CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 28697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8902/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indicazione di indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE SALERNO relativa al n. R.G. 10302/2018,depositata il 27/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 1895/2018, il Tribunale di Salerno ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. di pagare a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] i compensi a lui spettanti– per l’importo di euro 79.309,00 (oltre spese ed accessori)– con riferimento al le prestazioni difensive rese in favore della stessa in alcuni giudizi tributari. Con ricorso depositato il 26.11.2018 indirizzato al Tribunale di Salerno in composizione collegiale la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., richiamando espressamente l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, proponeva opposizione al suddetto decreto chiedendo la revoca dello stesso ed il rigetto della domanda avversaria ed in subordine la riduzione del compenso liquidato nella misura pattuita dalle parti;sul piano processuale instava per la fissazione con decreto ex art. 702-bis, comma 3° , c.p.c. dell'udienza collegiale e del termine entro il quale la controparte si sarebbe dovuta costituire a pena di decadenza. Costituitosi nel termine concesso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione, ed il Tribunale di Salerno in composizione collegiale, dopo avere provocato il contraddittorio delle parti sulla questione preliminare di rito sollevata d'ufficio dell'ammissibilità della proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso decreto di liquidazione di compensi professionali spettanti per giudizi tributari, con l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a conclusione delprocedimento n. 10302/2018 RG dichiarava inammissibile l'opposizione proposta ex art. 14 del citato D. Lgs. n. 150 / 2011. Riteneva, infatti, l’inapplicabilità del rito sommario previsto in tale norma in materia di opposizione alla liquidazione delle prestazioni professionali di avvocato riferite a giudizi tributari anziché civili, dovendosi proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al giudice competente nelle forme del rito ordinario e non essendo consentito il mutamento del rito da sommario ad ordinario richiesto dalla opponente, dichiarava l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. In ragione del rilievo d'ufficio della questione e delle incertezze interpretative della questione di rito, disponeva la compensazione delle spese di lite. Avverso tale ordinanza, comunicata il 27.12.2019, ma non notificata, ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7° , della Costituzione e 360, ultimo comma , c.p.c. , la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al domiciliatario dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, mentre quest’ultimo é rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoriadel 28.09.2023 ex art. 380 bis.1 c.p.c. al solo scopo di rappresentare il raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte, contenente la previsione della rinuncia al ricorso ed al controricorso(oltretutto non risultato proposto). La causa é stata trattenutain decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 invocando, in contrasto con la ritenuta inammissibilità dell'opposizione proposta, l'applicazione dei principi desumibili dalla sentenza delle S ezioni unite della Corte di Cassazione n. 4485 del 23.2.2018 ed in particolare di quello di conservazione degli atti processuali. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, rappresentando che il suddetto articolo doveva essere ritenuto applicabile almeno nel caso di specie, in quanto era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad un avvocato per prestazioni giudiziali, a nulla rilevando il fatto che tali prestazioni fossero state svolte in giudizi tributari e non in giudizi civili, posto che la controversia tra legale e cliente sulla spettanza e sulla misura del compenso era comunque una controversia civile, certamente non attratta alla giurisdizione del giudice tributario. Col terzo motivo la ricorrente deduce,ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2011 e del principio di salvezza della domanda e degli atti, in quanto il Tribunale di Salerno, ove pure non fosse stata fondata l'applicazione del rito sommario previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito da speciale ad ordinario e ritenere tempestiva l'opposizione proposta considerando che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento proposto. Ritiene la Corte che debba essere in via preliminare esaminata la richiamata memoria del 28.09. 2023 depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c. dalla ricorrente, con la quale é stato rappresentato il raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte, contenente la previsione della rinuncia delle parti al ricorso ed al controricorso. Non essendo stata sottoscritta tale memoria per accettazione anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che é rimasto intimato, e non essendo stato prodotto l'accordo transattivo asseritamente sopravvenuto all'introduzione di questo giudizio, non é possibile addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere che travolga le statuizioni giudiziali in precedenza adottate, ma é indubbio che nella memoria in questione la ricorrente abbia manifestato in modo inequivoco la volontà di rinunciare al ricorso (potere espressamente conferito nella procura speciale attribuita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha sottoscritto il ricorso e la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.). La rinuncia al ricorso è produttiva di effetti estintivi a prescindere dall'accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (vedi, fra le tante, Cass.n. 10545/2023e Cass. n. 23840/2008). Nulla va disposto per le spese processuali in quanto il [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato. Dal momento che l'accordo transattivo posto a base della rinuncia al ricorso é sopravvenuto all'introduzione del giudizio non sussistono i presupposti per l'imposizione alla ricorrente di un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 (vedi in tal senso Cass. 7.6.2018 n.14782; Cass. n. 10198/2018; Cass. n. 23175/2015). P.Q.M. La Corte di Cas