CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte d'appello di Potenza. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Potenza, con l'impugnata sentenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati a loro ascritti perché estinti per prescrizione, con eccezione di quello contestato al capo 9), limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010, rideterminando la pena al medesimo inflitta nella misura di mesi sei di reclusione. Agli imputati erano contestate numerose violazione al d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 commi 1 e 3 (capo 5), art. 4 (capi 3 e 8), art. 8 (capo 11), artt. 2 commi 1 e 3 (capo 9), art. 10 quater (capo 12), artt. 477-482 (capo 13). La sentenza impugnata ha rilevato l'intervenuta prescrizione quanto ai capi 3), 5), 8), 11), 12), 13) e, quanto al capo 9), ad esclusione del reato di cui all'art. 2 cit. commesso da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'anno 2010,commesso il 02/0372011, data di presentazione della dichiarazione Mod. Iva per il 2010. Con la medesima sentenza ha confermato nel resto l'impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva disposto la confisca per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 13.710,00, di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 210.000,00 e di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 35.000,00. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, tramite il difensore di fiducia e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo la violazione di legge in relazione alla disposta confisca in presenza di dichiarazione di estinzione del reato. Secondo i ricorrenti la confisca per equivalente, di cui all'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, può essere disposta solo con la sentenza di condanna o di applicazione di pena. Il difensore chiede l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la riduzione di quella disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di C 35.00,00. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono fondati. La questione di diritto circa la possibilità di disporre la confisca in assenza di condanna è stata, come è noto, oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite, nel 2015 con la sentenza n. 31617 del 2015. [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato, in tema, che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, mentre può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435).Tale approdo giurisprudenziale, che si pone nel solco della giurisprudenza sovranazionale della Corte europea dei diritti umani nel caso [OSCURATO:SOCIETA]. and others c. Italia (Corte Edu del 28 giugno 2018) e della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015, peraltro rese con riguardo alla confisca urbanistica, è stato unanimemente applicato anche alla confisca prevista ex art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nei reati tributari il cui il profitto corrisponde, di norma, con il risparmio di spesa. A completare il quadro normativo è intervenuta la disposizione di cui all'art. 578 bis cod.pen. la cui ritenuta valenza generale comporta che debba trovare applicazione anche nel caso di confisca emessa nei reati tributari. [OSCURATO:PERSONA], pur chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di confisca urbanistica, sono giunte ad affermare che "l'art. 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240- bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n.3, il richiamo alla confisca «prevista dall'articolo 322-ter del codice penale». Pertanto, secondo la citata pronuncia, è evidente che, quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad introdurre la norma in oggetto nel codice di rito, la stessa non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale" (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01). La questione non può dirsi ancora risolta poiché la disposizione normativa di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen. non fa distinzioni di sorta e vale per tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente, da cui l'ulteriore questione se essa abbia o meno superato il dictum delle Sezioni Unite Lucci che limitano il mantenimento della confisca diretta del profitto del reato in caso di estinzione del reato. Ed è proprio tale indifferenziata previsione che deve essere considerata tenuto conto della diversa natura, sanzionatoria o meno, della confisca del profitto del reato a seconda che sia diretta ovvero di valore. Sul punto Questa Terza Sezione ha affermato che la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578 -bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342 — 01). Tenuto conto di queste coordinate interpretative, considerato che, nel caso in esame, è stata disposta la confisca per equivalente nei confronti degli imputati per reati tributari per i quali è intervenuta, ad eccezione del capo 9) con riferimento all'anno di imposta 2010, la predetta confisca per equivalente non poteva essere mantenuta. La sentenza deve sul punto essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta confisca che deve essere eliminata. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che risulta dal capo di imputazione determinato l'ammontare del profitto per il reato per il quale è stata confermata la condanna (capo 9 per l'anno 2010), nella misura di C 26.535,00, l'annullamento senza rinvio può essere disposto con rideterminazione dell'importo della confisca nella misura di C 26.535,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca disposta nei loro confronti, confisca che elimina, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'importo