CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 31838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria in atti concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4d-rh•-117-9-P-Y-W 7•` i E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 4 ottobre 2022, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena anni uno di reclusione per i reati di cui agli art. 590 bis, comma 1, cod pen., e all'art.189, commi 6 e 7, Codice della Strada, poiché, avendo causato un sinistro stradale tamponando da tergo la motocicletta condotta da [OSCURATO:PERSONA], provocava la violenta caduta di quest'ultimo che riportava lesioni guaribili con proposi superiore ai 40 giorni e non ottemperava all'obbligo di fermarsi e a quello di prestare assistenza. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo deduce inosservanza di norme processuali, in particolare il difetto di correlazione tra sentenza e accusa contestata per essere stati ritenuti elementi di colpa non enunciati nel capo di incolpazione. Pur essendo stati contestati, nel capo di incolpazione, soltanto profili di colpa specifica, la Corte territoriale era pervenuta al giudizio di condanna ricostruendo la fattispecie in termini di colpa generica, non corrispondenti al nucleo fattuale di cui al capo di imputazione. 2.2 Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione in rzghl alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 590 bis. La sentenza aveva rilevato che non era stato possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, ed era quindi del tutto illogico affermare la sussistenza di una responsabilità colposa dell'imputato. 2.3 Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d). Non era stata ascoltata quale testimone la persona presente sul luogo del sinistro, e, come precisato, la Corte d'Appello aveva affermato che non era stato possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro. L'escussione del teste dunque, si rivelava decisiva in ordine alla formulazione del giudizio nei confronti dell'imputato. Analogamente poteva dirsi in ordine alla escussione dell'agente verbalizzante. 2.4 Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cds. Del tutto illogicamente la Corte aveva considerato raggiunta la prova della consapevolezza dell'imputato circa le lesioni riportate da/danneggiato. 2.5 Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione relativamente alle specifiche doglianze esposte nell'atto di appello in ordine alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod pen; in particolare la Corte aveva respinto la richiesta sul presupposto che la condotta dell'imputato sarebbe consistita in una guida pericolosa e particolarmente imprudente, affermazione contrastante con la asserita impossibilità di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro. Inoltre la Corte non aveva considerato che la persona offesa non si era costituita parte civile, e tanto perché, evidentemente, aveva già ottenuto il risarcimento, circostanza che la Corte non aveva valutato. 2.6 Con l'ultimo motivo lamenta mancanza di motivazione in riferimento ad una specifica doglianza difensiva, relativa alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Va preliminarmente dato atto che tart. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di cui all'art. 590 bis, comma 1, è procedibile a querela di parte. Orbene, non si rinviene in atti alcuna proposizione di querela a carico dell'imputato, né risulta che la persona offesa abbia provveduto in tal senso nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs n.150/2022, scaduto il 30 marzo 2023. 2- Deve altresì considerarsi motivi non sono manifestamente inammissibili avuto riguardo al motivo sulla sospensione condizionale della pena .1 e tanto consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato, in quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Salatino, Rv.273551). 2.1 In ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della mancanza di querela da parte della persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato dì cui all'art. 590 bis cod pen, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, nè, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto. 3.- Restano comunque da esaminare i profili relativi al reato di cui all'art. 189 cds. Sul punto, questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016 , Rv. 266969). Ciò posto, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Si è inoltre precisato che l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017 , Rv. 271046 — 01). 4.-Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata risulta rispettosa dei principi esposti ed ha adeguatamente risposto alla doglianza proposta in sede di appello. I giudici di merito riportano le dichiarazioni dell'imputato che aveva allertato il proprio meccanico subito dopo il fatto, riferendogli non soltanto che aveva tamponato un motorino e di essere scappato per la paura, ma anche di avere fatto un casino". Non è affetta da vizi di illogicità la deduzione della Corte territoriale circa la rappresentazione, da parte dell'imputato, della possibilità che il motociclista, scaraventato per terra, potesse essere ferito, intanto in considerazione dei danni riportati dall'auto del Tuala, dalla violenza dell'urto e della consapevolezza del Tuala di aver cagionato dei danni, come rivelato dalla esplicita frase " ho fatto un casino". 5.- Anche il motivo concernente il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.. pen, è infondato. La Corte territoriale argomenta in modo esauriente richiamando, quali elementi ostativi, le modalità della condotta di guida pericolosa e imprudente, il tentativo di occultare le tracce del sinistro e l'entità del danno cagionato alla persona offesa. Né può essere richiamata, come dedotto nel ricorso, la condotta riparativa dell' imputato, sulla quale difetta del tutto la prova. Lo stesso ricorrente, infatti, afferma che la mancata costituzione di parte civile dimostrerebbe il ristoro ricevuto dal Parisi, senza documentare in alcun modo di aver risarcito la persona danneggiata dal reato. 6.- E' invece fondata la doglianza relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto con i motivi di appello, in considerazione della natura dell'unico precedente del Tuala, risalente al 2013 ed avente ad oggetto un fatto di resistenza a pubblico ufficiale. Sul punto, la Corte d'appello ha totalmente omesso la motivazione: si impone dunque il rinvio alla Corte territoriale perché provveda all'esame sul punto nonchè alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio in considerazione della improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod pen. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 590 bis c.p. perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta il ricorso nel resto.