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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 01498/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t) Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (primo motivo) nonché violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo/attesa la crisi di liquidità che ha investito la società (secondo motivo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per intervenuta morte dell'imputato come da certificato di morte per cui egli è deceduto il 29.07.2025 A LEGNAGO con contestuale conferma della confisca siccome inerente al profitto del reato e come tale obbligatoria alla luce dell'art. 87 del Dlgs. 173/2024 ( già articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000) secondo cui "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto" P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Conferma la confisca.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t) Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (primo motivo) nonché violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo/attesa la crisi di liquidità che ha investito la società (secondo motivo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per intervenuta morte dell'imputato come da certificato di morte per cui egli è deceduto il 29.07.2025 A LEGNAGO con contestuale conferma della confisca siccome inerente al profitto del reato e come tale obbligatoria alla luce dell'art. 87 del Dlgs. 173/2024 ( già articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000) secondo cui "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto" P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Conferma la confisca. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Decreto Cassazione n. 01498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris