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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21345/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione della sussistenza del dolo di ricettazione alla luce del comportamento tenuto dall'imputato e della mancata spiegazione sull'origine della disponibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione della sussistenza del dolo di ricettazione alla luce del comportamento tenuto dall'imputato e della mancata spiegazione sull'origine della disponibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 a
Sentenza Cassazione n. 21345/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris