'annullamento con rinvio della sentenza censurata risultando ormai, a decorrere dal 31 dicembre 2021, prescritto il reato contestato allo Schiavello.

Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto Con sentenza del 17 marzo 2021 il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato a lui ascritto, avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti avendo, secondo l'accusa, questi, in qualità di responsabile della area tecnica del Comune di [OSCURATO:PERSONA], depositato in modo incontrollato rifiuti, non rispettando i limiti del deposito temporaneo presso la discarica in località [OSCURATO:PERSONA] gestita dal predetto Comune e lo condannava alla pena di C 1.733,34 di ammenda. Avendo lo Schiavello, assistito dal proprio difensore fiduciario, interposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo la sua illegittimità per non essere stato il medesimo assolto non avendo commesso il fatto, la Corte di appello di Potenza, con ordinanza del 18 marzo 2022, rilevata la inappellabilità della sentenza gravata trasmetteva il ricorso a questa Corte di cassazione. Considerato in diritto il ricorso è fondato con le derivanti conseguenze. Deve preliminarmente convenirsi sulla qualificazione dell'atto nell'ambito della impugnazione di legittimità stante la avvenuta condanna del prevenuto alla sola pena dell'ammenda, circostanza questa ostativa alla proponibilità del gravame di merito avverso la sentenza di primo grado. Ciò posto, osserva il Collegio che il Tribunale potentino, che pur da atto della circostanza, già dedotta dall'attuale ricorrente, secondo la quale soggetto responsabile della gestione della discarica de qua sarebbe stato non lui ma tale [OSCURATO:PERSONA], esclude la rilevanza di tale elemento sulla base di argomenti privi di logica concludenza. Infatti non solo non appare significativa la circostanza che la investitura del Caporale fosse risalente a diversi anni prima dell'accertamento del fatto di reato, non potendosi escludere il perdurare della qualifica con essa attribuita al predetto Caporale ma palesemente irrilevante è anche l'altro dato valorizzato dal Tribunale, cioè che lo Schiavello risulti, sulla base di una nota recante un determinato protocollo verisimilmente originante dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], avere la qualifica di responsabile della tenuta dei registri di carico e scarico della citata discarica posto che, tale nota, datata 10 ottobre 2017, nulla dimostra in ordine alla qualifica che lo Schiavello aveva nel periodo indicato nel capo di imputazione andante dal 10 agosto 2015 al 31 dicembre 2016. Tanto premesso non vi è luogo all'annullamento con rinvio della sentenza censurata risultando ormai, a decorrere dal 31 dicembre 2021, prescritto il reato contestato allo Schiavello. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Co
Sentenza Cassazione n. 47865/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris