CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29920/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendonounitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] II 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1291 /2020 , depositata il20/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA] ra di commercio di Frosinone ha impugna to in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma di accoglimento 2di 2 – RG 29920/2020 – CC 9 / 9/2022 (n. 28 ) – Caponi est. del gravame proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Cassino che aveva accolto l’opposizione della Camera di commercio e revocato il decreto ingiuntivo con il quale quest’ultima era stata condannata pagare a [OSCURATO:PERSONA] 2.727,39Euro a titolo di compenso per presta zioni professionali. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. -In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazioneex art. 390 c.p.c., ritualmente notificato in pari data alla controparte. 3. -Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391, co. 1 c.p.c.) con spese liquidate come in dispositivo , poiché non consta adesione della controparte. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di