CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di TRUZZI Alex, [OSCURATO:PERSONA] Juri, DELLA SANTINA Ano, DELLA SANTINA Olnnes, MINGUZZI Giulio, RICCI Devis, RICCI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata dal Tribunale di Forlì in data 30 ottobre 2018 per il delitto di violenza privata. 2. Avverso il provvedimento ricorrono gli imputati, tramite il loro comune difensore, denunciando la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen. e assumendo che con l'appello erano state formulate censure pertinenti ed argomentate avverso la sentenza impugnata, sia in punto di prova della responsabilità che in punto di dosimetria della pena. 3. I ricorsi sono affidati a deduzioni generiche e manifestamente infondate. Invero, la motivazione del provvedimento impugnato dà conto di come la Corte territoriale non solo si sia fedelmente attenuta al principio di diritto, enunciato dal diritto vivente secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), ma abbia parimenti offerto ampio e compiuto ragguaglio dell'apoditticità e assertività delle censure di gravame, sviluppate senza richiamare alcun elemento probatorio, desunto dalle evidenze processuali a disposizione, a sostegno dei rilievi formulati sia in punto di responsabilità che di dosimetria della pena; considerazioni, queste, che trovano preciso riscontro nell'atto di appello, il cui esame è stato imposto dalla natura del vizio dedotto. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estenso