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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 36341/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n.26091/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. c. p.A . , già rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura special e a margine del ricorso, ora in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 26/B , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura allegata alla «comparsa di costituzione di nuovo difensore»2.5.2019, OGGETTO Fallimento– Azione revocatoria Ud. 18/05/2022 CC Cron.

R.G.N.26091/2015 ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procur a speciale a margine del controricorso, controricorrente; avverso la sentenza del la Co rte d’Appello di Milano n . 3244/2015,depositata il 24.7.2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannò [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. al pagamento della somma di € 9.432.787,37, in linea capitale, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in accoglimento dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall. (e dell’art. 49 d. lgs. n. 270 del 1999)avente ad oggetto un unico versamento in conto corrente qualificato dal giudice come rimessa solutoria.

La sentenza del tribunale venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. davanti alla Corte d’Appello di Milano , la quale confermò la decisione di primo grado e condannò l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in Amministrazione S traordinaria si è costituita con controricorso.

Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria, dopo che parte ricorrente aveva rinnovato la sua costituzione con un nuovo difensore per procura rilasciata dall’organo gestore della liquidazione coatta amministrativa nel frattempo aperta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. [OSCURATO:PERSONA]

1. La complessa vicenda sottostante alla presente causa, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata e negli atti di parte, può essere riassunta nei termini seguenti.

1.1. Alla data del

7.9. 2004, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era titolare di due conti correnti presso [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. : uno (n. 139150) con saldo a debito per € 9.432.787,37, che la banca assume assistito da una linea di credito fino a € 10.000.000; un altro(n. 177630) con saldo attivo per € 10.000.000 , vincolato in pegno a garanzia della restituzione di quanto prelevato sull’altro conto.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era socia totalitaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che si trovava in situazione di perdita integrale del capitale sociale e, quindi, nella necessità di ricostituire il capitale o di essere posta in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. decise di deliberare in assemblea dei soci la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

1.3. A tale scopo, appunto in data 7.9.2004, le due società diedero ordine a [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A.di «trasferire dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., tanto l’affidamento di cui in premessa quanto l’utilizzo alla data odierna, come sopra indicato, nonché il saldo del conto corrente n. 177630» L’ordine chiariva che entrambe le operazi oni andavano effettuate «complessivamente in modo contestuale il giorno 8 settembre 2004 con effetti immediati».

1.4. In esecuzione dell’ordine, il saldo attivo per € 10.000.000 venne trasferito su un cont o corrent e intestat o a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e costituito in pegno a garanza dell’affidamento alla stessa concesso su altro conto corrente, sul quale venne addebitato l’importo di € 9.432.787,37 che , lo stesso giorno, la società aveva ordinato di bonificare sul conto n. 139150di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., portando a zero il relativo saldo.

1.5. Tale ultima operazione – addebito sul conto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e accredito sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con rientro dalla relativa esposizione –è proprio l’oggetto dell’azione revocatoria promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] e accolta sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello di Milano, che vi hanno ravvisato una rimessa solutoria, ritenendo anche provata la conoscenza in capo alla banca dello stato di insolvenza in cui versavano all’epoca entrambe le società del gruppo Volare.

1.6. Per completare l’esposizione del fatto, è necessario ricordare che in data 21.10.2004 [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. comunicò a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’immediata revoca dell’affidamento, per poiincamerare il pegno in data 25.10.2004 .

Le società del gruppo Volare ve nner o ammesse all’amministrazione straordinaria il 30.11.2004 e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne dichiarò lo stato di insolvenza il 6.12.2004.La procedura concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.esperì a sua volta azione revocatoria nei confronti della costituzione del pegno , che venne anch’essa accolta in separato processo di cui [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. chiese inutilmente –e chiede tuttora – la riunione al presente, denunciando la sostanziale ingiustizia degli esit i congiunti dei due processi, in forza dei qual i è stata condannata al pagamento di circa € 20.000.000 a fronte dell’incasso (tra l’altroritenuto del tutto legittimo) di circa € 10.000.000.

2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. denuncia cumulativamente: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1260-1267 e/o artt. 1406-1410 c.c.; art.1362-1371 c.c.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: la qualificazione giuridica della presunta rimessa oggetto di azione revocatoria; in combinazione con la motivazione della sentenza n. 3245/2015: violazioni di principi generali dell’ordinamento (divieto di ne bis in idem) e norme di diritto (ingiustificato arricchimento, art. 2041 c.c.)».

2.1. Secondo parte ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’individuare una rimessa solutoria in quelle che sarebbero «mere operazioni contabili» e, per fare ciò, avrebbe accreditato una «ricostruzione cronologica dei fatti – in particolaredella sequenza revoca del fido e, solo dopo, rimessa – … del tutto arbitraria, per non dire immaginaria», posto che l’intera operazione di «mera sostituzione di persone giuridiche» avvenne in un unico momento, come del resto richiesto dalle due società clienti della banca.

2.2. Il motivo è infondato.

2.2.1. La questione della « violazione di principi generali dell’ordinamento» derivante d a l risultato complessivo delle decisioni assunte dal giudice di merito sulle due distinte azioni revocatoriepromosse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è inammissibile, perché sollecita una va lutazione esterna rispetto al contenuto della sentenza qui impugnata.

Fermo restando, tuttavia, che la questione risulterà in concreto superata per effetto dell’ordinanza che viene contestualmente pronunciata sul parallelo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S. c. p.A. avverso la sentenza ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

2.2.2. Per il resto, non è condivisibile la critica mossa dalla ricorrente alla ricostruzioneoperata dal giudice di merito secondo cui il bonificodisposto dal conto affidato di [OSCURATO:PERSONA] S .p.A. (n. 181741) al conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. n. 139150 deve essere qualificato come rimessa solutoria ed è, quindi, oggettivamente revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall.

2.2.2.1. A parte il generale riferimento alle disposizioni d el codice civile sulla cessione del credito, sulla cessione del contratto e sull’interpretazione del contratto (artt. 1260 e ss. , 1406 e ss., 1362 e ss. c.c.), di cui non si specifica in quali parti e in che modo sarebbero state violate dal giudice a quo, la censura verte sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, ovverosia del la prospettata «tesi unitaria» dell’operazione posta in essere tra il 7 e l’8 settembre 2004 , che porterebbe ad escludere la natura di rimessa del bonifico disposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dal proprio conto corrente affidato a quello passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ; bonifico da qualificare, invece, comeuna «mera iscrizione contabile».

2.2.2.2. Si potrebbe osser vare che in realtà la Corte d’Appello di Milanoha esaminato tutti i fatti esposti da lle part i , ai quali ha tuttavia dato una interpret azione e un valore giuridico diversi da quelli auspicati dalla ricorrente , che però non può pretendere una rivalutazione del merito da parte della Corte di Cassazione.

In tali termini, il motivo sarebbe inammissibile, ma è opportuno rilevarne l’infondatezza partendo dalla constatazione che il giudice a quo ha basato la sua decisione sulle risultanze contabili della stessa banca, tant’è che questa, per sostenere la propria tesi, è costretta ad affermare che si sarebbe tratt ato di «mere operazioni contabili», ovverosia di registrazioni contabili cui non corrisponderebbe alcun sottostante con tenuto giuridico ed economico.

Ma è evidente che l’imprenditore commerciale, tanto più se qualificato come una banca, non può smentire le risultanze della propria contabilità (art. 2709 c.c.) per sostenere che le relative registrazioni sono prive di qualsiasi riferimento a unqualche fatto concreto della gestione d’impresa .

2.2.2.3. Sotto altro profilo, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. imputa alla Corte d’Appello di Milano una «ricostruzione cronologica dei fatti … del tutto arbitraria»; ma la sentenza impugnat a è basata su una ricostruzione logica degli eventi, non cronologica, e la ricostruzione logica è basata, a sua volta, sulle risultanze contabili della banca , che evidenziano un bonifico di € 9.432.787,37 da un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.a un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che in quel momento esponeva un saldo negativo di uguale importo , azzerato mediante quel bonifico. 2.2.2.4.

Del resto, la ricostruzione logica della sequenza come prospettata nella sentenza impugnata, oltre a essere coerente con le risultanze contabili della banca, è addirittura necessaria, se si tiene conto dello scopo dell’operazione complessiva, ovverosia l’utilizzo della somma di € 10.000.000 depositata su un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ricostituire il capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (scopo ben noto alla banca, perché esplicito ne ll’ordine congiunto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interamente trascrit to a pag. 20 del ricorso).

In disparte il carattere sostanzialmente fittizio della ricostituzione del capitalesociale, posto che al trasferimento di denaro disposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per tale titolo corrispose un trasferimento di quasi pari ammontare disposto lo stesso giorno d a ll a controllata in favore della controllante, sul piano delle forme giuridic he era necessario fissare una sequenza ideale tra l’acquisizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.della somma con cui venne ricostituito il capitale , la costituzione in pegno della stessa per ottenere l’affidamento e l’utilizzo di detto affidamento per effettuare il bonifico in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] questa sequenza logica , ovverosia con la semplice sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella posizione complessiva di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. verso [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A., non ci sarebbe stata alcuna ricostituzione di capitale, nemmeno sul piano form al e, perché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avrebbe conferitonella società partecipata un valore netto pressoché inesistente.

2.2.2.5. È dunqueirri l evante stabilire se il conto n. 139150 di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse o meno orignariamente a ssistito da un’apertura di credito sino all a concorrenza della somma costituita in pegno sul conto n. 177630, in quanto, pur volendo ritenere (difformemente dalla Corte d’appello di Milano) che il contratto di affidamento non necessitasse di prova scritta, rimarrebbe comunque val ida e sufficiente la seconda r atio decidendi utilizzata dal giudice del merito per affermare il carattere solutorio della rimessa dedotta in giudizio : invero, poichèla Banca aveva dato esecuzione all’ordine di trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della (pretesa) linea di credito accordata a [OSCURATO:PERSONA] sul conto 139150 , concedendo l’affidamento alla controllata, al momento della rimessa l’esposizione d ella controllante sulquel conto non poteva che essere indicativa di un vero e proprio scoperto. 3.Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono entrambi volti a contestare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto accertatala conoscenza dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. nel momento in cui venne effettuata la rimessa e sono così formulati: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 67, comma 2, legge fall. in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c. e 61 c.p.c.) nella parte in cui la sentenza ha dedotto la prova della scientia decoctionis da soli dati di bilancio consolidato, per di più incompleti»; «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 67, comma 2, legge fall. in combinato disposto con gli artt.2727 e 2729 c.c.) nella parte in cui la sentenza ha dedotto la prova della scientia decoctionis in assenza dell’accertamento d i indizi gravi, precisi e concordanti; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti: gli indici accertati di inscientia decoctionis». 3.1.Anche questi due motivi, da valutare congiuntamente per la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

3.1.1. Inammissibile è la larvata richiesta che la Corte di Cassazione rivaluti la completezza e la coerenza della motivazione sul l’accertamento del fatto cui il giudice a quo è pervenuto mediante la valutazione congiunta dell’esito della c.t.u. disposta sui bilanci consolidati del gruppo Volare e de gli argomenti logici desu nt i da alcuni fatti noti per risalire al fatto ignorato della conoscenza dello stato di insolvenza (fatto di per sé non direttamente percepibile, trattandosi di uno stato soggettivo, oltretutto riferito a un’organizzazione collettiva).

3.1.2. In fondati sono invece i motivi laddove volti a sostenere che il giudice del merito abbia violato le norme di diritto che disciplinano la possibilità per il giudice di avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio e di utilizzare le presunzioni per accertare un fatto rilevante per la decisione della causa. 3.1.2.1.Il conferimento al c.t.u. di un quesito riguardante la possibilità di desumere dal bilancio , mediante un’opportuna analisi tecnica dei dati, lo stato di insolvenza di un’impresa è in linea con i poteri conferiti al giudice da ll’art. 61 c.p.c. , perché non comporta la delega al consulente della risposta a gli aspetti giuridici della causa, né giustifica l’attribuzione al giudice di un’implicita intenzione di spostare «il profi lo della prova dell’elemento soggettivo della revocatoria da quello legittimo dell’effettiva conoscenza della situazione irreversibile di crisi… a quello, contrario al dettato di legge, della mera conoscibilità, in base a criteri di semplice probabilità».

Il giudizio tecnico sulla possibilità di desumere la conoscenza dello stato di crisi irreversibile dell’impresamediante un’analisi competente de i dati dibilancio – oltre a essere suscettibile di osservazioni critiche dei consulenti di parte e a non essere vincolante per il giudice – è destinato a rimane re soltanto uno de gli elementi istruttori sulla scorta dei qu ali il giudice deve poi esercitare il suo prudente e complessivo apprezzamento (art. 116 , comma 1, c.p.c.) , finalizzato all’accertamento di un fatto concreto e non all’espressione di un giudizio di mera potenzialità.

3.1.2.2. Per quanto riguarda l’uso delle presunzioni , non costituisce violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. la scelta discrezionale e motivata, da parte del giudice di merito, di dare valore assorbente ad alcuni fatti noti che ritiene legati al fatto ignorato da accertare in modo grave , preciso e concordante , negando il rango di indizi discordanti ad altri fatti il cui rapporto logico con il fatto da accertare sia privo dei requisiti di gravità e precisione (Cass. ord. n n. 9054/2022; 3541/2020 ) .

In tal modo ha ragionato la Corte d’Appello di Milano laddove ha ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza sulla base congiunta delle risultanze della c.t.u. e del l ’anomal i a di una concessione di credito dietro costituzione in pegno di denaro liquido ( anomalia di cui nel ricorso non si offre alcuna spiegazione).

Inoltre, nella sentenza è evidenziato il carattere sostanzialmente fittizio della ricostituzione del capitale sociale interamente perduto, cui [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. prestò consapevole assistenza dando esecuzione alle disposizioni contenute nella lettera congiunta del 7 settembre.4.

Respinto il ricorso, le spese di lite relative a questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M. La Corte: rigetta ilricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], delle spesedi lite, che liquida in € 30.000 , oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n.26091/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. c. p.A . , già rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura special e a margine del ricorso, ora in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 26/B , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura allegata alla «comparsa di costituzione di nuovo difensore»2.5.2019, OGGETTO Fallimento– Azione revocatoria Ud. 18/05/2022 CC Cron. R.G.N.26091/2015 ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procur a speciale a margine del controricorso, controricorrente; avverso la sentenza del la Co rte d’Appello di Milano n . 3244/2015,depositata il 24.7.2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannò [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. al pagamento della somma di € 9.432.787,37, in linea capitale, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in accoglimento dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall. (e dell’art. 49 d. lgs. n. 270 del 1999)avente ad oggetto un unico versamento in conto corrente qualificato dal giudice come rimessa solutoria. La sentenza del tribunale venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. davanti alla Corte d’Appello di Milano , la quale confermò la decisione di primo grado e condannò l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in Amministrazione S traordinaria si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria, dopo che parte ricorrente aveva rinnovato la sua costituzione con un nuovo difensore per procura rilasciata dall’organo gestore della liquidazione coatta amministrativa nel frattempo aperta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1. La complessa vicenda sottostante alla presente causa, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata e negli atti di parte, può essere riassunta nei termini seguenti. 1.1. Alla data del 7.9. 2004, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era titolare di due conti correnti presso [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. : uno (n. 139150) con saldo a debito per € 9.432.787,37, che la banca assume assistito da una linea di credito fino a € 10.000.000; un altro(n. 177630) con saldo attivo per € 10.000.000 , vincolato in pegno a garanzia della restituzione di quanto prelevato sull’altro conto. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era socia totalitaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che si trovava in situazione di perdita integrale del capitale sociale e, quindi, nella necessità di ricostituire il capitale o di essere posta in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. decise di deliberare in assemblea dei soci la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 1.3. A tale scopo, appunto in data 7.9.2004, le due società diedero ordine a [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A.di «trasferire dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., tanto l’affidamento di cui in premessa quanto l’utilizzo alla data odierna, come sopra indicato, nonché il saldo del conto corrente n. 177630» L’ordine chiariva che entrambe le operazi oni andavano effettuate «complessivamente in modo contestuale il giorno 8 settembre 2004 con effetti immediati». 1.4. In esecuzione dell’ordine, il saldo attivo per € 10.000.000 venne trasferito su un cont o corrent e intestat o a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e costituito in pegno a garanza dell’affidamento alla stessa concesso su altro conto corrente, sul quale venne addebitato l’importo di € 9.432.787,37 che , lo stesso giorno, la società aveva ordinato di bonificare sul conto n. 139150di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., portando a zero il relativo saldo. 1.5. Tale ultima operazione – addebito sul conto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e accredito sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con rientro dalla relativa esposizione –è proprio l’oggetto dell’azione revocatoria promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] e accolta sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello di Milano, che vi hanno ravvisato una rimessa solutoria, ritenendo anche provata la conoscenza in capo alla banca dello stato di insolvenza in cui versavano all’epoca entrambe le società del gruppo Volare. 1.6. Per completare l’esposizione del fatto, è necessario ricordare che in data 21.10.2004 [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. comunicò a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’immediata revoca dell’affidamento, per poiincamerare il pegno in data 25.10.2004 . Le società del gruppo Volare ve nner o ammesse all’amministrazione straordinaria il 30.11.2004 e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne dichiarò lo stato di insolvenza il 6.12.2004.La procedura concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.esperì a sua volta azione revocatoria nei confronti della costituzione del pegno , che venne anch’essa accolta in separato processo di cui [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. chiese inutilmente –e chiede tuttora – la riunione al presente, denunciando la sostanziale ingiustizia degli esit i congiunti dei due processi, in forza dei qual i è stata condannata al pagamento di circa € 20.000.000 a fronte dell’incasso (tra l’altroritenuto del tutto legittimo) di circa € 10.000.000. 2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. denuncia cumulativamente: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1260-1267 e/o artt. 1406-1410 c.c.; art.1362-1371 c.c.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: la qualificazione giuridica della presunta rimessa oggetto di azione revocatoria; in combinazione con la motivazione della sentenza n. 3245/2015: violazioni di principi generali dell’ordinamento (divieto di ne bis in idem) e norme di diritto (ingiustificato arricchimento, art. 2041 c.c.)». 2.1. Secondo parte ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’individuare una rimessa solutoria in quelle che sarebbero «mere operazioni contabili» e, per fare ciò, avrebbe accreditato una «ricostruzione cronologica dei fatti – in particolaredella sequenza revoca del fido e, solo dopo, rimessa – … del tutto arbitraria, per non dire immaginaria», posto che l’intera operazione di «mera sostituzione di persone giuridiche» avvenne in un unico momento, come del resto richiesto dalle due società clienti della banca. 2.2. Il motivo è infondato. 2.2.1. La questione della « violazione di principi generali dell’ordinamento» derivante d a l risultato complessivo delle decisioni assunte dal giudice di merito sulle due distinte azioni revocatoriepromosse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è inammissibile, perché sollecita una va lutazione esterna rispetto al contenuto della sentenza qui impugnata. Fermo restando, tuttavia, che la questione risulterà in concreto superata per effetto dell’ordinanza che viene contestualmente pronunciata sul parallelo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S. c. p.A. avverso la sentenza ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 2.2.2. Per il resto, non è condivisibile la critica mossa dalla ricorrente alla ricostruzioneoperata dal giudice di merito secondo cui il bonificodisposto dal conto affidato di [OSCURATO:PERSONA] S .p.A. (n. 181741) al conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. n. 139150 deve essere qualificato come rimessa solutoria ed è, quindi, oggettivamente revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall. 2.2.2.1. A parte il generale riferimento alle disposizioni d el codice civile sulla cessione del credito, sulla cessione del contratto e sull’interpretazione del contratto (artt. 1260 e ss. , 1406 e ss., 1362 e ss. c.c.), di cui non si specifica in quali parti e in che modo sarebbero state violate dal giudice a quo, la censura verte sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, ovverosia del la prospettata «tesi unitaria» dell’operazione posta in essere tra il 7 e l’8 settembre 2004 , che porterebbe ad escludere la natura di rimessa del bonifico disposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dal proprio conto corrente affidato a quello passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ; bonifico da qualificare, invece, comeuna «mera iscrizione contabile». 2.2.2.2. Si potrebbe osser vare che in realtà la Corte d’Appello di Milanoha esaminato tutti i fatti esposti da lle part i , ai quali ha tuttavia dato una interpret azione e un valore giuridico diversi da quelli auspicati dalla ricorrente , che però non può pretendere una rivalutazione del merito da parte della Corte di Cassazione. In tali termini, il motivo sarebbe inammissibile, ma è opportuno rilevarne l’infondatezza partendo dalla constatazione che il giudice a quo ha basato la sua decisione sulle risultanze contabili della stessa banca, tant’è che questa, per sostenere la propria tesi, è costretta ad affermare che si sarebbe tratt ato di «mere operazioni contabili», ovverosia di registrazioni contabili cui non corrisponderebbe alcun sottostante con tenuto giuridico ed economico. Ma è evidente che l’imprenditore commerciale, tanto più se qualificato come una banca, non può smentire le risultanze della propria contabilità (art. 2709 c.c.) per sostenere che le relative registrazioni sono prive di qualsiasi riferimento a unqualche fatto concreto della gestione d’impresa . 2.2.2.3. Sotto altro profilo, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. imputa alla Corte d’Appello di Milano una «ricostruzione cronologica dei fatti … del tutto arbitraria»; ma la sentenza impugnat a è basata su una ricostruzione logica degli eventi, non cronologica, e la ricostruzione logica è basata, a sua volta, sulle risultanze contabili della banca , che evidenziano un bonifico di € 9.432.787,37 da un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.a un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che in quel momento esponeva un saldo negativo di uguale importo , azzerato mediante quel bonifico. 2.2.2.4. Del resto, la ricostruzione logica della sequenza come prospettata nella sentenza impugnata, oltre a essere coerente con le risultanze contabili della banca, è addirittura necessaria, se si tiene conto dello scopo dell’operazione complessiva, ovverosia l’utilizzo della somma di € 10.000.000 depositata su un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ricostituire il capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (scopo ben noto alla banca, perché esplicito ne ll’ordine congiunto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interamente trascrit to a pag. 20 del ricorso). In disparte il carattere sostanzialmente fittizio della ricostituzione del capitalesociale, posto che al trasferimento di denaro disposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per tale titolo corrispose un trasferimento di quasi pari ammontare disposto lo stesso giorno d a ll a controllata in favore della controllante, sul piano delle forme giuridic he era necessario fissare una sequenza ideale tra l’acquisizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.della somma con cui venne ricostituito il capitale , la costituzione in pegno della stessa per ottenere l’affidamento e l’utilizzo di detto affidamento per effettuare il bonifico in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] questa sequenza logica , ovverosia con la semplice sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella posizione complessiva di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. verso [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A., non ci sarebbe stata alcuna ricostituzione di capitale, nemmeno sul piano form al e, perché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avrebbe conferitonella società partecipata un valore netto pressoché inesistente. 2.2.2.5. È dunqueirri l evante stabilire se il conto n. 139150 di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse o meno orignariamente a ssistito da un’apertura di credito sino all a concorrenza della somma costituita in pegno sul conto n. 177630, in quanto, pur volendo ritenere (difformemente dalla Corte d’appello di Milano) che il contratto di affidamento non necessitasse di prova scritta, rimarrebbe comunque val ida e sufficiente la seconda r atio decidendi utilizzata dal giudice del merito per affermare il carattere solutorio della rimessa dedotta in giudizio : invero, poichèla Banca aveva dato esecuzione all’ordine di trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della (pretesa) linea di credito accordata a [OSCURATO:PERSONA] sul conto 139150 , concedendo l’affidamento alla controllata, al momento della rimessa l’esposizione d ella controllante sulquel conto non poteva che essere indicativa di un vero e proprio scoperto. 3.Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono entrambi volti a contestare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto accertatala conoscenza dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. nel momento in cui venne effettuata la rimessa e sono così formulati: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 67, comma 2, legge fall. in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c. e 61 c.p.c.) nella parte in cui la sentenza ha dedotto la prova della scientia decoctionis da soli dati di bilancio consolidato, per di più incompleti»; «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 67, comma 2, legge fall. in combinato disposto con gli artt.2727 e 2729 c.c.) nella parte in cui la sentenza ha dedotto la prova della scientia decoctionis in assenza dell’accertamento d i indizi gravi, precisi e concordanti; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti: gli indici accertati di inscientia decoctionis». 3.1.Anche questi due motivi, da valutare congiuntamente per la stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 3.1.1. Inammissibile è la larvata richiesta che la Corte di Cassazione rivaluti la completezza e la coerenza della motivazione sul l’accertamento del fatto cui il giudice a quo è pervenuto mediante la valutazione congiunta dell’esito della c.t.u. disposta sui bilanci consolidati del gruppo Volare e de gli argomenti logici desu nt i da alcuni fatti noti per risalire al fatto ignorato della conoscenza dello stato di insolvenza (fatto di per sé non direttamente percepibile, trattandosi di uno stato soggettivo, oltretutto riferito a un’organizzazione collettiva). 3.1.2. In fondati sono invece i motivi laddove volti a sostenere che il giudice del merito abbia violato le norme di diritto che disciplinano la possibilità per il giudice di avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio e di utilizzare le presunzioni per accertare un fatto rilevante per la decisione della causa. 3.1.2.1.Il conferimento al c.t.u. di un quesito riguardante la possibilità di desumere dal bilancio , mediante un’opportuna analisi tecnica dei dati, lo stato di insolvenza di un’impresa è in linea con i poteri conferiti al giudice da ll’art. 61 c.p.c. , perché non comporta la delega al consulente della risposta a gli aspetti giuridici della causa, né giustifica l’attribuzione al giudice di un’implicita intenzione di spostare «il profi lo della prova dell’elemento soggettivo della revocatoria da quello legittimo dell’effettiva conoscenza della situazione irreversibile di crisi… a quello, contrario al dettato di legge, della mera conoscibilità, in base a criteri di semplice probabilità». Il giudizio tecnico sulla possibilità di desumere la conoscenza dello stato di crisi irreversibile dell’impresamediante un’analisi competente de i dati dibilancio – oltre a essere suscettibile di osservazioni critiche dei consulenti di parte e a non essere vincolante per il giudice – è destinato a rimane re soltanto uno de gli elementi istruttori sulla scorta dei qu ali il giudice deve poi esercitare il suo prudente e complessivo apprezzamento (art. 116 , comma 1, c.p.c.) , finalizzato all’accertamento di un fatto concreto e non all’espressione di un giudizio di mera potenzialità. 3.1.2.2. Per quanto riguarda l’uso delle presunzioni , non costituisce violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. la scelta discrezionale e motivata, da parte del giudice di merito, di dare valore assorbente ad alcuni fatti noti che ritiene legati al fatto ignorato da accertare in modo grave , preciso e concordante , negando il rango di indizi discordanti ad altri fatti il cui rapporto logico con il fatto da accertare sia privo dei requisiti di gravità e precisione (Cass. ord. n n. 9054/2022; 3541/2020 ) . In tal modo ha ragionato la Corte d’Appello di Milano laddove ha ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza sulla base congiunta delle risultanze della c.t.u. e del l ’anomal i a di una concessione di credito dietro costituzione in pegno di denaro liquido ( anomalia di cui nel ricorso non si offre alcuna spiegazione). Inoltre, nella sentenza è evidenziato il carattere sostanzialmente fittizio della ricostituzione del capitale sociale interamente perduto, cui [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. prestò consapevole assistenza dando esecuzione alle disposizioni contenute nella lettera congiunta del 7 settembre.4. Respinto il ricorso, le spese di lite relative a questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: rigetta ilricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], delle spesedi lite, che liquida in € 30.000 , oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulte
Sentenza Cassazione n. 36341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris