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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 25954/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9852-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1826 del 2025, pubblicata il 4 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 giugno 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 9852/2025 Numero sezionale 75/2025 Numero di raccolta generale 25954/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, 22 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9852-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1826 del 2025, pubblicata il 4 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 giugno 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 9852/2025 Numero sezionale 75/2025 Numero di raccolta generale 25954/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 22 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a
Sentenza Cassazione n. 25954/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris