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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39674/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11407-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 16/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; h udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza avverso due avvisi di accertamento sintetici relativi agli anni di imposta 2006 e 2007 con i quali venivano contestati maggiori redditi- elevandoli da C 40.846.99 ad C 129.957,00 ,per l'anno 2006 e da 71.326,00 ad C 142.201,00 per l'anno 2007- con ripresa dell' Irpef ed addizionali comunali, sulla base della rilevazione di spese sostenute per il pagamento delle rate di leasing di una autovettura Porche, per il mantenimento di altra autovettura della stessa marca e per la gestione della residenza principale in Gozzola (Pc) loc.

Tun, [OSCURATO:PERSONA] delle Grazie nr.102 di mq. 173.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Lazio rigettava l'appello rilevando che i redditi dichiarati dal contribuente erano congrui e compatibili con il possesso dell'auto di grossa cilindrata e dell'abitazione e che le risultanze del « redditometro» potevano essere smentite da prove contrarie offerte dal contribuente. 4 Avverso la sentenza della CTR l'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente non si è costituito.

Ric. 2020 n. 11407 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del dPR nr 600/73, 2697, 2728 e 2729 cc; si sostiene che i giudici di seconde cure abbiano errato nel non riconoscere alle risultanze del redditometro che evidenzia un notevole scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato il valore di prova presuntiva di maggior reddito superabile dalla prova contraria fornita dal contribuente. 2.11 motivo è fondato. 2.1 E' pacifico che l'accertamento sintetico effettuato nei confronti del Fiorito poggia sul calcolo dei parametri del redditometro previsti di d.m. 10/8/1992 e 19/11/1992 ed applicati sui beni indice, di cui il contribuente era in possesso e costituiti dall'uso di auto di grossa cilindrata, dal possesso di casa di abitazione di ampia metrature con autorimessa e dalla pendenza di un contratto di mutuo. 2.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella Ric. 2020 n. 11407 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -3- condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore » (cfr. tra le tante Cass.5171/2020 e 16912/2016). 2.3 La CTR si è limitata ad affermare genericamente che il reddito dichiarato era sufficiente a far fronte ai beni indici evidenziati dall'accertamento senza accertarsi se in concreto il contribuente avesse fornito la prova contraria circa la esistenza dei redditi esenti idonei a giustificare lo scostamento rilevato, non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti. 3 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria dell'[OSCURATO:PERSONA] anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11407-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 16/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; h udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza avverso due avvisi di accertamento sintetici relativi agli anni di imposta 2006 e 2007 con i quali venivano contestati maggiori redditi- elevandoli da C 40.846.99 ad C 129.957,00 ,per l'anno 2006 e da 71.326,00 ad C 142.201,00 per l'anno 2007- con ripresa dell' Irpef ed addizionali comunali, sulla base della rilevazione di spese sostenute per il pagamento delle rate di leasing di una autovettura Porche, per il mantenimento di altra autovettura della stessa marca e per la gestione della residenza principale in Gozzola (Pc) loc. Tun, [OSCURATO:PERSONA] delle Grazie nr.102 di mq. 173. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Lazio rigettava l'appello rilevando che i redditi dichiarati dal contribuente erano congrui e compatibili con il possesso dell'auto di grossa cilindrata e dell'abitazione e che le risultanze del « redditometro» potevano essere smentite da prove contrarie offerte dal contribuente. 4 Avverso la sentenza della CTR l'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito. Ric. 2020 n. 11407 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del dPR nr 600/73, 2697, 2728 e 2729 cc; si sostiene che i giudici di seconde cure abbiano errato nel non riconoscere alle risultanze del redditometro che evidenzia un notevole scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato il valore di prova presuntiva di maggior reddito superabile dalla prova contraria fornita dal contribuente. 2.11 motivo è fondato. 2.1 E' pacifico che l'accertamento sintetico effettuato nei confronti del Fiorito poggia sul calcolo dei parametri del redditometro previsti di d.m. 10/8/1992 e 19/11/1992 ed applicati sui beni indice, di cui il contribuente era in possesso e costituiti dall'uso di auto di grossa cilindrata, dal possesso di casa di abitazione di ampia metrature con autorimessa e dalla pendenza di un contratto di mutuo. 2.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella Ric. 2020 n. 11407 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore » (cfr. tra le tante Cass.5171/2020 e 16912/2016). 2.3 La CTR si è limitata ad affermare genericamente che il reddito dichiarato era sufficiente a far fronte ai beni indici evidenziati dall'accertamento senza accertarsi se in concreto il contribuente avesse fornito la prova contraria circa la esistenza dei redditi esenti idonei a giustificare lo scostamento rilevato, non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti. 3 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria dell'[OSCURATO:PERSONA] anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]
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